TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 febbraio 2025, iscritta al n. 257 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza Fontana C.F._1
Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco Calandrelli che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Canino (VT), al Corso G. C.F._2
Matteotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 18 novembre e 1° dicembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 settembre 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Viterbo il 4 gennaio 2017; che sono separati per effetto della sentenza n. 164/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale in Canino in via Vallecchia 107 di proprietà della sig.r
[...]
verrà utilizzata dalla stessa;
Pt_1
3. la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed abiterà Per_1
prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Canino via Vallecchia 107;
4. in virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la patria potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. si rappresenta il piano genitoriale settimanale per la figlia collocata Per_1
prevalentemente presso la madre, come concordato dai coniugi. Nella prima e terza settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata a scuola dalla madre, alle Per_1
16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a Tuscania presso dalle
Pag. 2 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
martedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e poi Per_1
starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuola alle 16.00 la andrà a prendere il padre con il quale trascorrerà il Per_1
pomeriggio e la sera. Dormirà presso l'abitazione del padre;
giovedì: il padre porterà
a scuola La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la porterà a nuoto a Per_1
Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuola alle 16:00 verrà presa dal Per_1
padre e resterà con lui fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
sabato e domenica: tarà rascorrerà le giornate con la stessa, verrà Per_1 Per_1
accompagnata ad equitazione dalla madre, e poi resterà a dormire da lei. Nella seconda e quarta settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata a scuola Per_1
dalla madre, alle 16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a
Tuscania presso dalle ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
martedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà Per_1
da scuola alle 16:00 e poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuola alle 16.00 verrà presa dal padre e Per_1
resterà con lui sino alle 20,30 in inverno ed alle 22,00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
giovedì: la madre porterà a scuola La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la Per_1
porterà a nuoto a Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuol alle 16:00 Per_1
verrà presa dal padre e resterà con lui a dormire;
sabato: trascorrerà la Per_1
giornata con il padre verrà accompagnata ad equitazione dal padre, trascorrerà la giornata con il padre e poi resterà a dormire da lui;
domenica rascorrerà la Per_1
giornata dal padre, resterà con lo stesso fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei. Il weekend sarà alternato tra i genitori. In caso di
Pag. 3 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
indisponibilità personale dell'uno o dell'altro dei genitori gli stessi si contatteranno per accordarsi per sostituirsi l'uno all'altro. Solo in mancanza di disponibilità genitoriale e/o parentale i genitori di comune accordo potranno incaricare una baby- sitter. Accordano i genitori che ogni altro cambiamento di prelievo e visite sarà comunicato all'altro genitore e ciò anche in considerazione delle esigenze lavorative del padre che potrà comunicare la sua disponibilità solo all'inizio di ogni mese dell'anno stante le diverse turnazioni che gli vengono imposti dal suo stesso
Comando. Accordano i genitori che gli stessi potranno avere almeno una comunicazione telefonica anche video whatsapp giornaliera, quando la figlia si trova dall'una o dall'altro, stabilendone l'orario, ed all'uopo gli stessi si rendono disponibili o a fornirsi reciprocamente di una utenza presso la quale la figlia sia sempre raggiungibile o mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico, permettendo alla figlia di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta. Ad anni alterni la figlia trascorrerà il 24 dicembre con uno dei genitori ed il 25 con l'altro, così il 31 dicembre ed il 1° gennaio e la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo, salvo diverso accordo tra i genitori. Per l'anno 2024 si concorda ch tarà con la madre il 24 dicembre ed il 25 dicembre starà con il padre;
il Per_1
31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre. Per il 2025 Per_1
trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì seguente con il padre. Per il periodo natalizio allorquando il 24, 25, 31 dicembre, la bambina starà con un genitore, dormirà presso lo stesso e verrà ripresa dall'altro alle 10 del mattino successivo. Le rimanenti giornate di vacanza la minore le trascorrerà pariteticamente con l'uno e con l'altro genitore accordandosi tra loro all'inizio delle relative vacanze.
Durante le vacanze scolastiche estive, dalla chiusura della scuola alla riapertura, il padre avrà con sé la figlia per 7 giorni in giugno, 15 giorni in luglio e i primi o gli ultimi 7 giorni in agosto, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con la madre per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi in agosto, in particolare nella seconda e terza setti-mana di chiusura del suo ufficio;
i coniugi concorderanno le date esatte di tali periodi di vacanza all'inizio di ogni mese feriale. Le altre festività
Pag. 4 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre. La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno, della S. Prima Comunione e Cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e l'altro la cena, salvo diversa volontà manifestata ed alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze;
il compleanno dei rispettivi genitori lo tra-scorrerà con il solo genitore festeggiando;
6. i genitori si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro con al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo di entrambi con la propria figlia;
si impegnano inoltre a tute- lare reciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della figlia. Al riguardo i genitori si impegnano l'un l'altro che lo stesso comportamento e atteggiamento venga assunto dai rispettivi parenti e familiari;
7. il Sig. a titolo di mantenimento della figlia provvederà al Controparte_1
versamento mensile della somma di euro 200,00, entro il 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di
Viterbo che si allega (sportive, mediche, scolastiche, ecc. doc. 9);
8. i relativi assegni unici (già famigliari) saranno interamente percepiti dalla madre accordando il padre e obbligandosi a non richiedere modifiche a tale erogazione da ora a venire;
9. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti senza annotazione del nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
Pag. 5 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 6 di 6
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 febbraio 2025, iscritta al n. 257 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza Fontana C.F._1
Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco Calandrelli che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Canino (VT), al Corso G. C.F._2
Matteotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 18 novembre e 1° dicembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 settembre 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Viterbo il 4 gennaio 2017; che sono separati per effetto della sentenza n. 164/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale in Canino in via Vallecchia 107 di proprietà della sig.r
[...]
