Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 230 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in San Donato Milanese alla via Parte_1 dell'Unione Europea n.
6-6B (cod. fisc. ), già nella P.IVA_1 Parte_2
qualità di procuratrice di con sede legale in Roma alla via Controparte_1
Curtatone n. 3 (p.iva ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellante incidentale -
nato a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Pagano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 736/2024, pubblicata il 07/02/2024 (azione revocatoria ordinaria).
1
Per l'appellante: “1.- Riformare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 736/2024 pubblicata il 7.2.2024, e, di conseguenza, accogliere la domanda proposta con la citazione notificata in data 12/20.1.2021 e per l'effetto dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della , l'atto in data Controparte_1
5.7.2019 ai rogiti del dr. , Notaio in Cava de' Tirreni, Rep. 75869 – Persona_1
Racc. 28031, trascritto a Salerno, in data 19.7.2019 ai nn.29318/22434 con il quale il Sig. ha venduto al Sig. la piena proprietà CP_2 Parte_3
delle seguenti consistenze immobiliari ubicate nel Comune di alla via Bartolomeo
Eustachio n. 14 e precisamente, locale terraneo avente due accesi da detta via di mq 17, censita nel catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 35, mappale
568 sub 6, piano T, Zc. 23, catg. C/2, cl 7 mq 17, superficie cat. Mq 23, R.C.Euro
110,63, confinante con via Eustachio da due lati e porzioni di fabbricato subb. 4 e
39. 2.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale : “1) in via pregiudiziale, dichiarare la CP_2
formulata impugnazione improponibile, inammissibile ed improcedibile;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto giacché infondato, non provato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, fatta eccezione e nei limiti di cui al punto che segue, la sentenza impugnata n. 736/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 7.2.2024 3) accogliere l'appello incidentale spiegato e, per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento, in favore dell'odierno appellato, delle spese e compensi professionali del primo grado di giudizio, oltre rimborso S.G.,
CPA ed Iva, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre
Rimborso S.G., CPA ed Iva, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato “In via preliminare 1. dichiarare Controparte_3 inammissibile per tutti i motivi ex ante rappresentati l'appello proposto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 736/24 resa dal Tribunale di Salerno, in persona della Dott.ssa Enza
Faracchio, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
3. in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
2 La sentenza in oggetto rigetta l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta da nella qualità di mandataria di cessionaria dei Parte_2 Controparte_1
crediti di già Controparte_4 CP_4
compreso il credito nei confronti di , quale erede di
[...] CP_2 [...]
(deceduto il 2.8.2014), avendo quest'ultimo rilasciato fideiussione a Persona_2
garanzia di due contratti di mutuo sottoscritti dalla società in data Parte_4
4.9.2006 e 15.7.2008.
La società attrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia nei confronti della propria mandante del contratto stipulato con atto pubblico del 5.7.2019, con il quale
, erede del debitore ha venduto a CP_2 Persona_2 CP_3
un locale terraneo in Salerno alla via Bartolomeo Eustachio n. 14 (in
[...]
catasto al fol., part.lla n. 568 sub 6), in quanto lesivo della garanzia patrimoniale. La sentenza rigetta la domanda, compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e e condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore CP_2
di Controparte_3
Superate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito ed affermata la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni in capo al venditore, erede del debitore, la sentenza di primo grado ravvisa, però, il difetto della scientia damni in capo all'acquirente, esponendo che, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e si tratti di atto a titolo oneroso, come nel caso di specie, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è anche la consapevolezza da parte del terzo che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente;
che tale elemento psicologico può essere dimostrato anche a mezzo di presunzioni;
che, “nel caso in esame non è possibile riscontrare, neanche in via presuntiva, elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo anche il capo al terzo acquirente”, data la mancanza di legami di carattere personale e/o professionale tra la parte venditrice e la parte acquirente
(l'operazione economica è stata conclusa per il tramite di un'agenzia di intermediazione immobiliare, circostanza che depone nel senso di un'assenza di collegamenti pregressi tra le parti, né è emerso alcunché su pregressi rapporti), la giustificazione economica dell'acquisto (nell'atto di vendita si dichiara l'acquisto del locale terraneo come pertinenza della propria abitazione sita in Salerno, alla via
Giovanni Battista Amendola n. 91), la mancata dimostrazione della previsione di un prezzo incongruo rispetto al reale valore di mercato, la corrispondenza del prezzo
3 con quello pattuito nella proposta di vendita, le modalità di pagamento del prezzo (a mezzo di titoli allegati all'atto di vendita e, per il maggior importo di € 30.000,00, a mezzo di assegno circolare bancario emesso nello stesso giorno del rogito ed idoneo a documentare il versamento della provvista) e la mancanza, alla data di stipula della vendita, di pesi e/o formalità pregiudizievoli (la prima trascrizione contro risale al 19.11.2019, dopo la vendita del 5.7.2019, mentre il primo CP_2
pignoramento immobiliare è stato trascritto nei suoi confronti nel 2020).
