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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3308/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Foggia il 05/09/2003 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Foggia il 05/09/2003, optando per il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_2 Pt_3
04/01/2017.
Con sentenza parziale n. 340/2024 del 29/11/24, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza dell'08/07/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza, con le quali le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno modificato/integrato l'accordo originariamente raggiunto in considerazione di “modifiche (cambio residenza e diminuzione reddito annuale della
SI.ra , compimento maggiore età del figlio ”. Parte_2 Per_1
In particolare, le parti, in punto di affidamento e mantenimento dei figli, hanno concordato che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, e che “in considerazione della collocazione dei figli minori presso entrambi i genitori e tenendo conto del raggiungimento della maggior età del figlio i ricorrenti, in Persona_3
accordo tra loro, stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli per i periodi di relativa permanenza presso gli stessi;
l'eliminando il versamento di qualsivoglia mantenimento a carico della madre o del padre” (punto 6 ricorso integrativo), dunque chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 340/2024 del 29/11/24, irrevocabile dal
30/05/25.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni di cui al ricorso di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e ritenuto che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. L'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis.
4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, come integrate/modificate con note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Foggia il 05/09/2003 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Foggia il 05/09/2003, optando per il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_2 Pt_3
04/01/2017.
Con sentenza parziale n. 340/2024 del 29/11/24, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza dell'08/07/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza, con le quali le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno modificato/integrato l'accordo originariamente raggiunto in considerazione di “modifiche (cambio residenza e diminuzione reddito annuale della
SI.ra , compimento maggiore età del figlio ”. Parte_2 Per_1
In particolare, le parti, in punto di affidamento e mantenimento dei figli, hanno concordato che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, e che “in considerazione della collocazione dei figli minori presso entrambi i genitori e tenendo conto del raggiungimento della maggior età del figlio i ricorrenti, in Persona_3
accordo tra loro, stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento ordinario dei figli per i periodi di relativa permanenza presso gli stessi;
l'eliminando il versamento di qualsivoglia mantenimento a carico della madre o del padre” (punto 6 ricorso integrativo), dunque chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 340/2024 del 29/11/24, irrevocabile dal
30/05/25.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni di cui al ricorso di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e ritenuto che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. L'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis.
4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, come integrate/modificate con note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni