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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3452 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Maurizio Sansoni Parte_1
Appellante
E
con gli Avv.ti Alessandro Cresti e Valeria Fantoni Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1008/2024 pubblicata il
25.6.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza, accertata e dichiarata la illegittimità, nullità, annullabilità, del licenziamento intimato al ricorrente, o dichiarato lo stesso non adeguato alla contestazione e ridotta la sanzione a conservativa, condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, con qualifica, mansioni e retribuzione possedute al momento del recesso e pagamento di tutte le retribuzioni nelle more non percette o, in subordine, al pagamento in suo favore della indennità
1 massima prevista dalla legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”;
- PER L'APPELLATA: “Tutto ciò premesso, si chiede che il ricorso in appello venga rigettato e confermata integralmente la sentenza di primo grado, con il favore delle spese del presente grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggi gravata, il Tribunale di Roma ha respinto l'impugnativa che Pt_1 aveva promosso avverso il licenziamento disciplinare del 31.8.2020 irrogatogli
[...] dalla (di seguito anche: presso la quale dal 15.2.2019 era Controparte_1 CP_1 impiegato come guardia particolare giurata.
Escussi due testimoni, il Tribunale ha infatti ritenuto dimostrati i fatti contestati, vale a dire l'abbandono del posto di lavoro e l'aver reso dichiarazioni false quanto all'orario di lavoro osservato.
Si legge nella lettera di contestazione del 10 agosto 2020 rivolta al Sig. “In data Pt_1
1° agosto 2020, Lei era assegnato presso il cantiere “CPL COLLEFERRO” per il turno dalle
18,00 alle 032 23.59, tuttavia Lei si è recato presso la portineria, che dista circa 1Km dall'area da vigilare del cantiere, alle ore 23,00 in luogo delle ore 23.59 per effettuare il cambio turno con il LE , che era già presente sul posto, abbandonando il posto Pt_2 di lavoro senza alcuna autorizzazione un'ora prima della cessazione del Suo turno di servizio”. Ad avviso del Tribunale, tale comportamento sarebbe stato confermato dai testi e il collega , adibito al turno successivo, il quale avrebbe ridimensionato la Testimone_1 consistenza temporale dell'addebito riducendolo a meno di mezz'ora, sarebbe teste inattendibile in quanto smentito dal teste , che per la effettuava i Testimone_2 CP_1 controlli sulle guardie giurate, il quale aveva riferito che alle 2 e 40, ben dopo la fine del turno del ricorrente, questi si intratteneva a parlare col in un parcheggio esterno. Pt_2
Il Tribunale ha ritenuto conseguentemente dimostrata la falsità della dichiarazione dell' di avere operato il cambio turno alle 24. Pt_1
Conseguentemente, integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 140 del CCNL Istituti di
Vigilanza Privata e di qui l'accertamento della legittimità del licenziamento ed il rigetto del ricorso, con spese a carico del ricorrente. ha appellato la sentenza. La , pur avendo Parte_1 Controparte_1 ricevuto rituale notifica dell'appello, non si è costituita.
2 All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, denuncia l'errata valutazione delle Parte_1 risultanze della prova in merito alla sussistenza dell'illecito disciplinare.
L'appellata ha instato per la conferma della sentenza, sottolineando che gli addebiti erano risultati pienamente dimostrati in quanto non solo il Sig. abbandonava e lasciava Pt_1 incustodito il luogo da sorvegliare circa un'ora, ma dichiarava alla Centrale Operativa di avere regolarmente effettuato il cambio turno con il Sig. , sebbene entrambi si Pt_2 trovassero in località Piombinara, distante alcuni chilometri dal perimetro da sorvegliare, lasciando incustodita l'area da sorvegliare.
Il motivo di appello è fondato, poiché, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di
Roma, i fatti oggetto della contestazione disciplinare sono rimasti sforniti di prova.
Il 10 agosto 2020 era addebitato all quanto segue: “In data 1° agosto 2020, Lei Pt_1 era assegnato presso il cantiere “CPL COLLEFERRO” per il turno dalle 18,00 alle 032
23.59, tuttavia Lei si è recato presso la portineria, che dista circa 1Km dall'area da vigilare del cantiere, alle ore 23,00 in luogo delle ore 23.59 per effettuare il cambio turno con il
LE , che era già presente sul posto, abbandonando il posto di lavoro senza Pt_2 alcuna autorizzazione un'ora prima della cessazione del Suo turno di servizio…Lei comunicava l'avvenuto cambio turno alla centrale con messaggio, alle ore 24,00, dichiarando falsamente di aver operato il cambio turno all'orario prestabilito.”.
Il Tribunale ha dato atto della mancata contestazione della circostanza esposta già in ricorso che l'area da presidiare è “quella che va dall'unico accesso dal gabbiotto portineria alle parti circostanti i due magazzini”. Si legge infatti nella pronuncia: “E' dato certo che la zona da presidiare – stante la conferma in tal senso del teste e l'assenza di Testimone_1 contestazioni sul punto nella comparsa di risposta – fosse, come si legge nel ricorso, “quella che va dall'unico accesso dal gabbiotto portineria alle parti circostanti i due magazzini”.
Pertanto la circostanza di cui alla memoria di appello dall'azienda, secondo la quale il
[...]
“giunto sul posto, distoglieva il Sig. dal proprio servizio, facendosi Pt_2 Pt_1 raggiungere davanti la portineria del cantiere, ove i due si intrattenevano a parlare. Luogo quest'ultimo distante circa 1 Km dal settore vigilato”:
3 - in primo luogo è stata allegata tardivamente;
- in secondo luogo, come meglio vedremo, è stata smentita dal teste;
Pt_2
- in terzo luogo, il riportato passaggio della sentenza (“è dato certo…”) avrebbe richiesto nel presente grado, per essere ulteriormente posto in discussione, l'articolazione di un gravame incidentale da parte della CP_1
La prova testimoniale sulla fondatezza degli addebiti ha dato i seguenti esiti:
- ES e collega : “Sulla circostanza n.6 del ricorso preciso che il Testimone_1 servizio cui era adibito il ricorrente all'epoca dei fatti di causa era di pattugliamento e non di piantonamento fisso visto che era tenuto a sorvegliare la zona muovendosi al suo interno. E' corretta la descrizione del cantiere oggetto di sorveglianza contenuta nel punto 6 (“Il servizio cui era adibito il lavoratore era quello di piantonamento fisso
(non pattugliamento) al cantiere denominato CPL Colleferro, un terreno al cui interno insistono soltanto i magazzini e LE IN - a loro volta presidiati da altri CP_2 istituti di vigilanza - comprendente un'unica strada di accesso che si estende dal gabbiotto portineria alla strada che circoscrive i due magazzini predetti”). Sulla circostanza n.7 è corretta la descrizione della zona da presidiare che preciso deve essere espletata con pattugliamento. Vera la circostanza n.8 (“Il cantiere di assegnazione comprende dunque, come specificato, anche la zona portineria e circostante: in portineria il lavoratore doveva firmare i fogli di inizio e fine turno, in portineria doveva anche passare il badge elettronico.”). A.D.R. preciso che in ordine al fatto contestato al ricorrente sono arrivato in portineria verso le 23.10 – 23.15 e ho chiamato il collega dicendogli che a fine turno lo aspettavo fuori. Lui è Pt_1 venuto dopo circa 20/30 minuti e ci siamo fermati a parlare in portineria circa a due ore. Successivamente io lo ho accompagnato alla sua macchina parcheggiata a
Piombinara. A.D.R. Ci siamo intrattenuti a Piombinara circa cinque minuti.”.
- ES : “Conosco i fatti di causa in quanto ho lavorato per la da Testimone_2 CP_1 aprile 2020 a maggio 2022 e, mentre nella notte fra il primo e il 2 agosto 2022 stavo effettuando il controllo presso un sito di Colleferro da noi vigilato ho notato che erano presenti nel piazzale dove avvengono i cambi turni due colleghi – e Pt_2
Poco dopo la Centrale, l'agente mi chiamò per farmi Pt_1 Controparte_3 confermare la presenza della vettura aziendale. Confermo comunque quanto da me dichiarato e risultante nel documento 2 allegato dalla parte resistente e che mi viene letto dal Giudice. A.D.R. la distanza che separa il piazzale dove ho trovato i due
4 colleghi e il luogo che doveva essere da loro vigilato sarà di circa un km.”. Il richiamato doc. 2 contiene, per quanto in questa sede rileva, la seguente dichiarazione del : “il giorno 2.8.2020 alle ore 02.40 circa, mentre effettuavo il secondo Tes_2 passaggio presso XPO Logistic Loc. Piombina Colleferro, ho notato il collega che si intratteneva parlare nel parcheggio esterno del sito con il Parte_1 collega che si trovava all'interno della vettura Jeep Marca BMW Testimone_1
Bertone targata….La vettura aveva i fari abbaglianti accesi rivolti verso lo stabile di
”. CP_4
Va rilevato che anche il teste , che avrebbe dovuto sostituire l' alle 24 per il Pt_2 Pt_1 turno successivo, è stato licenziato per simili imputazioni, vale a dire che dalle 24 a fine turno si sarebbe trattenuto in portineria senza effettuare alcuna attività di sorveglianza: e che il licenziamento è stato annullato dal Tribunale di Velletri in data 11.6.2021 in quanto tale contegno non configurerebbe abbandono del posto di lavoro bensì la più lieve fattispecie di grave negligenza passibile di sanzione conservativa ai sensi del CCNL.
Tantomeno, a tale stregua, può costituire “abbandono del posto di lavoro” il comportamento dell'odierno appellante il quale si sarebbe recato nella portineria fra le 23.30 e le 23.45 (teste
), portineria sita in un'area che (non fu tempestivamente contestato ed è confermato Pt_2 dal teste e dalla stessa pronuncia, non gravata sul punto) faceva parte della zona da vigilare.
Che alle 23,59 l' avesse comunicato alla centrale operativa la regolarità del cambio Pt_1 turno “quando in realtà si trovava a 3 km dal sito con il collega di ” è circostanza del Pt_2 tutto indimostrata, dato che il li aveva avvistati molto più tardi. Tes_2
Va altresì osservato che giudicare, come si legge nella sentenza gravata, inattendibile il teste solo perché contraddetto, in una parte inessenziale della deposizione, dal teste Pt_2
non costituisce buon governo delle regole sulla valutazione della prova, ogni teste Tes_2 ben potendo rendere dichiarazioni contrastanti che è il giudice a dover valutare, motivando con considerazioni esterne ed ulteriori alla loro mera, oggettiva difformità.
E si badi che, se il fosse inattendibile e dunque della sua deposizione non dovesse Pt_2 tenersi conto, l'esito processuale sarebbe in realtà ancora più favorevole per l'appellante poiché la contestazione disciplinare resterebbe del tutto sfornita di prova. La testimonianza del , infatti, è radicalmente irrilevante ai fini del decidere, poiché riguarda quanto Tes_2 accaduto alle 2,40, ben dopo la fine del turno dell' e può dunque valutarsi (ed Pt_1 infatti è stata valutata) solo nell'ambito della contestazione mossa al . Né sono Pt_2
5 presenti in atti altri elementi di prova in ordine alla contestata condotta dell'odierno appellante. avrebbe dovuto terminare il turno alle 24 ed è dimostrato che fino a tale ora si Pt_1 trovava all'interno della zona da presidiare, pur senza effettuare pattugliamenti dopo le 23.30
o 23.45. che il collega abbia di fatto iniziato la propria attività non già alle 24 bensì Pt_2 alle 3 è circostanza che non può essere in alcun modo imputata all'odierno appellante, accusato di abbandono del posto di lavoro e falsa attestazione di avere sorvegliato l'area fino alle 24, e non già di complicità nell'analogo comportamento altrui.
Il fatto contestato è dunque insussistente, con riferimento al turno dell' in Pt_1 particolare, non potendosi parlare, come fa il Tribunale, né di “totale distacco dal bene da proteggere” né di “condotta di durata tale da incidere sulle esigenze di servizio”.
In ogni caso (vale a dire, se anche fosse rientrato nei compiti dell' il pattugliamento Pt_1 continuo e ininterrotto fino alle 24) e ad abundantiam, alla luce delle previsioni disciplinari applicabili, l'espulsione appare del tutto priva di proporzionalità e a tale stregua si impone in ogni caso la declaratoria della sua illegittimità e l'adozione della tutela reintegratoria.
Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. n. 23/2015 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa), da interpretare alla luce della sentenza n. 129/2024 della Corte costituzionale che ne ha esteso in via interpretativa la portata applicativa, infatti: “2.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza
6 applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”.
Pertanto, in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento intimato all'appellante il 31.8.2020; la società appellata deve essere condannata a reintegrarlo e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a dodici mensilità (la misura massima dell'indennità si impone, essendo trascorsi oltre dodici mesi dall'espulsione), oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla sentenza al soddisfo;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
L'eccezione di aliunde perceptum, oltre ad essere infondata in diritto, essendo pacifico che trattasi di percezione di AS (Cass. n. 11989/2018), non è stata nemmeno riproposta nel grado.
Le spese di lite del doppio grado meritano rivisitazione alla luce dell'accoglimento dell'appello: esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore indeterminabile della controversia;
e vanno distratte in favore dell'Avv. Maurizio
Sansoni che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 13.12.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1008/2024 pubblicata il Parte_1
25.6.2024 nei confronti della così provvede: Controparte_5
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, dichiara illegittimo il licenziamento intimato all'appellante il 31.8.2020, condanna la società appellata a reintegrarlo e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 5.000,00 e quanto al presente grado in euro
7 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Sansoni, antistatario.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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