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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 96/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 05/2016 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Walter Nicodemo e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Esposito in Potenza, alla Piazza della Costituzione Italiana, n.ro 64 appellanti contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Vita, e con C.F._6 questi elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA), alla via C. Pisacane, n.ro 01 appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro di accertare il suo diritto di proprietà di alcune aree site al piano terra e al piano seminterrato occupate illegittimamente dai convenuti Controparte_1 CP_5
, e e per l'effetto
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 condannarli all'immediato rilascio delle stesse, ordinando loro il rilascio anche dei volumi occupati a seguito del prolungamento arbitrario del vano ascensore con condanna ad intervenire sulle colonne fecali per limitarne ogni pregiudizio alla proprietà di esso attore. Chiedeva ancora il risarcimento dei danni subiti.
1.1. Premetteva l'attore che unitamente al fratello con atto pubblico Persona_1 del 15 marzo 1978 per notar di Sala Consilina, alienava ai coniugi Persona_2 Pt_2
(cui succedevano nel corso del giudizio e e
[...] Controparte_4 CP_5 nonché ai coniugi e alcune Controparte_3 Controparte_1 CP_2 porzioni di un fabbricato sito in Sala Consilina alla via Nazionale costituiti dal primo piano fino alla copertura dell'edificio stesso.
1.2. Deduceva che detto fabbricato era stato costruito dagli alienanti in virtù di licenza edilizia rilasciata nel 1967 e successiva variante del 1971, e che col contatto di vendita venivano trasferiti la titolarità del portone ingresso, dell'androne, delle scalinate e del vano ascensore, quest'ultimo nella consistenza volumetrica dell'epoca e in quella necessaria per la concreta installazione dell'ascensore.
1.3. Premetteva ancora che, deceduto egli era rimasto unico Persona_1 proprietario delle parti dell'immobile non trasferite e che i convenuti, dopo l'acquisto, avevano effettuato i lavori di completamento erroneamente occupando un locale posto al piano terra di circa 7-8 metri quadrati, adiacente all'androne, che non era stato oggetto di trasferimento in loro favore. Premetteva, ancora, che i convenuti avevano prolungato la colonna e dall'ascensore occupando in maniera ingiustificata il piano sottostrada di sua esclusiva proprietà. Evidenziava che erano state poste in opera delle colonne fecali non incassate, non protette, non ricoperte in maniera adeguata e quindi collocate con modalità incompatibili col diritto di servitù concesso ai convenuti.
1.4. Costituitisi i convenuti, contestavano la fondatezza della domanda, eccepivano che, nel corso dei lavori di ultimazione del fabbricato per dotarsi il riscaldamento autonomo, avevano ricavato da un angolo dell'androne lo spazio per la realizzazione di un locale destinato ad alloggiare la caldaia. Evidenziavano, quindi, che nessuna pretesa poteva essere avanzata nei loro confronti atteso che erano intervenuti nell'androne e quindi in area di loro esclusiva proprietà.
1.5. Eccepivano ancora che il contratto di compravendita riconosceva loro la piena facoltà di prolungare il vano ascensore ove esigenze tecniche per l'installazione lo rendessero necessario ed era ciò che era avvenuto;
che, peraltro, rispetto all'installazione delle colonne fecali, si erano limitati ad esercitare il diritto costituito in loro favore, rilevando peraltro che gli alienanti avevano assistito all'esecuzione dei lavori di ultimazione del fabbricato e non avevano sollevato eccezione alcuna, concludendo per il rigetto della domanda.
1.6. All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, sulle conclusioni delle parti il
Tribunale riservava la decisione.
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pag. 2 2. Con la sentenza 05/2016 del 11.02.2016 il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda.
Osservava il Tribunale che, agendosi a tutela della proprietà, era onere dell'attore offrire prova della titolarità del relativo diritto.
2.1. Ad avviso del Tribunale la mera produzione della planimetria dell'immobile allegata alla licenza edilizia all'epoca conseguita non dava alcuna chiara indicazione in ordine alla descrizione e collocazione del locale oggetto di rivendicazione, essendo peraltro assente qualsivoglia documentazione fotografica che consentiva di dimostrare caratteristiche e coincidenze dell'area occupata dai convenuti con uno dei locali di cui l'attore era proprietario.
