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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1183/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1183 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BROCCHI LEONELLO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. BROCCHI LEONELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/06/2015 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in Napoli.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 03/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/07/2025:
pagina 2 di 9 a) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo di dare preventiva comunicazione scritta, all'altro genitore, in caso di cambiamento e modifica della propria residenza fino alla maggiore età del figlio . Per_1
I coniugi dichiarano sin da ora reciproca autorizzazione a recarsi all'estero con il minore per le vacanze e per ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, contemperando in dette ipotesi le esigenze del figlio minore, soprattutto scolastiche, compatibilmente con le modalità di affido condiviso che verranno disposte con la pronuncia giudiziale.
I coniugi, così come contemplato dalla disciplina normativa in materia, concorderanno preventivamente, nell'interesse del minore, l'opportunità del viaggio
(intesa come valutazione della distanza e dello Stato estero di destinazione) ed informeranno con congruo preavviso in ordine alla località presso cui si recheranno, alle modalità di spostamento, ai tempi di permanenza ed alle strutture alberghiere di soggiorno.
b) Affido condiviso del figlio minore.
Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione già casa coniugale, sita in
Montesilvano, Strada Comunale Chiappinello n. 54/G, con riconoscimento per il padre delle seguenti facoltà:
1. Diritto di visita da esercitare in almeno due giorni infrasettimanali, indicati nel lunedì e nel giovedì dal doposcuola in poi, con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina seguente durante il periodo scolastico;
nel periodo delle vacanze scolastiche il minore sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna o dove sarà indicato dalla IG.ra con messaggio scritto. Nell'ipotesi in cui il minore non CP_1 possa uscire di casa per ragioni di salute, nei giorni sopra indicati, il IG. Parte_1 sarà autorizzato, sin da ora, a fare una visita di cortesia al figlio presso l'abitazione pagina 3 di 9 della madre. È fatta salva la reciprocità del diritto di visita di cortesia in favore della madre, qualora il figlio si trovi presso l'abitazione paterna ed abbia problemi di salute.
Resta inteso che, qualora dovessero insorgere esigenze di natura lavorativa o d'altro genere, sia per i genitori che per il figlio , le parti s'impegneranno a trovare di Per_1 comune accordo la soluzione più idonea per far fronte ad eventuali problematiche, fermi restando i diritti minimi di visita del padre.
2. Fine settimana alternato con pernottamento del sabato e della domenica. Il padre starà con il figlio dalle ore 9.00 del sabato mattina fino al successivo lunedì mattina,
a week-end alternati;
durante il periodo scolastico è previsto l'accompagnamento direttamente a scuola nella giornata del lunedì mattina;
nel periodo delle vacanze scolastiche è previsto il rientro del minore presso l'abitazione materna o dove sarà indicato dalla IG.ra con messaggio scritto. CP_1
Ciò nel rispetto del principio dell'alternanza e della paritetica frequentazione del figlio con ciascuno, così come saranno analogamente regolati tutti i periodi delle festività minori durante il corso dell'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza, tenendo anche conto dei fine settimana di competenza dell'uno o dell'altro genitore.
3. Le vacanze scolastiche riferite al periodo natalizio (suddivise nei periodi 24 dicembre / 30 dicembre e 31 dicembre / 6 gennaio), le festività pasquali, la commemorazione dei defunti, la festività del Ferragosto, le feste nazionali (25
Aprile, 1° maggio, 2 giugno), saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori medesimi.
Saranno trascorsi ad anni alterni anche le feste di compleanno del figlio, con la presenza di entrambi i genitori ove ciò sarà possibile;
Festa del Papà sempre con il papà e Festa della Mamma sempre con la mamma.
pagina 4 di 9 I genitori potranno comunque, di comune accordo, sempre modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto - dovere di visita e per le vacanze scolastiche, anche in relazione agli impegni lavorativi o feriali di ciascuno.
4. Ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze estive e invernali (es. settimana bianca) con il figlio, concordando tempi e modalità con l'altro e sempre con reciprocità e con rispetto dei tempi paritetici di frequentazione del minore con entrambi;
conseguentemente, per le ferie estive nei mesi di luglio ed agosto il padre potrà tenere con sé il figlio anche per 15 giorni consecutivi, per ciascun mese, nel periodo da concordare anticipatamente ogni anno entro il mese di maggio, in relazione alle ferie lavorative dei genitori ed alle esigenze e richieste del medesimo minore.
5. Sono fatti salvi sia gli ulteriori accordi tra i genitori, che le eventuali modificazioni alle modalità esposte, anche in virtù delle esigenze e dei desideri del minore, in previsione della sua crescita e degli impegni scolastici, di formazione e ludici, obbligandosi in ogni caso entrambi i genitori a collaborare tra loro per consentire al minore di frequentare le attività extra-scolastiche, da concordare secondo protocollo.
c) Contributo al mantenimento.
Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, a partire dalla data del presente ricorso, la somma mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00), assoggettata a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (assegno ordinario), per mezzo di bonifico bancario all'ordine del conto corrente Iban n. IT 42Y36 08105138281443681458 nella titolarità della IG.ra CP_1
d) Durata.
Il versamento della somma per il contributo al mantenimento in favore del figlio sarà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso.
pagina 5 di 9 e) Assegno unico universale ex D. Lgs. n. 230/2021.
L'assegno unico universale, qualora dovessero sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per la relativa erogazione, sarà percepito ed accreditato al 50% tra i genitori.
f) Spese straordinarie.
Oltre all'assegno di mantenimento per il figlio, il padre provvederà a sostenere integralmente (100%) le spese straordinarie per il minore, anche per il futuro in previsione della crescita del figlio, secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17/11/2020 e di seguito espressamente riportate:
“A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento
ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista pagina 6 di 9 privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, ciclomotore, moto);
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Ciò ferma restando la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
g) Casa coniugale.
pagina 7 di 9 L'immobile, già adibito a casa coniugale, come detto, sito in Montesilvano, Strada
Comunale Chiappinello n. 54/G e di proprietà comune (strutturato in n. 2 distinti piani), verrà suddiviso in autonomi spazi abitativi fra i coniugi, assegnandosi al ricorrente l'intero piano terra (includente i vani garage, taverna e Parte_1 bagno) e la restante parte (piano primo) nella esclusiva disponibilità della IG.ra che vi abiterà con il figlio minore;
resteranno temporaneamente spazi CP_1 comuni (rectius, utilizzabili alternativamente da entrambi i ricorrenti) i locali cucina, sala da pranzo e giardino ubicati al piano superiore dell'immobile.
Ciò sino alla vendita dell'immobile medesimo, attraverso incarico d'intermediazione ad agenzia immobiliare che verrà scelta ed incaricata di comune accordo fra i ricorrenti, il cui ricavato netto verrà utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo fondiario gravante sul bene, mentre l'eccedenza verrà divisa al 50%
(cinquanta per cento) fra i medesimi ricorrenti.
Nelle more della suddetta alienazione, il IG. sosterrà integralmente Parte_1
(100%) gli oneri per l'ammortamento del mutuo ed il pagamento delle rate previste.
h) Mobili e arredi.
I beni mobili e gli arredi della suddetta abitazione, già casa coniugale, resteranno nell'abitazione medesima a beneficio degli assegnatari, sino al perfezionamento della suddetta alienazione, momento in cui le parti si riservano di procedere all'inerente divisione, di comune accordo.
i) Mantenimento personale dei coniugi.
Il IG. verserà alla moglie IG.ra un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento pari ad €. 300,00 mensili (euro trecento/00), con le medesime modalità sub c), inclusa la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, stante la situazione economica di quest'ultima che non beneficia di alcun reddito, e sino al raggiungimento di idonea autonomia reddituale da parte della medesima.
Inoltre, il IG. sosterrà integralmente (100%): Parte_1
pagina 8 di 9 - gli oneri per le bollette di somministrazione (energia elettrica, gas metano, fornitura idrica integrata, utenze telefoniche fisse e mobili), nonché gli eventuali costi per la manutenzione dell'immobile di proprietà comune (sino all'alienazione della casa coniugale);
- gli oneri per il mantenimento e l'alimentazione, nonché le eventuali spese veterinarie per l'animale d'affezione (cane) di proprietà del IG. . Parte_1
l) CP_2
Gli autoveicoli in uso restano nella titolarità ed utilizzo esclusivo dei singoli ricorrenti (Mercedes Benz Classe B tg. FJ733JS di proprietà ed in uso esclusivo a
; Smart Fourfor tg. GG534AN in uso esclusivo a . Il Parte_1 CP_1
IG. continuerà inoltre a sostenere integralmente gli oneri (100%) per Parte_1
l'autovettura Smart Fourfor sino alla scadenza del contratto di noleggio a lungo termine del veicolo (30/06/2026).
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1183 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BROCCHI LEONELLO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. BROCCHI LEONELLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/06/2015 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in Napoli.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 03/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/07/2025:
pagina 2 di 9 a) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo di dare preventiva comunicazione scritta, all'altro genitore, in caso di cambiamento e modifica della propria residenza fino alla maggiore età del figlio . Per_1
I coniugi dichiarano sin da ora reciproca autorizzazione a recarsi all'estero con il minore per le vacanze e per ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, contemperando in dette ipotesi le esigenze del figlio minore, soprattutto scolastiche, compatibilmente con le modalità di affido condiviso che verranno disposte con la pronuncia giudiziale.
I coniugi, così come contemplato dalla disciplina normativa in materia, concorderanno preventivamente, nell'interesse del minore, l'opportunità del viaggio
(intesa come valutazione della distanza e dello Stato estero di destinazione) ed informeranno con congruo preavviso in ordine alla località presso cui si recheranno, alle modalità di spostamento, ai tempi di permanenza ed alle strutture alberghiere di soggiorno.
b) Affido condiviso del figlio minore.
Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione già casa coniugale, sita in
Montesilvano, Strada Comunale Chiappinello n. 54/G, con riconoscimento per il padre delle seguenti facoltà:
1. Diritto di visita da esercitare in almeno due giorni infrasettimanali, indicati nel lunedì e nel giovedì dal doposcuola in poi, con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina seguente durante il periodo scolastico;
nel periodo delle vacanze scolastiche il minore sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna o dove sarà indicato dalla IG.ra con messaggio scritto. Nell'ipotesi in cui il minore non CP_1 possa uscire di casa per ragioni di salute, nei giorni sopra indicati, il IG. Parte_1 sarà autorizzato, sin da ora, a fare una visita di cortesia al figlio presso l'abitazione pagina 3 di 9 della madre. È fatta salva la reciprocità del diritto di visita di cortesia in favore della madre, qualora il figlio si trovi presso l'abitazione paterna ed abbia problemi di salute.
Resta inteso che, qualora dovessero insorgere esigenze di natura lavorativa o d'altro genere, sia per i genitori che per il figlio , le parti s'impegneranno a trovare di Per_1 comune accordo la soluzione più idonea per far fronte ad eventuali problematiche, fermi restando i diritti minimi di visita del padre.
2. Fine settimana alternato con pernottamento del sabato e della domenica. Il padre starà con il figlio dalle ore 9.00 del sabato mattina fino al successivo lunedì mattina,
a week-end alternati;
durante il periodo scolastico è previsto l'accompagnamento direttamente a scuola nella giornata del lunedì mattina;
nel periodo delle vacanze scolastiche è previsto il rientro del minore presso l'abitazione materna o dove sarà indicato dalla IG.ra con messaggio scritto. CP_1
Ciò nel rispetto del principio dell'alternanza e della paritetica frequentazione del figlio con ciascuno, così come saranno analogamente regolati tutti i periodi delle festività minori durante il corso dell'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza, tenendo anche conto dei fine settimana di competenza dell'uno o dell'altro genitore.
3. Le vacanze scolastiche riferite al periodo natalizio (suddivise nei periodi 24 dicembre / 30 dicembre e 31 dicembre / 6 gennaio), le festività pasquali, la commemorazione dei defunti, la festività del Ferragosto, le feste nazionali (25
Aprile, 1° maggio, 2 giugno), saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori medesimi.
Saranno trascorsi ad anni alterni anche le feste di compleanno del figlio, con la presenza di entrambi i genitori ove ciò sarà possibile;
Festa del Papà sempre con il papà e Festa della Mamma sempre con la mamma.
pagina 4 di 9 I genitori potranno comunque, di comune accordo, sempre modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto - dovere di visita e per le vacanze scolastiche, anche in relazione agli impegni lavorativi o feriali di ciascuno.
4. Ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze estive e invernali (es. settimana bianca) con il figlio, concordando tempi e modalità con l'altro e sempre con reciprocità e con rispetto dei tempi paritetici di frequentazione del minore con entrambi;
conseguentemente, per le ferie estive nei mesi di luglio ed agosto il padre potrà tenere con sé il figlio anche per 15 giorni consecutivi, per ciascun mese, nel periodo da concordare anticipatamente ogni anno entro il mese di maggio, in relazione alle ferie lavorative dei genitori ed alle esigenze e richieste del medesimo minore.
5. Sono fatti salvi sia gli ulteriori accordi tra i genitori, che le eventuali modificazioni alle modalità esposte, anche in virtù delle esigenze e dei desideri del minore, in previsione della sua crescita e degli impegni scolastici, di formazione e ludici, obbligandosi in ogni caso entrambi i genitori a collaborare tra loro per consentire al minore di frequentare le attività extra-scolastiche, da concordare secondo protocollo.
c) Contributo al mantenimento.
Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, a partire dalla data del presente ricorso, la somma mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00), assoggettata a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (assegno ordinario), per mezzo di bonifico bancario all'ordine del conto corrente Iban n. IT 42Y36 08105138281443681458 nella titolarità della IG.ra CP_1
d) Durata.
Il versamento della somma per il contributo al mantenimento in favore del figlio sarà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso.
pagina 5 di 9 e) Assegno unico universale ex D. Lgs. n. 230/2021.
L'assegno unico universale, qualora dovessero sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per la relativa erogazione, sarà percepito ed accreditato al 50% tra i genitori.
f) Spese straordinarie.
Oltre all'assegno di mantenimento per il figlio, il padre provvederà a sostenere integralmente (100%) le spese straordinarie per il minore, anche per il futuro in previsione della crescita del figlio, secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17/11/2020 e di seguito espressamente riportate:
“A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento
ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista pagina 6 di 9 privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, ciclomotore, moto);
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Ciò ferma restando la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
g) Casa coniugale.
pagina 7 di 9 L'immobile, già adibito a casa coniugale, come detto, sito in Montesilvano, Strada
Comunale Chiappinello n. 54/G e di proprietà comune (strutturato in n. 2 distinti piani), verrà suddiviso in autonomi spazi abitativi fra i coniugi, assegnandosi al ricorrente l'intero piano terra (includente i vani garage, taverna e Parte_1 bagno) e la restante parte (piano primo) nella esclusiva disponibilità della IG.ra che vi abiterà con il figlio minore;
resteranno temporaneamente spazi CP_1 comuni (rectius, utilizzabili alternativamente da entrambi i ricorrenti) i locali cucina, sala da pranzo e giardino ubicati al piano superiore dell'immobile.
Ciò sino alla vendita dell'immobile medesimo, attraverso incarico d'intermediazione ad agenzia immobiliare che verrà scelta ed incaricata di comune accordo fra i ricorrenti, il cui ricavato netto verrà utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo fondiario gravante sul bene, mentre l'eccedenza verrà divisa al 50%
(cinquanta per cento) fra i medesimi ricorrenti.
Nelle more della suddetta alienazione, il IG. sosterrà integralmente Parte_1
(100%) gli oneri per l'ammortamento del mutuo ed il pagamento delle rate previste.
h) Mobili e arredi.
I beni mobili e gli arredi della suddetta abitazione, già casa coniugale, resteranno nell'abitazione medesima a beneficio degli assegnatari, sino al perfezionamento della suddetta alienazione, momento in cui le parti si riservano di procedere all'inerente divisione, di comune accordo.
i) Mantenimento personale dei coniugi.
Il IG. verserà alla moglie IG.ra un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento pari ad €. 300,00 mensili (euro trecento/00), con le medesime modalità sub c), inclusa la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, stante la situazione economica di quest'ultima che non beneficia di alcun reddito, e sino al raggiungimento di idonea autonomia reddituale da parte della medesima.
Inoltre, il IG. sosterrà integralmente (100%): Parte_1
pagina 8 di 9 - gli oneri per le bollette di somministrazione (energia elettrica, gas metano, fornitura idrica integrata, utenze telefoniche fisse e mobili), nonché gli eventuali costi per la manutenzione dell'immobile di proprietà comune (sino all'alienazione della casa coniugale);
- gli oneri per il mantenimento e l'alimentazione, nonché le eventuali spese veterinarie per l'animale d'affezione (cane) di proprietà del IG. . Parte_1
l) CP_2
Gli autoveicoli in uso restano nella titolarità ed utilizzo esclusivo dei singoli ricorrenti (Mercedes Benz Classe B tg. FJ733JS di proprietà ed in uso esclusivo a
; Smart Fourfor tg. GG534AN in uso esclusivo a . Il Parte_1 CP_1
IG. continuerà inoltre a sostenere integralmente gli oneri (100%) per Parte_1
l'autovettura Smart Fourfor sino alla scadenza del contratto di noleggio a lungo termine del veicolo (30/06/2026).
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 9 di 9