verrà utilizzata dalla stessa;
Pt_1
3. la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed abiterà Per_1
prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Canino via Vallecchia 107;
4. in virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la patria potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. si rappresenta il piano genitoriale settimanale per la figlia collocata Per_1
prevalentemente presso la madre, come concordato dai coniugi. Nella prima e terza settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata a scuola dalla madre, alle Per_1
16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a Tuscania presso dalle
Pag. 2 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
martedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e poi Per_1
starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuola alle 16.00 la andrà a prendere il padre con il quale trascorrerà il Per_1
pomeriggio e la sera. Dormirà presso l'abitazione del padre;
giovedì: il padre porterà
a scuola La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la porterà a nuoto a Per_1
Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuola alle 16:00 verrà presa dal Per_1
padre e resterà con lui fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
sabato e domenica: tarà rascorrerà le giornate con la stessa, verrà Per_1 Per_1
accompagnata ad equitazione dalla madre, e poi resterà a dormire da lei. Nella seconda e quarta settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata a scuola Per_1
dalla madre, alle 16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a
Tuscania presso dalle ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
martedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà Per_1
da scuola alle 16:00 e poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuola alle 16.00 verrà presa dal padre e Per_1
resterà con lui sino alle 20,30 in inverno ed alle 22,00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
giovedì: la madre porterà a scuola La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la Per_1
porterà a nuoto a Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuol alle 16:00 Per_1
verrà presa dal padre e resterà con lui a dormire;
sabato: trascorrerà la Per_1
giornata con il padre verrà accompagnata ad equitazione dal padre, trascorrerà la giornata con il padre e poi resterà a dormire da lui;
domenica rascorrerà la Per_1
giornata dal padre, resterà con lo stesso fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei. Il weekend sarà alternato tra i genitori. In caso di
Pag. 3 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
indisponibilità personale dell'uno o dell'altro dei genitori gli stessi si contatteranno per accordarsi per sostituirsi l'uno all'altro. Solo in mancanza di disponibilità genitoriale e/o parentale i genitori di comune accordo potranno incaricare una baby- sitter. Accordano i genitori che ogni altro cambiamento di prelievo e visite sarà comunicato all'altro genitore e ciò anche in considerazione delle esigenze lavorative del padre che potrà comunicare la sua disponibilità solo all'inizio di ogni mese dell'anno stante le diverse turnazioni che gli vengono imposti dal suo stesso
Comando. Accordano i genitori che gli stessi potranno avere almeno una comunicazione telefonica anche video whatsapp giornaliera, quando la figlia si trova dall'una o dall'altro, stabilendone l'orario, ed all'uopo gli stessi si rendono disponibili o a fornirsi reciprocamente di una utenza presso la quale la figlia sia sempre raggiungibile o mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico, permettendo alla figlia di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta. Ad anni alterni la figlia trascorrerà il 24 dicembre con uno dei genitori ed il 25 con l'altro, così il 31 dicembre ed il 1° gennaio e la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo, salvo diverso accordo tra i genitori. Per l'anno 2024 si concorda ch tarà con la madre il 24 dicembre ed il 25 dicembre starà con il padre;
il Per_1
31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre. Per il 2025 Per_1
trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì seguente con il padre. Per il periodo natalizio allorquando il 24, 25, 31 dicembre, la bambina starà con un genitore, dormirà presso lo stesso e verrà ripresa dall'altro alle 10 del mattino successivo. Le rimanenti giornate di vacanza la minore le trascorrerà pariteticamente con l'uno e con l'altro genitore accordandosi tra loro all'inizio delle relative vacanze.
Durante le vacanze scolastiche estive, dalla chiusura della scuola alla riapertura, il padre avrà con sé la figlia per 7 giorni in giugno, 15 giorni in luglio e i primi o gli ultimi 7 giorni in agosto, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con la madre per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi in agosto, in particolare nella seconda e terza setti-mana di chiusura del suo ufficio;
i coniugi concorderanno le date esatte di tali periodi di vacanza all'inizio di ogni mese feriale. Le altre festività
Pag. 4 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre. La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno, della S. Prima Comunione e Cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e l'altro la cena, salvo diversa volontà manifestata ed alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze;
il compleanno dei rispettivi genitori lo tra-scorrerà con il solo genitore festeggiando;
6. i genitori si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro con al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo di entrambi con la propria figlia;
si impegnano inoltre a tute- lare reciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della figlia. Al riguardo i genitori si impegnano l'un l'altro che lo stesso comportamento e atteggiamento venga assunto dai rispettivi parenti e familiari;
7. il Sig. a titolo di mantenimento della figlia provvederà al Controparte_1
versamento mensile della somma di euro 200,00, entro il 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di
Viterbo che si allega (sportive, mediche, scolastiche, ecc. doc. 9);
8. i relativi assegni unici (già famigliari) saranno interamente percepiti dalla madre accordando il padre e obbligandosi a non richiedere modifiche a tale erogazione da ora a venire;
9. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti senza annotazione del nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
Pag. 5 di 6 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 6 di 6