Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1630/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Verbale udienza del 08/05/2025
E'presente per l' Parte_1
giusta delega, il dr. il quale impugna e Parte_2
contesta ogni ex adverso dedotto eccepito e prodotto e nel riportarsi totalmente ai propri scritti difensivi ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede, altresi', che la causa venga decisa.
Nell'interesse di parte convenuta, CP_1
nessuno è comparso.
Nell'interesse di parte convenuta, Controparte_2
nessuno è comparso.
[...]
Il Giudice
- preso atto di quanto sopra;
- fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati;
- letto l'art. 281sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza e si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
1
Pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle concise esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dr. ssa Chiara Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Sangiuolo e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza dell' 8.05.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1630 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace, vertente
TRA
( C. F. ) Parte_1 P.IVA_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. elettivamente domiciliata al Corso Vittorio
Emanuele, 58 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1630/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
APPELLANTE
E
(CF. ), elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata in Agropoli, alla Via A. De Gasperi, 34;, presso lo studio dell'Avv. Marco Gatto, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHè
, elettivamente domiciliata in Salerno Controparte_2
al Corso Vittorio Emanuele, 58, presso lo studio degli Avv.ti Arturo
Leone, Alessandro Berti Arnoaldi e Marco D'Aragona., dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza dell'8 maggio
2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, notificato il 10 gennaio 2019, la Sign. chiedeva dichiararsi CP_1 nulli o, comunque annullarsi, i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea denominata “Miliardario” conclusi dalla stessa mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi € 5.000,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337 c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in €
5.000,00.
Si costituiva in giudizio l' che, Parte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato
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ed eccepito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario in virtù di rapporto di Controparte_2 garanzia.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la Controparte_2
nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza n. 552/2019 il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei Parte_1 contratti dedotti in giudizio, condannava l'
[...] alla restituzione in favore dell'attore Parte_3
della somma di € 5.000,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l'
[...]
per i seguenti motivi: 1) nullità della Parte_1
sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
.; 3) nullità della sentenza per l'errata e contraddittoria Pt_1
ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7,
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comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_2
Tanto premesso l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio la quale Controparte_2
deduceva: 1) l'erroneo rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, essendo il tagliando di partecipazione alle lotterie c.d. istantanee non un titolo di credito, ma un mero titolo di legittimazione ex art. 2002
c.c. e per non aver provato l'attrice di essere stata la reale acquirente dei tagliandi oggetto di causa;
2) ) l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi a tutti i biglietti della lotteria "Miliardario" oggetto di causa;
3) la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5 del D.L. 158/2012 convertito in in L. 189/2012, nonché la violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, e del generale principio di proporzionalità dell'obbligo informativo.
La predetta appellata concludeva per il rigetto dell'appello con conseguente restituzione da parte della sig. di tutto quanto CP_1 ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva in giudizio
Lette le note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza dell' 8.05.2025.
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Preliminarmente, considerata la regolare notificazione del ricorso e rilevata la mancata costituzione in giudizio della sig. CP_1
, il Tribunale ne dichiara la contumacia.
[...]
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dalla sig. ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. CP_1
158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma
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imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418
c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n. 26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di stampigliare sui tagliandi
l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della monopoli” e che, dunque, il richiamo Parte_1
al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
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Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze:
l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006;
Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n.
120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esistenza nella giurisprudenza di merito, di orientamenti contrastanti, vengono integralmente compensate fra le parti;
nulla viene disposto in ordine alla restituzione di somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado in difetto di prova in ordine al versamento di alcunché in favore della sig. . CP_1
P. Q. M.
8 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1630/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18.11.2019 dall'
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 552/2019, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla appellata;
3) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 8.5.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Sangiuolo
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