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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 729/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.6.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 729/2024 vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1952 e residente in [...]al v.le Puglia n. 3, rappr. e dif. dall'Avv.
Francesco Tedeschi, C.F. , C.F._2
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 19.1.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) e condannare l' al pagamento, in suo favore, della prestazione conseguente CP_1
con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che “il ricorrente sig. (72enne) a Parte_1
decorrere dalla data dell'accertamento medico-legale di revisione occorso presso il CML di Bari il 15.09.2022 ai sensi della L. n. 509/88 e L. 124/98 sia riconosciuto INVALIDO
2 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età in misura del 100% NON ricorrendo ai sensi della L.18/80 e L. 508/88 i requisiti previsti per il beneficio economico dell'indennità di accompagnamento”. (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.6.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 729/2024 vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1952 e residente in [...]al v.le Puglia n. 3, rappr. e dif. dall'Avv.
Francesco Tedeschi, C.F. , C.F._2
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 19.1.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) e condannare l' al pagamento, in suo favore, della prestazione conseguente CP_1
con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che “il ricorrente sig. (72enne) a Parte_1
decorrere dalla data dell'accertamento medico-legale di revisione occorso presso il CML di Bari il 15.09.2022 ai sensi della L. n. 509/88 e L. 124/98 sia riconosciuto INVALIDO
2 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età in misura del 100% NON ricorrendo ai sensi della L.18/80 e L. 508/88 i requisiti previsti per il beneficio economico dell'indennità di accompagnamento”. (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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