2.2. Né, ad avviso del Tribunale, a ciò poteva l'attore assolvere con la prova per testi o mediante la richiesta di CTU che il giudicante riteneva di dover rigettare non potendosi quest'ultima sostituire all'onus probandi non assolto dall'attore. Parimenti il Tribunale valorizzava il notevole lasso di tempo trascorso fra la proposizione della domanda e l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato onde questa circostanza costituiva essa stessa un elemento che destava perplessità, atteso che l'azione restitutoria, in ipotesi di occupazione, doveva esercitarsi prontamente.
2.3. Quanto al locale ascensore, osservava il Tribunale che i convenuti avevano acquistato il diritto esclusivo sul vano ascensore esteso anche all'ulteriore parte necessaria per la corretta installazione dell'impianto onde, non essendosi prodotta né documentazione fotografica e neppure una relazione tecnica di parte, non era possibile stabilire se vi fosse stata una invasione della proprietà superiore a quella che le Per_1 esigenze tecniche di corretta installazione richiedevano.
3. Avverso la sentenza 5/2016 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione e, a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali - travisamento della prova;
2) omesso e carente motivazione – errata valutazione delle risultanze processuali - travisamento della prova.
3.1 Si costituivano gli appellati Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e e preliminarmente eccepivano la violazione Controparte_4 CP_5 dell'articolo 342 c.p.c., richiamando anche l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedevano rigettarsi l'impugnazione.
_______________
pag. 3 3.2. All'udienza del 02.07.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
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pag. 4 4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Devono esaminarsi congiuntamente per comodità espositiva e connessione logica i due motivi di impugnazione.
Col primo di essi parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non ritenere provato, in base alla documentazione agli atti, che l'area occupata dai convenuti era invece di sua esclusiva proprietà, risultando dal rogito agli atti l'effettivo oggetto della consistenza trasferita.
Col secondo motivo deduce il travisamento della prova che avrebbe, a suo dire, tratto in errore il Tribunale conducendolo a rigettare la domanda non valutando la portata delle previsioni del rogito notarile ove si fa riferimento all'installazione dell'ascensore e alla condizione alla quale è sottoposta l'acquisizione di ulteriori aree.
I motivi sono entrambi infondati,
5.1. Poiché parte appellante nell'articolazione del motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
5.2. Nella disamina del motivo questa Corte non può prescindere da quanto precisato dalla giurisprudenza nomofilattica in tema di prova della proprietà. Difatti quando si agisca, come l'odierno appellante attore in prime cure, per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche soltanto per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, si è tenuti, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017).
5.3. Precisa ancora la giurisprudenza che: “…la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale o attraverso le risultanze dei registri catastali
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pag. 5 (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v. Cass. n. 1650/1994)” (Cass., sez. II, n. 24050/2022), chiarendo, poi, che:
“…per l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unirà immobiliare contesa) la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o
l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali" (Cass. sez. Il, n. 21834/2007).
5.4. In prime cure, a fronte del materiale acquisito al bagaglio probatorio disaminato parimenti da questa Corte, è apparso evidente che parte attrice oggi appellante non abbia fornito alcun elemento atto a supportare la domanda di accertamento della proprietà e conseguente condanna al rilascio. Le planimetrie allegate alla licenza edilizia e, in particolare, alla variante, prodotte in prime cure dagli appellati, al tempo convenuti, se raffrontate alle risultanze dell'atto di compravendita, permettono in una valutazione globale di trarre elementi di segno opposto a quelli dedotti dall'appellante.
5.5. La planimetria depositata dai convenuti, oggi appellati, in copia conforme come rilasciata dal Comune di Sala Consilina evidenzia infatti uno stato dei luoghi incompatibile con quello descritto dall'odierno appellante. Il locale caldaia viene ad insistere nell'androne di accesso al fabbricato che, ove anche volesse considerarsi ricompreso nei locali siti al piano terreno, risulta espressamente trasferito agli odierni appellati col più volte richiamato atto di compravendita.
5.6. Del pari quanto all'ascensore, espressamente l'atto notarile prevedeva che venisse trasferito il vano dello stesso nei volumi esistenti al momento della vendita e con quelli necessari alla corretta installazione da ricavarsi anche nei locali al piano sottostrada (di proprietà dell'appellante).
5.7. Dovendo rivalutarsi, alla luce delle censure formulate in atti, l'intero materiale probatorio e, in particolare, quello documentale, questa Corte nel fare applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. non può che confermare quanto deciso in prime cure.
