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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1221/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Costanzo DI PALMA e dall'avvocato Nicola DI PALMA, unitamente al quale elettivamente domicilia in Bari, al Corso Vittorio Emanuele, n°30 appellante contro regione (P.I ), in persona del Governatore p.t., rappre- CP_1 P.IVA_1 sentato e difeso dall'Avv. Carmela Patrizia CAPOBIANCO, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Bari, alla via Lungomare Nazario Sauro n°33 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 520/2022, emessa dal Tribunale di Trani il
21.3.2022 (Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
8.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.4.2019, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio la , al fine di sentirla condannare al CP_2 risarcimento dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 25.1.2019.
Deduceva l'attuale appellato che, nella circostanza, i terreni di sua proprietà, ubicati in agro del Comune di Canosa di Puglia, sono stati inondati a seguito dello straripamento del Fiume Ofanto, subendo danni quantificati dalla C.T.P. del dott. agronomo . Persona_1
Instaurato il giudizio, si costituiva in giudizio la la quale CP_2 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva indicando, quale sog- getto legittimato, il , nel cui ambito terri- Controparte_3 toriale è ricompreso il , sostenendo che l'Ente Parte_2 consortile è responsabile del compimento di tutte le opere propriamente dette di “bonifica”, nelle quali rientrano anche le opere idrauliche di realizzazione, manutenzione e cura degli argini fluviali.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U., volta ad accertare l'esistenza di danni, la quale stimava in € 100.800,00 il danno totale arrecato dallo strari- pamento delle acque alle colture frutticole del sig. . Pt_1
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Trani rigettava la domanda di danno accogliendo l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva della . CP_2
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. Parte_1
, il quale si affida a più motivi di gravame, con i quali contesta la rico-
[...] struzione dei fatti e chiede l'accoglimento della domanda.
Si è costituito in giudizio la , che resiste all'appello e CP_2 chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via pregiudiziale, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello, ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla , in quanto il gravame CP_2
pag. 2/6 contiene tutti gli elementi di critica alla motivazione della sentenza impugnata che ne rendono possibile la disamina.
Ciò premesso, l'appello è, ad avviso della Corte, fondato e va accolto.
Il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento poiché ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . CP_2
Il primo giudice, più specificamente, ha inteso l'eccezione come difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, ed è pervenuto a tali conclusioni dopo aver esaminato la normativa, nazionale e regionale, che disciplina la materia.
Egli, tuttavia, dapprima ha affermato che “La posizione dei consorzi di bonifica, quindi, va valutata di volta in volta sulla base dei singoli interventi regionali (…)” e, successivamente, ha affermato invece che “Il problema del riparto di responsabilità tra e va risolto per la CP_2 Controparte_3 giurisprudenza verificando, anche attraverso il richiamo delle leggi regionali, se ed in quale misura i consorzi di bonifica siano stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua (…)”.
L'assunto del primo giudice esprime un'insanabile aporia.
Ed invero, o il passaggio della custodia tra e consorzi di CP_2 bonifica va effettuato in concreto, verificando se effettivamente, al di là del dato normativo, vi fu detto trapasso, oppure va fatto con esclusivo riferimento alla disciplina normativa in materia di delega delle funzioni amministrative.
Sta di fatto che, in linea generale, affinché possa manifestarsi la re- sponsabilità del custode, occorre la concretezza e l'attualità del potere di fatto sulle cose in custodia atteso che l'art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico di colui che, avendo un effettivo potere fisico sulla res, deve assumersi per ciò stesso l'onere che dalla cosa medesima o per sua conformazione o per particolari contingenze non derivi pregiudizio ad altri.
La Suprema Corte ha statuito che: “Alla luce della disciplina recata dall'art. 90, secondo comma, lett. e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (ap- plicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle
pag. 3/6 acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funziona- mento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la con- servazione dei beni - la è custode delle acque fluviali e, a prescindere CP_2 dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, ri- sponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito” (Cass.
Civ., SS.UU., 5.12.2011 n°25928).
Il principio è stato nuovamente espresso dalle Sezioni Unite che, pro- prio con riferimento alla , hanno statuito che “Le funzioni di CP_2
"progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi na- tura" ed i conseguenti poteri di custodia, che l'art. 89, comma 1, lett. a), del
d.lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente in- sorgenza della loro responsabilità ex art. 2051 c.c.” (SS.UU. 18.12.2018,
n°32730).
Da ultimo la Suprema Corte, sia pur non con riferimento a corsi d'acqua fluviali, ma ad un canale di bonifica, ha ribadito che “In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il Controparte_3 sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia” (SS.UU., 22.1.2021, n°1369).
E, dunque, premesso che è un fatto pacifico che la sia CP_2 proprietaria del fiume Ofanto, nel tratto di propria competenza territoriale, affinché possa essere esonerata dalla responsabilità del custode per i fatti di causa, ex art. 2051 c.c., è necessario verificare – in concreto – se essa abbia pag. 4/6 perso la disponibilità materiale dei beni.
Orbene, dall'istruttoria di primo grado non è affatto emerso che la
[...]
abbia perso la materiale disponibilità dei beni in favore del Con- CP_4 sorzio di Bonifica ”. CP_3
O, per lo meno, tale dato non risulta essere stato comprovato.
Né, per altro verso, la ha fornito la prova del caso fortuito. CP_2
In mancanza di elementi probatori di segno contrario, che attestino l'effettivo trasferimento della custodia degli argini fluviali al consorzio di bo- nifica, la va ritenuta custode del fiume Ofanto e, quindi, re- CP_2 sponsabile dei danni subiti dal sig. . Pt_1
Essa va condannata a risarcirgli l'importo di € 100.800,00, per i danni alle colture, come stimato dal C.T.U.-
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pubblicazione della pre- sente decisione sino al soddisfo.
L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la condanna della P.A. appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , ogni diversa istanza Parte_1 CP_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, ed in acco- glimento della domanda di primo grado, condanna la al pa- CP_2 gamento di € 100.800,00 in favore del sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno. Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalu- tata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione pag. 5/6 della presente decisione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
2. condanna la alla refusione delle spese del doppio grado di CP_2 giudizio che liquida, per il primo grado, in € 810,00 per esborsi ed €
7.616,00 per compensi e, per il presente grado, in € 1.200,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa e
IVA (se dovuta) come per legge;
3. pone definitivamente a carico della le spese della C.T.U.- CP_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14.2.2024.
Il Presidente dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 6/6