nella qualità di procuratrice di Parte_1 [...]
propone appello avverso la sentenza, al quale e CP_1 CP_2
resistono, il primo spiegando anche appello incidentale. Controparte_3
censura la sentenza di primo grado per Parte_1
l'erronea valutazione di validi indizi di prova della scientia damni in capo all'acquirente, rappresentati dalla pluralità e contestualità degli atti dispositivi, successivi rispetto all'esercizio di azioni esecutive o conservative da parte dei creditori, e dalla mancanza di prova di effettivo pagamento del prezzo.
Obietta l'appellante che dalla visura camerale e dalla certificazione ipo-catastale di risultano numerosi eventi pregiudizievoli (ipoteche volontarie e CP_2
giudiziali, trascrizione pignoramento, etc) e l'alienazione, nello stesso arco temporale, di diversi beni di sua proprietà; che la vendita contestuale di una pluralità di beni, a fronte di risultanze pregiudizievoli, evidenzia che il debitore si stava spogliato dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori;
che la giurisprudenza considera tali indizi sufficienti a ritenere provata, in capo al terzo, la consapevolezza che l'atto arrecava pregiudizio alle ragioni del creditore;
che, inoltre, la circostanza che l'operazione economica sia stata conclusa per il tramite di un'agenzia di intermediazione immobiliare risulta smentita dallo stesso atto pubblico, nel quale all'art. 5 capo I espressamente si legge “I) che nel concludere la presente operazione le parti non si sono avvalse di mediatori e/o agenti immobiliari”; che, rispetto al pagamento del prezzo, la mera indicazione degli assegni nell'atto di vendita non dimostra che gli stessi siano stati effettivamente incassati dalla parte venditrice.
impugna la sentenza, in via incidentale, nella parte in cui CP_2
compensa le spese processuali rispetto al suo rapporto processuale.
Alle ragioni di compensazione esposte dal primo giudice (“con riguardo alla posizione di possono essere compensate vista la sostanziale CP_2
soccombenza del debitore convenuto rispetto alle difese spiegate, essendo stati
4 ravvisati con rispetto alla sua posizione i presupposti della revocatoria, non accolta solo a fronte della affermata inscientia del terzo”), ribatte che l'insussistenza anche di uno solo dei presupposti dell'azione revocatoria non può che condurre ad un rigetto integrale ed incondizionato della domanda, senza che si possa dar luogo alla c.d. soccombenza reciproca, anche nei termini di cui all'art. 96 c.p.c.; che dall'impianto strutturale (codicistico e giurisprudenziale) dell'istituto in questione non si rinvengono presupposti riconducibili, esclusivamente, alla posizione del debitore o a quella (posizione) del terzo, ma sono, inscindibilmente, comuni (e di
“vantaggio”) ad entrambe le posizioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione devoluta dall'appello principale verte sulla componente soggettiva dell'azione revocatoria ordinaria in capo al terzo acquirente che, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, consiste nella conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori anche da parte dell'acquirente (scientia damni). Grava sulla società attrice (odierna appellante)
l'onere di provare, oltre che quella del venditore ( ), anche la CP_2 consapevolezza dell'acquirente ( che la vendita del locale Controparte_3
terraneo pregiudicava la garanzia patrimoniale generica dei creditori del venditore.
Ovverosia, la consapevolezza del concreto pericolo che, in conseguenza dell'atto dispositivo, il patrimonio del venditore risulti insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori. Trattandosi di uno stato soggettivo, la prova è normalmente data attraverso presunzioni.
La Suprema Corte ha chiarito da tempo che il procedimento di formazione della prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., si articola in due fasi: la fase di scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, alla quale segue il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto. Occorre, anzitutto, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, va operata una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (da ultimo, Cass., 12.11.2019, n. 29257).
5 La selezione degli elementi indiziari rilevanti deve scartare gli eventi fattuali e giuridici successivi al momento della vendita e quelli che, pur se anteriori, non erano conoscibili da parte dell'acquirente, circoscrivendo l'area oggetto di indagine a quelli che l'acquirente era in grado concretamente di conoscere, nel momento in cui ha concluso il contratto, in base alle circostanze e alle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali (Cass., ord., 3.5.2012, n. 6686; Cass.,
12.5.1998, n. 4769).
Quanto alla fase di selezione degli elementi presuntivi, la società appellante ritiene che la prova della scientia damni dell'acquirente possa ricavarsi da tre ordini di indizi: la sussistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli a carico del venditore (ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramento, altre azioni esecutive o conservative da parte dei creditori); la pluralità e contestualità di atti dispositivi successivi alle risultanze pregiudizievoli;
la mancanza di prova di effettivo pagamento del prezzo (non vi è prova che gli assegni indicati nell'atto di vendita siano stati effettivamente incassati dalla parte venditrice).
In merito alle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, il ragionamento del primo giudice correttamente segue l'iter logico di esclusione degli indizi privi di rilevanza, evidenziandone l'inesistenza al momento della vendita (la prima trascrizione contro risale al 19.11.2019, dopo la vendita del 5.7.2019, mentre il primo CP_2
pignoramento immobiliare è stato trascritto nei suoi confronti nel 2020).
L'appellante sostiene, invece, che dalla visura camerale e dalla certificazione ipocatastale “risultavano numerosi eventi pregiudizievoli di conservatoria”, ma non indica specificamente quali eventi siano stati ignorati dal giudice di prime cure, né questi risultano dai documenti indicati (dalla visura prodotta risultano, come eventi anteriori al 5.7.2019, solo due trascrizioni di domande giudiziali nel 1996 e un'ipoteca volontaria del 2005). Di qui l'insussistenza del primo indizio.
In merito alla “vendita contestuale di una pluralità di beni”, anche in questo caso l'appellante non specifica quali vendite sia state effettuate prima di quella del
5.7.2019 e, comunque, risulta solo una vendita nell'anno precedente (del
12.11.2018) di una quota della nuda proprietà di un bene, acquistata per successione legittima, scarsamente significativa.
L'indizio rimasto (la presunta mancanza di prova di effettivo pagamento del prezzo) non è stato neppure allegato nell'atto di citazione di primo grado (ove si è fatto riferimento solo ad un prezzo “verosimilmente simbolico”), né nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ove non si fa alcun riferimento alla prova di
6 pagamento del prezzo). Si tratta, perciò, di un elemento indiziario allegato solo in appello, mentre in primo grado non si è controverso se il prezzo di € 37.500,00 sia stato effettivamente corrisposto mediante l'incasso dell'assegno circolare di €
30.000,00 allegato in copia fotostatica al contratto, nonché del vaglia postale di €
5.000,00 e dell'assegno bancario di € 2.500,00.
L'inconsistenza degli indizi a favore della prova presuntiva allegati in primo grado esonera il giudicante dalla loro valutazione comparativa con gli elementi di segno contrario evidenziati dal giudice di prime cure (la mancanza di legami di carattere personale e/o professionale tra i contraenti, la loro messa in contatto tramite di un'agenzia di intermediazione immobiliare e la corrispondenza del prezzo con quello pattuito nella proposta di vendita).
Di qui l'infondatezza dell'unico motivo dell'appello principale e, conseguentemente, il suo rigetto.
L'appello incidentale di impugna la sentenza nella parte in cui CP_2
compensa le sue spese processuali nei rapporti con parte attrice (capo 2).
La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina relativa alle spese processuali che, salvo le ipotesi specifiche, è dettata in generale dagli artt. 91 e 92 c.p.c., è improntata al principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa. Costituiscono applicazione del principio di causalità, sia il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., sia la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Oltre alla soccombenza reciproca, la necessità di ricorrere al giudice, che giustifica la compensazione, può essere dipesa dalla “novità della questione trattata”, o dal “mutamento della giurisprudenza” o da “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La ragione di compensazione delle spese tra la società attrice e CP_2
esposta dal giudice di primo grado (la sussistenza dell'eventus damni e, nei confronti del debitore, anche della scientia damni, ed il rigetto della domanda “solo
a fronte della affermata inscientia del terzo”) non è riconducibile, in sostanza, né alla soccombenza reciproca (la quale si determina in base al risultato finale del giudizio nei confronti del proprio debitore, che dipende anche dallo stato soggettivo del terzo acquirente), né alle altre ipotesi espressamente previste. Di qui
7 l'accoglimento dell'appello incidentale e, in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, la condanna dell'odierna appellante al rimborso delle spese processuali anche del primo grado di giudizio.
L'appellante principale è tenuto, invece, a rimborsare le spese di secondo grado a stante la sua totale soccombenza nei suoi confronti. In Controparte_3
entrambi i casi, la liquidazione in dispositivo tiene conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile).
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 230/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, condanna rappresentata da Controparte_1 [...]
al rimborso delle spese processuali di primo grado in Parte_1 favore di , che liquida in € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il CP_2
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Simone Labonia, per dichiarato anticipo;
3. condanna rappresentata da Controparte_1 Parte_1
al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di
[...]
, che liquida in € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso CP_2
delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Simone Labonia, per dichiarato anticipo;
4. condanna rappresentata da Controparte_1 Parte_1
al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di
[...]
che liquida in € 4.000,00 per onorari di difesa, oltre il Controparte_3
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale,
8 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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