5.8. Difatti la lettura dell'atto per notar del 15.03.1978 rende evidente Persona_2 che parte appellante trasferì agli odierni appellati i piani dal primo all'ultimo del
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pag. 6 fabbricato per cui è causa, “nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi con tutti gli accessori…e di quanto altro ritenuto di uso comune per legge e per destinazione…Gli acquirenti hanno inoltre il diritto esclusivo del portone di ingresso, dell'androne, della realizzazione del vano ascensore il quale ultimo consisterà nei volumi attualmente esistenti ed in quelli necessari a ricavarsi nel piano sottostante per la concreta realizzazione dello ascensore stesso”.
5.9. Già il solo criterio letterale rende chiaro l'oggetto del trasferimento in cui è incluso l'androne, in cui è stato ricavato il volume rappresentato dal locale caldaia di cui alla planimetria agli atti in fascicolo di prime cure di parte appellata. Non v'è alcun dubbio che detto volume insiste nell'androne trasferito agli appellati senza invasione alcuna dei locali terranei di proprietà dell'appellante, chiaramente descritti e indentificati graficamente come diversi dall'androne ove è invece riportato il vano caldaia.
5.10. Deve condividersi quanto deciso dal Tribunale sul punto non avendo parte attrice in prime cure, oggi appellante, fornito prova alcuna della titolarità dei locali della cui proprietà ha richiesto l'accertamento, né può dolersi sul punto del mancato espletamento della CTU da parte del Tribunale.
5.11. A tal proposito deve rilevarsi che la motivazione di prime cure va immune da censure atteso che, come noto, la consulenza tecnica di ufficio non può assolvere al superamento dei deficit probatori di parte quanto, piuttosto, a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, lumeggiandone profili altrimenti non suscettibili di adeguato sindacato, o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. (ex multis Cass. Ord. 3130/2011)
5.12. Del pari, possono trarsi elementi del medesimo segno che permettono la disamina del secondo motivo di impugnazione relativo al vano ascensore.
L'atto notarile difatti prevede espressamente l'attribuzione del diritto alla:
“…realizzazione del vano ascensore il quale ultimo consisterà nei volumi attualmente esistenti ed in quelli necessari a ricavarsi nel piano sottostante per la concreta realizzazione dello ascensore stesso…”.
5.13. Va da sé che nessuna condizione o obbligo di comunicazione preventiva era necessaria per realizzare concretamente l'ascensore anche utilizzando volumi al piano interrato di proprietà dell'appellante. Detta limitazione al pieno godimento del seminterrato è da considerarsi accettata dall'odierno appellante fin dalla stipula.
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pag. 7 5.14. Alla medesima soluzione si perviene facendo buon governo del criterio teleologico perché se l'obiettivo concretamente perseguito è la corretta installazione dell'ascensore anche dal punto di vista tecnico, e ciò rende necessario l'utilizzo di volumi al piano interrato di proprietà della parte alienante (odierno appellante), è evidente la volontà di quest'ultimo di acconsentire a ciò fin dalla stipula dell'atto pubblico.
Conclusivamente l'appello è infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo per il presente grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro
5.000,00) nella misura minima media.
6.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 CP_5 [...]
, e avverso la sentenza n.ro CP_4 CP_2 Controparte_3
05/2016 del Tribunale di Lagonegro, così provvede
1) rigetta l'appello:
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Parte_1 [...]
, e in CP_1 CP_5 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 solido fra loro delle spese del grado che si liquidano in euro 2.915,00, maggiorate delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA e IVA nella misura di legge;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 96/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 05/2016 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Walter Nicodemo e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Esposito in Potenza, alla Piazza della Costituzione Italiana, n.ro 64 appellanti contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Vita, e con C.F._6 questi elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA), alla via C. Pisacane, n.ro 01 appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro di accertare il suo diritto di proprietà di alcune aree site al piano terra e al piano seminterrato occupate illegittimamente dai convenuti Controparte_1 CP_5
, e e per l'effetto
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 condannarli all'immediato rilascio delle stesse, ordinando loro il rilascio anche dei volumi occupati a seguito del prolungamento arbitrario del vano ascensore con condanna ad intervenire sulle colonne fecali per limitarne ogni pregiudizio alla proprietà di esso attore. Chiedeva ancora il risarcimento dei danni subiti.
1.1. Premetteva l'attore che unitamente al fratello con atto pubblico Persona_1 del 15 marzo 1978 per notar di Sala Consilina, alienava ai coniugi Persona_2 Pt_2
(cui succedevano nel corso del giudizio e e
[...] Controparte_4 CP_5 nonché ai coniugi e alcune Controparte_3 Controparte_1 CP_2 porzioni di un fabbricato sito in Sala Consilina alla via Nazionale costituiti dal primo piano fino alla copertura dell'edificio stesso.
