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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dal ricorrente il 28
Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 494 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
Agrigento n. 49, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 222, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato il 21/02/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede provinciale di Agrigento, sita nella via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario
Dott.ssa Sandra Di Mino, designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
depositato il 21 Febbraio 2024 il signor premetteva di avere presentato il 22 Parte_1
1 Agosto 2022 domanda amministrativa finalizzata alla verifica della sussistenza a suo favore dei requisiti sanitari per avere diritto sia alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n.
118 del 30 Marzo 1971; sia all'indennità di accompagnamento ex art. art. 1 della legge n. 18
dell'11 Febbraio 1980. Esponendo che, a seguito della visita alla quale era stato sottoposto il
14 Luglio 2023 la competente Commissione Medica gli aveva attribuito una invalidità civile nella misura dell'80%. Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l'ente resistente, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza in capo a esso istante di tutti i requisiti prescritti per legge per avere concessi i benefici assistenziali in parola sin dall'epoca di presentazione della cennata domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'8 Maggio 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del menzionato ricorso per essere stato iscritto a ruolo oltre il termine di decadenza dei sei mesi stabilito dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003, decorrente dalla data di notifica del verbale impugnato, coincidente con il 27 Luglio 2023. Per il resto, prendeva posizione in ordine alle istanze spiegate dal signor . Parte_1
Nel corso dell'udienza del 22 Novembre 2024 il difensore del ricorrente dichiarava la volontà di quest'ultimo di rinunciare all'azione processuale esperita incoando il procedimento de quo. Successivamente, il prefato legale allegava alle note scritte depositate il 28 Marzo 2025
apposita procura speciale rilasciatagli dal signor il 29 Gennaio 2025, con cui gli Parte_1 conferiva il potere di rinunciare all'azione in questione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'istante in pari data, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, in seno alle note scritte depositate il 28 Marzo 2025 il difensore del signor ha reiterato la volontà di quest'ultimo di rinunciare all'azione, già Parte_1 manifestata nel corso dell'udienza del 22 Novembre 2024. All'uopo, dietro espresso invito rivoltogli da codesto Giudice con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio in cui si è ritirato durante la menzionata udienza, il ricorrente ha rilasciato al proprio difensore apposita procura speciale datata 29 Gennaio 2025, con la quale gli ha conferito il potere di
2 rinunciare all'azione giudiziale esperita introducendo il procedimento de quo. Ciò in quanto, secondo il principio affermato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione: “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un
mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla
rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale
espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 13636 del 16/05/2024; conforme: Cass. Civ., Sez.
II, n. 4837/2019). In conseguenza di quanto superiormente esposto viene meno lo scopo cui è
stato finalizzato il ricorso che ha incoato la controversia qui considerata. Il che giustifica una declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dell'adita autorità giudiziaria.
In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Laddove, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, ritenuto pienamente condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario
davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a
differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi
giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino, 10/05/2013 n. 3165). Or dunque, nel caso di specie il fatto che, il signor ha rinunciato alla enunciata azione Parte_1
processuale, munendo di procura speciale il rispettivo legale al fine di manifestare tale sua volontà, determina, indubbiamente, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto,
tale evento ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse del ricorrente a ottenere la normale soluzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in argomento. Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3 3.- Infine, per quel che concerne la regolamentazione delle spese di causa appare necessario rilevare un emblematico aspetto. Invero, l' si è costituito nel presente giudizio a mezzo di CP_2
un suo funzionario ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007. Peraltro, non risultano provate le spese vive che ha sostenuto per difendersi. Ragion per cui, nulla dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese del procedimento de quo.
Così deciso in Agrigento in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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