CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1355/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3024/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010356143000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015042131000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 09.04.2024, ricorre contro la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, nonché l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, il ricorrente impugna due distinte cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la n. 293 2017 00103561 43, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della tassa automobilistica anno 2012 (targa Targa_1), per un carico complessivo di euro 402,20;
2. la n. 293 2017 00150421 31, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della tassa automobilistica anno 2012 (targa Targa_2), per un carico complessivo di euro 66,01.
Il ricorso è stato notificato alla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento
Regionale delle Finanze e del Credito in data 13.12.2023 e non si rileva che lo stesso sia stato notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce la nullità degli atti impugnati per l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento), nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi, il ricorrente chiede dichiararsi la nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti convenute non risultano costituite nel presente giudizio.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale si rileva che con il ricorso proposto dal ricorrente viene impugnata l'iscrizione a ruolo concernente il recupero delle tasse automobilistiche riferite all'anno 2012, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione Finanziaria, trasfusi nelle cartelle di pagamento n. 293 2017 00103561 43 e n. 293 2017 00150421 31, per le quali parte ricorrente pone censure attinenti alla mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e/o la prescrizione.
La pretesa tributaria non è, come erroneamente interpretato dal ricorrente, di competenza della Regione
Siciliana, ma di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate che, dal riscontro della documentazione versata in giudizio, non risulta essere stata chiamata in giudizio.
Il ricorrente, inoltre, non prova che il ricorso sia stato notificato all'Agente della Riscossione anch'esso convenuto (non è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna della relativa PEC).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, consegue l'inammissibilità del ricorso per mancato contraddittorio, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilievo assorbente su tutti gli altri.
Invero il ricorrente non dimostra di aver notificato il ricorso agli Enti convenuti.
Solo per completezza va rilevato che tale profilo di inammissibilità deve essere rilevato d'ufficio e prescinde dalla eccezione di parte.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3024/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010356143000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015042131000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 09.04.2024, ricorre contro la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, nonché l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, il ricorrente impugna due distinte cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la n. 293 2017 00103561 43, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della tassa automobilistica anno 2012 (targa Targa_1), per un carico complessivo di euro 402,20;
2. la n. 293 2017 00150421 31, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della tassa automobilistica anno 2012 (targa Targa_2), per un carico complessivo di euro 66,01.
Il ricorso è stato notificato alla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento
Regionale delle Finanze e del Credito in data 13.12.2023 e non si rileva che lo stesso sia stato notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce la nullità degli atti impugnati per l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento), nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi, il ricorrente chiede dichiararsi la nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti convenute non risultano costituite nel presente giudizio.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale si rileva che con il ricorso proposto dal ricorrente viene impugnata l'iscrizione a ruolo concernente il recupero delle tasse automobilistiche riferite all'anno 2012, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione Finanziaria, trasfusi nelle cartelle di pagamento n. 293 2017 00103561 43 e n. 293 2017 00150421 31, per le quali parte ricorrente pone censure attinenti alla mancata notifica del presupposto avviso di accertamento e/o la prescrizione.
La pretesa tributaria non è, come erroneamente interpretato dal ricorrente, di competenza della Regione
Siciliana, ma di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate che, dal riscontro della documentazione versata in giudizio, non risulta essere stata chiamata in giudizio.
Il ricorrente, inoltre, non prova che il ricorso sia stato notificato all'Agente della Riscossione anch'esso convenuto (non è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna della relativa PEC).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, consegue l'inammissibilità del ricorso per mancato contraddittorio, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilievo assorbente su tutti gli altri.
Invero il ricorrente non dimostra di aver notificato il ricorso agli Enti convenuti.
Solo per completezza va rilevato che tale profilo di inammissibilità deve essere rilevato d'ufficio e prescinde dalla eccezione di parte.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano