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Sentenza 20 gennaio 2021
Sentenza 20 gennaio 2021
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- 1. Omessa dichiarazione patrimoniale e truffa aggravata: conferma della condanna per indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte appello Napoli - Terza…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Offensività della condotta nella domanda infedele di reddito di cittadinanzaEdoardo Scialis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Reddito di cittadinanza: Il reato previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 4/2019Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Indice: 1. Cosa prevede l'art. 7 del decreto legge n. 4 /2019? 2.Scheda reato 3.Quando si configura il reato? 4.I rapporti con gli altri reati 1. Cosa prevede l'art. 7 del decreto legge n. 4/2019? 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2021, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUDICE ENRICO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Giudice Enrico ricorre avverso l'ordinanza in data 18/6/2020 del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13.3.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, avente a oggetto -in via diretta- le somme di denaro nella sua disponibilità per un importo pari a C 2.100,00, nonché -per equivalente- i beni mobili e immobili nella sua disponibilità fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a C 4.431,78, per il reato di truffa commessa al fine di ottenere indebitamente il c.d. reddito di cittadinanza. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2402 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/11/2020 all'art. 640, comma 2, c.p. e 125, c.p.p.". Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale ha motivato in maniera apparente e contraddittoria con riguardo al fumus commissi delicti. A tal proposito si osserva che lo stesso Tribunale ha rilevato che Giudice avrebbe avuto comunque diritto al reddito di cittadinanza anche con l'incremento di reddito provocato ove avesse inserito nella dichiarazione ISEE le quote di proprietà dei terreni omessi. Da ciò si argomenta circa l'insussistenza del dolo, in quanto -scrive la difesa- "se il dolo è il fine di ottenere il beneficio di cui all'art.3 (...) nel caso non può sussistere perché il beneficio si sarebbe ottenuto". 1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 316-ter, cod.pen. e 125, cod.proc.pen.". Con il secondo motivo si deduce l'apoditticità della motivazione del tribunale, nella parte in cui nega che il reddito di cittadinanza possa rientrare nel novero dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo, così escludendo la configurazione del reato di cui all'art. 316-ter, cod.pen. A supporto dell'assunto vengono illustrati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per definire i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo. Secondo il ricorrente il reddito di cittadinanza deve farsi rientrare proprio nella nozione di altre erogazioni dello stesso tipo, così configurandosi il reato di cui all'art. 316-ter, cod.pen. Si nega, infine, la sussistenza di un artificio o di un raggiro, in quanto il controllo sull'atto falso non è stato preventivo, ma successivo all'erogazione del reddito di cittadinanza. 1.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 7 D.L. n. 4/2019 e 125 c.p.p.". Con il terzo motivo la difesa sostiene trattarsi di un reato innocuo in quanto lo stesso Tribunale ha riconosciuto l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al reddito di cittadinanza, con conseguente inoffensività del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo e il terzo dei motivi si risolvono alla luce del principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione e secondo il quale «integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva 2 sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio", (Sez. 3, Sentenza n. 5289 del 25/10/2019 Cc. -dep. 10/02/2020-, Sacco, Rv. 278573). Nella sentenza ora menzionata si spiega che «viene in rilievo l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale prevede: al comma 1, che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"; al comma 2, che "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni". Entrambe le fattispecie - la prima delle quali caratterizzata dal dolo specifico - si configurano come reati di condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza". Si tratta, cioè, di una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che, come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806, e la giurisprudenza ivi richiamata), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; per cui, la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Tale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell'art. 7 del dl. n. 4 del 2019, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Né la necessità di un tale accertamento emerge dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in cui questa si riferisce, al primo comma, "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, al secondo comma, al complesso delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". Entrambi i riferimenti devono essere, infatti, intesi come diretti a qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere. E ciò, perché - come visto - il legislatore ha inteso creare un meccanismo di riequilibrio sociale, quale il reddito 3 di cittadinanza, il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza, come emerge 3 anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che disciplinano, non a caso, un'ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative. Tale conclusione interpretativa si pone, del resto, in armonia con quanto già affermato da questa Corte in relazione alla fattispecie penale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di patrocinio a spese dello Stato, a norma del quale "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio;
la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato". In particolare, secondo Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 16/02/2009, Rv. 242152, integrano il delitto di cui al richiamato art. 95 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. E tale orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici (ex multis, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711), la quale ha anche precisato che si tratta di un'interpretazione che non si pone in contrasto con la Costituzione - e, in particolare, con gli artt. 2, 3, 24 e 27 - perché attinge al generale dovere di lealtà dei cittadini verso l'amministrazione, che consente l'anticipazione della tutela penale attraverso l'utilizzazione dello strumento del reato di pericolo (Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806), fatta evidentemente salva l'esclusione della punibilità di condotte nelle quali manchi l'elemento del dolo, sia pure eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192). Si tratta di affermazioni che possono trovare applicazione, in via analogica, anche in relazione alla disciplina fissata dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, la quale non si differenzia in maniera essenziale da quella dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto entrambe appaiono dirette a sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso l'amministrazione che eroga una provvidenza in suo favore e non prevedono, perciò, la necessità di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti reddituali di legge». La motivazione adottata dal tribunale è del tutto conforme ai principi di diritto sin qui enunciati, con la conseguente infondatezza dei motivi rivolti a 4 "0•-•>- I..) criticare le determinazioni raggiunte dai giudici del merito. 1.2. Parimenti conforme a diritto risulta la qualificazione giuridica del fatto, ritenuta dal Tribunale sulla base della corretta applicazione dei principi enunciati in materia di distinzione tra la fattispecie prevista dall'art. 640-bis, cod.pen. e quella sanzionata dall'art. 316-ter, cod.pen. Si legge a tal proposito -tra l'altro- nell'ordinanza impugnata: «Nel caso in esame, Giudice Enrico, attraverso l'indicazione, nella dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, di una consistenza immobiliare diversa da quella reale (rectius artifizi e raggiri), ed assumendo, così, una condotta violativa della ratio sottesa alla disciplina speciale del reddito di cittadinanza, ha indotto in errore la Pubblica Amministrazione, conseguendo e procurando a sé una somma che, alla stregua della condotta assunta, in applicazione della legislazione speciale, è da considerarsi indebita, cagionando nel contempo alla Pubblica Amministrazione un danno consistito nella erogazione della somma a chi non aveva diritto, non già perché privo dei requisiti richiesti, ma perché autore di una condotta elusiva e non trasparente ai danni della Pubblica Amministrazione». Il tribunale, dunque, risaltando la presenza degli elementi degli artifici e raggiri, dell'induzione in errore e dell'ingiusto profitto con altrui ha, dunque, enucleato gli elementi costitutivi della truffa che -al contempo- fanno qualificare il fatto ai sensi dell'art. 640-bis, cod.pen., in conformità al costante orientamento di questa Corte, che pone l'accento proprio sui connotati fraudolenti della condotta per distinguere tale ipotesi di reato da quella prevista dall'art. 316-ter, cod.pen. (cfr., tra molte, Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi Rv. 235962 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01). In realtà il ricorrente è consapevole e non contrasta tale orientamento giurisprudenziale, ma sviluppa il motivo di ricorso ponendo l'attenzione sulla esatta nozione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni che, in realtà, per quanto esposto, non sono dirimenti al fine di indirizzare la qualificazione giuridica, essendo -invece- essenziale l'esistenza dell'induzione in errore per mezzo di artifici e/o di raggiri. Sotto tale decisivo profilo il motivo si esaurisce in un'apodittica affermazione di insussistenza di artifici e di raggiri che -per la sua eminente genericità- difetta del requisito della specificità e -al contempo- propone una lettura fattuale alternativa a quella dei giudici di merito, la cui delibazione è preclusa in questa sede di legittimità. Da tutto ciò discende che il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai 5 21.••••\ --.5 sensi dell'art. 616, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presis:nte TO SA GE /%7,„$I )I
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Giudice Enrico ricorre avverso l'ordinanza in data 18/6/2020 del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13.3.2020 dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, avente a oggetto -in via diretta- le somme di denaro nella sua disponibilità per un importo pari a C 2.100,00, nonché -per equivalente- i beni mobili e immobili nella sua disponibilità fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a C 4.431,78, per il reato di truffa commessa al fine di ottenere indebitamente il c.d. reddito di cittadinanza. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2402 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/11/2020 all'art. 640, comma 2, c.p. e 125, c.p.p.". Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale ha motivato in maniera apparente e contraddittoria con riguardo al fumus commissi delicti. A tal proposito si osserva che lo stesso Tribunale ha rilevato che Giudice avrebbe avuto comunque diritto al reddito di cittadinanza anche con l'incremento di reddito provocato ove avesse inserito nella dichiarazione ISEE le quote di proprietà dei terreni omessi. Da ciò si argomenta circa l'insussistenza del dolo, in quanto -scrive la difesa- "se il dolo è il fine di ottenere il beneficio di cui all'art.3 (...) nel caso non può sussistere perché il beneficio si sarebbe ottenuto". 1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 316-ter, cod.pen. e 125, cod.proc.pen.". Con il secondo motivo si deduce l'apoditticità della motivazione del tribunale, nella parte in cui nega che il reddito di cittadinanza possa rientrare nel novero dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo, così escludendo la configurazione del reato di cui all'art. 316-ter, cod.pen. A supporto dell'assunto vengono illustrati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per definire i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo. Secondo il ricorrente il reddito di cittadinanza deve farsi rientrare proprio nella nozione di altre erogazioni dello stesso tipo, così configurandosi il reato di cui all'art. 316-ter, cod.pen. Si nega, infine, la sussistenza di un artificio o di un raggiro, in quanto il controllo sull'atto falso non è stato preventivo, ma successivo all'erogazione del reddito di cittadinanza. 1.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 7 D.L. n. 4/2019 e 125 c.p.p.". Con il terzo motivo la difesa sostiene trattarsi di un reato innocuo in quanto lo stesso Tribunale ha riconosciuto l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al reddito di cittadinanza, con conseguente inoffensività del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo e il terzo dei motivi si risolvono alla luce del principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione e secondo il quale «integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva 2 sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio", (Sez. 3, Sentenza n. 5289 del 25/10/2019 Cc. -dep. 10/02/2020-, Sacco, Rv. 278573). Nella sentenza ora menzionata si spiega che «viene in rilievo l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale prevede: al comma 1, che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"; al comma 2, che "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni". Entrambe le fattispecie - la prima delle quali caratterizzata dal dolo specifico - si configurano come reati di condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza". Si tratta, cioè, di una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che, come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806, e la giurisprudenza ivi richiamata), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; per cui, la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Tale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell'art. 7 del dl. n. 4 del 2019, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Né la necessità di un tale accertamento emerge dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in cui questa si riferisce, al primo comma, "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, al secondo comma, al complesso delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". Entrambi i riferimenti devono essere, infatti, intesi come diretti a qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere. E ciò, perché - come visto - il legislatore ha inteso creare un meccanismo di riequilibrio sociale, quale il reddito 3 di cittadinanza, il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza, come emerge 3 anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che disciplinano, non a caso, un'ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative. Tale conclusione interpretativa si pone, del resto, in armonia con quanto già affermato da questa Corte in relazione alla fattispecie penale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di patrocinio a spese dello Stato, a norma del quale "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio;
la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato". In particolare, secondo Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 16/02/2009, Rv. 242152, integrano il delitto di cui al richiamato art. 95 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. E tale orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici (ex multis, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711), la quale ha anche precisato che si tratta di un'interpretazione che non si pone in contrasto con la Costituzione - e, in particolare, con gli artt. 2, 3, 24 e 27 - perché attinge al generale dovere di lealtà dei cittadini verso l'amministrazione, che consente l'anticipazione della tutela penale attraverso l'utilizzazione dello strumento del reato di pericolo (Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806), fatta evidentemente salva l'esclusione della punibilità di condotte nelle quali manchi l'elemento del dolo, sia pure eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv. 272192). Si tratta di affermazioni che possono trovare applicazione, in via analogica, anche in relazione alla disciplina fissata dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, la quale non si differenzia in maniera essenziale da quella dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto entrambe appaiono dirette a sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso l'amministrazione che eroga una provvidenza in suo favore e non prevedono, perciò, la necessità di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti reddituali di legge». La motivazione adottata dal tribunale è del tutto conforme ai principi di diritto sin qui enunciati, con la conseguente infondatezza dei motivi rivolti a 4 "0•-•>- I..) criticare le determinazioni raggiunte dai giudici del merito. 1.2. Parimenti conforme a diritto risulta la qualificazione giuridica del fatto, ritenuta dal Tribunale sulla base della corretta applicazione dei principi enunciati in materia di distinzione tra la fattispecie prevista dall'art. 640-bis, cod.pen. e quella sanzionata dall'art. 316-ter, cod.pen. Si legge a tal proposito -tra l'altro- nell'ordinanza impugnata: «Nel caso in esame, Giudice Enrico, attraverso l'indicazione, nella dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, di una consistenza immobiliare diversa da quella reale (rectius artifizi e raggiri), ed assumendo, così, una condotta violativa della ratio sottesa alla disciplina speciale del reddito di cittadinanza, ha indotto in errore la Pubblica Amministrazione, conseguendo e procurando a sé una somma che, alla stregua della condotta assunta, in applicazione della legislazione speciale, è da considerarsi indebita, cagionando nel contempo alla Pubblica Amministrazione un danno consistito nella erogazione della somma a chi non aveva diritto, non già perché privo dei requisiti richiesti, ma perché autore di una condotta elusiva e non trasparente ai danni della Pubblica Amministrazione». Il tribunale, dunque, risaltando la presenza degli elementi degli artifici e raggiri, dell'induzione in errore e dell'ingiusto profitto con altrui ha, dunque, enucleato gli elementi costitutivi della truffa che -al contempo- fanno qualificare il fatto ai sensi dell'art. 640-bis, cod.pen., in conformità al costante orientamento di questa Corte, che pone l'accento proprio sui connotati fraudolenti della condotta per distinguere tale ipotesi di reato da quella prevista dall'art. 316-ter, cod.pen. (cfr., tra molte, Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi Rv. 235962 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01). In realtà il ricorrente è consapevole e non contrasta tale orientamento giurisprudenziale, ma sviluppa il motivo di ricorso ponendo l'attenzione sulla esatta nozione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni che, in realtà, per quanto esposto, non sono dirimenti al fine di indirizzare la qualificazione giuridica, essendo -invece- essenziale l'esistenza dell'induzione in errore per mezzo di artifici e/o di raggiri. Sotto tale decisivo profilo il motivo si esaurisce in un'apodittica affermazione di insussistenza di artifici e di raggiri che -per la sua eminente genericità- difetta del requisito della specificità e -al contempo- propone una lettura fattuale alternativa a quella dei giudici di merito, la cui delibazione è preclusa in questa sede di legittimità. Da tutto ciò discende che il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai 5 21.••••\ --.5 sensi dell'art. 616, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presis:nte TO SA GE /%7,„$I )I