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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 612/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Lodato, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito in Cava de'Tirreni, alla via Ferrigno
N.7/C, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IE CO, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito in Cava de'Tirreni, al Viale
Marconi n.51, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato telematicamente il 12.05.2025 i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 31.08.2002 nel
Comune di Cava de'Tirreni (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 257, parte II, serie A, anno 2002; che dall'unione coniugale sono nati i figli: Per_1
(il 10.09.2005) e (il 19.02.2010); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i Per_2 rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni formalizzate nel ricorso congiunto, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso cumulativo congiunto alle condizioni ivi indicate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo congiunto, sottoscritto dalle parti, così come confermate con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso cumulativo congiunto, regolative dei rapporti tra i coniugi, e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (CF. ), sposatisi il 31.08.2002 nel Comune Controparte_1 C.F._2 di Cava de'Tirreni (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
257, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, regolative dei rapporti tra i coniugi, e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava de'Tirreni (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 612/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Lodato, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito in Cava de'Tirreni, alla via Ferrigno
N.7/C, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IE CO, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito in Cava de'Tirreni, al Viale
Marconi n.51, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato telematicamente il 12.05.2025 i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 31.08.2002 nel
Comune di Cava de'Tirreni (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 257, parte II, serie A, anno 2002; che dall'unione coniugale sono nati i figli: Per_1
(il 10.09.2005) e (il 19.02.2010); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i Per_2 rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni formalizzate nel ricorso congiunto, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso cumulativo congiunto alle condizioni ivi indicate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo congiunto, sottoscritto dalle parti, così come confermate con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso cumulativo congiunto, regolative dei rapporti tra i coniugi, e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (CF. ), sposatisi il 31.08.2002 nel Comune Controparte_1 C.F._2 di Cava de'Tirreni (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
257, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note scritte di conferma delle condizoni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, regolative dei rapporti tra i coniugi, e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Cava de'Tirreni (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire