Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l'esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturare e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell'imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero (Fattispecie relativa a un "pezzo giornalistico" di costume, con "taglio" satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturari dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2001, n. 36348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36348 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MARRONE - Presidente - del 04/06/2001
Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 977
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 42066/2000
SENTENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 20.6.2000 dall'avv. Antonio Salafia, difensore di TR VI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 3/28.2.2000 del Tribunale di Brescia Letti il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. FR Cosentino che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi, altresì, l'avv. FR Barasi, difensore delle costituite parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché l'avv. Antonio Salafia, che ne ha chiesto invece l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL VI era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo per rispondere, in qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Giornale, del delitto di diffamazione aggravata, ai sensi degli artt. 595, commi primo e terzo, e 61 n. 10 c.p.. L'addebito si riferiva alla pubblicazione sul detto quotidiano di un editoriale, a sua firma, dal titolo Toghe da brividi, ritenuto lesivo della reputazione dei magistrati OR FR ER, D'SI RD, LO HE, SS LD e DA ER, nelle loro rispettive qualità, il primo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli altri di sostituti presso lo stesso Ufficio di Procura. L'editoriale era posto graficamente a margine dell'articolo di cronaca riguardante gli sviluppi di una vicenda processuale concernente il magistrato romano SQ RE e l'avvocato Pacifico Attilio (indagati dagli inquirenti milanesi unitamente ai parlamentari PR Cesare e RL Silvio per fattispecie di corruzione), ma sottostante allo stesso titolo: Altri nove magistrati sotto inchiesta per il caso SQ nonché al sovratitolo RL attacca il Pool: "Ci sono nuclei di persone che non hanno fini di giustizia, sì da apparire come corpus unico con il menzionato articolo di cronaca. Il contenuto dell'editoriale, così come riprodotto nel capo d'imputazione era il seguente:
... ... Ma lo, strapotere che talvolta esercitano, la disinvoltura con cui interpretano e usano i codici, se non autorizzano a pensare che essi pieghino il diritto ai loro capricci sadici, sicuramente intimidiscono il cittadino, lo lasciano in uno stato di vaga inquietitudine ... ... Se soltanto guardo la foto di DA mi sento percorrere dai brividi, EG mi ricorda il più ossessivo Poe, quello dei racconti gotici e neri, pieni di simbologia terrorizzante. Per non parlare di LO, lo avete presente? Quello con le lenti spesse e i ricci da putto. E D'SI? È l'unico del Pool di cui si ha la certezza che ha un cuore: perché gliene hanno trapiantato uno. Ma uno come FR ER mi paralizza anche se appare in TV;
figuriamoci in un ufficio giudiziario: gli preferirei una sincope, garantito. Anche LD SS è troppo per il mio grado di tenuta nervosa. Non giudicatemi male: con lei non salirei neppure in ascensore ... ... Mi astengo dal commentare la storia di SQ ... tutto è partito da una bella signora EF ST, la quale avrebbe assistito ad uno strano movimento di soldi e che poi ci sono andati di mezzo TT ... PR ed altri notabili, ovviamente del Polo o almeno della Fininvest. Stando alle ultime notizie pare che altri Magistrati siano indagati e che il caso sia così destinato a diventare un casino. Può darsi. Ma il particolare che tra poco vi saranno le elezioni, è difficile credere che sia soltanto una coincidenza. Comunque, dati i personaggi, più che scandalo, questo sarà archiviato come un impiastro. Alla puttanesca. Reputando che l'editoriale contenesse riferimenti lesivi della reputazione dei magistrati anzidetti, tutti costituitisi parte civile, ad esclusione del D'SI, il Tribunale dichiarava il EL responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di lire due milioni di multa, oltre alle consequenziali statuizioni. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, a ciascuna delle quali assegnava una somma a titolo di provvisionale nonché al pagamento dell'importo di lire un milione ciascuno a titolo di riparazione pecuniaria.
Avverso tale pronuncia, il difensore dell'imputato propone ora ricorso per cassazione che affida a due distinti motivi, in parte motiva specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. sostenendo l'erronea applicazione della legge penale conseguente al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica satirica. Argomenta, al riguardo, che la redazione dell'editoriale, ben lungi dall'esprimere apprezzamenti personali dell'autore, era invece volta ad una rappresentazione in forma scherzosa e caricaturale delle caratteristiche dei magistrati indicati, senza alcuni intendimento lesivo della loro reputazione.
La censura è destituita di fondamento. Ed invero, con motivazione ineccepibile, in quanto scevra da errori od incongruenze di sorta, i giudici di merito - pur aderendo alla opinione dottrinaria e giurisprudenziale che riconosce l'esistenza di un diritto di satira, quale espressione del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito - hanno negato la sussistenza nel caso di specie della reclamata scriminante.
Si tratta, in chiara evidenza, di un apprezzamento di merito che scaturisce dall'esame analitico e puntuale del contenuto dell'editoriale, nel quale il Tribunale ha ritenuto che, al di là delle rappresentazioni caricaturali dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, non prive, peraltro, di inutili cadute di stile nei confronti di alcuni di essi, sottendeva, a giudizio del Tribunale, oltre alla personale disistima dell'articolista, un apprezzamento fortemente denigratorio dell'attività professionale da essi svolta, esorbitante dai limiti propri del diritto di critica. Si è, in sostanza, ritenuto che il tenore complessivo dell'articolo trascendeva l'ambito di una corretta critica, pur se satirica, per risolversi in gratuita aggressione al patrimonio morale, alla personalità ed alla credibilità dei destinatari, che, sottoposti a pubblico scherno, per i tratti della loro persona, erano in effetti fortemente censurati per il modo con cui attendevano al loro impegno professionale. In altri termini, ad assumere rilievo, nel caso di specie, non è tanto l'esposizione in forma di satira, sia pure esagerata, quanto piuttosto il contenuto del messaggio complessivo che l'editoriale trasmetteva al lettore: un messaggio, che anche attraverso la ridicolizzazione delle caratteristiche somatiche dei personaggi interessati, esprimeva una valutazione marcatamente dispregiativa del loro impegno professionale anche nella vicenda processuale oggetto di cronaca, al punto da alimentare il convincimento che la loro attività non fosse ispirata a ragioni di giustizia, ma si ponesse deliberatamente al servizio di interessi di parte con finalità persecutorie in danno di altra formazione politica, in sospetta coincidenza, peraltro, con le consultazioni elettorali. Il carattere diffamatorio della pubblicazione è stato così ravvisato proprio nella voluta contestualità dei riferimenti satirici - tutt'altro che bonari e fini a sè stessi - con la notizia di cronaca relativa ad un clamoroso procedimento penale in corso, presentato in chiave di strumentale faziosità, e dunque nell'intersecarsi della satira con la capziosa rappresentazione di un accadimento reale, sì da suscitare discredito e biasimo nel lettore. Ed il complessivo giudizio di colpevolezza, che utilizzava anche elementi di conferma, quali la particolare redazione grafica dell'editoriale e la clamorosa titolazione adoperata, risulta adeguatamente argomentato ed è dunque incensurabile in questa sede. In conclusione, va affermato che non può considerarsi satirica la critica che trascende l'ambito di un'interpretazione esasperata e finanche maliziosa di un accadimento reale - ma pur sempre volta a suscitare ilarità nel lettore - finendo per risolversi in allusione, gratuitamente offensiva, a fatti inesistenti o, come nel caso di specie, a condotte di magistrati asseritamente lesive di doveri funzionali e clamorosamente antitetici rispetto al connotato d'imparzialità che, pur nella logica peculiare della parte pubblica, deve, comunque, costituzionalmente ispirare l'azione del P.M., non fosse altro che per la sua esclusiva soggezione alla Legge. 2. - Il secondo motivo di censura riguarda la pretesa violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. sul rilievo della manifesta illogicità della motivazione. Sennonché, sub specie del vizio motivazionale la censura ripropone, in realtà, il contenuto della precedente doglianza, nella parte in cui deduce che, disattendendo i rilievi difensivi e travisando il reale significato dell'editoriale - anche attraverso l'omessa considerazione di circostanze fondamentali, quali la collocazione del pezzo, la sua evidente qualificazione di editoriale, la veste grafica in corsivo - l'impugnata pronuncia aveva sottovalutato il suo carattere satirico, finendo con l'attribuirgli contenuto informativo, laddove la satira è per definizione la rappresentazione artatamente paradossale e distorta di fatti veri, senza reale finalità informativa.
Le considerazioni che precedono in ordine al rilievo - frutto di inappuntabile apprezzamento di merito - dell'effettivo tenore dell'articolo danno ragione anche dell'infondatezza della presente censura.
Se è vero, infatti, che la satira può non avere carattere informativo - ed anzi nella forma concettualmente più autentica è priva di siffatta connotazione, ponendosi come particolare chiave di lettura e, dunque, mera interpretazione, pur se parossistica ed enfatizzata, della realtà - è indubbio che talora ad essa non è estraneo l'obiettivo dell'informazione. E nel caso di specie, come si è osservato in precedenza, i giudici di merito hanno motivatamente riconosciuto nell'editoriale un contenuto informativo, relativamente al quale hanno però ritenuto che fossero stati travalicati i limiti ordinariamente immanenti all'esercizio del diritto di critica, tra i quali - proprio in ipotesi di finalità informativa - non può che porsi anche il limite della verità, contrariamente a quanto, sul punto, hanno ritenuto i giudici di merito.
3. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo. In mancanza di nota spese, non si fa luogo alla liquidazione delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2001