1.2. Deduceva che detto fabbricato era stato costruito dagli alienanti in virtù di licenza edilizia rilasciata nel 1967 e successiva variante del 1971, e che col contatto di vendita venivano trasferiti la titolarità del portone ingresso, dell'androne, delle scalinate e del vano ascensore, quest'ultimo nella consistenza volumetrica dell'epoca e in quella necessaria per la concreta installazione dell'ascensore.
1.3. Premetteva ancora che, deceduto egli era rimasto unico Persona_1 proprietario delle parti dell'immobile non trasferite e che i convenuti, dopo l'acquisto, avevano effettuato i lavori di completamento erroneamente occupando un locale posto al piano terra di circa 7-8 metri quadrati, adiacente all'androne, che non era stato oggetto di trasferimento in loro favore. Premetteva, ancora, che i convenuti avevano prolungato la colonna e dall'ascensore occupando in maniera ingiustificata il piano sottostrada di sua esclusiva proprietà. Evidenziava che erano state poste in opera delle colonne fecali non incassate, non protette, non ricoperte in maniera adeguata e quindi collocate con modalità incompatibili col diritto di servitù concesso ai convenuti.
1.4. Costituitisi i convenuti, contestavano la fondatezza della domanda, eccepivano che, nel corso dei lavori di ultimazione del fabbricato per dotarsi il riscaldamento autonomo, avevano ricavato da un angolo dell'androne lo spazio per la realizzazione di un locale destinato ad alloggiare la caldaia. Evidenziavano, quindi, che nessuna pretesa poteva essere avanzata nei loro confronti atteso che erano intervenuti nell'androne e quindi in area di loro esclusiva proprietà.
1.5. Eccepivano ancora che il contratto di compravendita riconosceva loro la piena facoltà di prolungare il vano ascensore ove esigenze tecniche per l'installazione lo rendessero necessario ed era ciò che era avvenuto;
che, peraltro, rispetto all'installazione delle colonne fecali, si erano limitati ad esercitare il diritto costituito in loro favore, rilevando peraltro che gli alienanti avevano assistito all'esecuzione dei lavori di ultimazione del fabbricato e non avevano sollevato eccezione alcuna, concludendo per il rigetto della domanda.
1.6. All'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, sulle conclusioni delle parti il
Tribunale riservava la decisione.
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pag. 2 2. Con la sentenza 05/2016 del 11.02.2016 il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda.
Osservava il Tribunale che, agendosi a tutela della proprietà, era onere dell'attore offrire prova della titolarità del relativo diritto.
2.1. Ad avviso del Tribunale la mera produzione della planimetria dell'immobile allegata alla licenza edilizia all'epoca conseguita non dava alcuna chiara indicazione in ordine alla descrizione e collocazione del locale oggetto di rivendicazione, essendo peraltro assente qualsivoglia documentazione fotografica che consentiva di dimostrare caratteristiche e coincidenze dell'area occupata dai convenuti con uno dei locali di cui l'attore era proprietario.
2.2. Né, ad avviso del Tribunale, a ciò poteva l'attore assolvere con la prova per testi o mediante la richiesta di CTU che il giudicante riteneva di dover rigettare non potendosi quest'ultima sostituire all'onus probandi non assolto dall'attore. Parimenti il Tribunale valorizzava il notevole lasso di tempo trascorso fra la proposizione della domanda e l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato onde questa circostanza costituiva essa stessa un elemento che destava perplessità, atteso che l'azione restitutoria, in ipotesi di occupazione, doveva esercitarsi prontamente.
2.3. Quanto al locale ascensore, osservava il Tribunale che i convenuti avevano acquistato il diritto esclusivo sul vano ascensore esteso anche all'ulteriore parte necessaria per la corretta installazione dell'impianto onde, non essendosi prodotta né documentazione fotografica e neppure una relazione tecnica di parte, non era possibile stabilire se vi fosse stata una invasione della proprietà superiore a quella che le Per_1 esigenze tecniche di corretta installazione richiedevano.
3. Avverso la sentenza 5/2016 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione e, a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali - travisamento della prova;
2) omesso e carente motivazione – errata valutazione delle risultanze processuali - travisamento della prova.
3.1 Si costituivano gli appellati Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e e preliminarmente eccepivano la violazione Controparte_4 CP_5 dell'articolo 342 c.p.c., richiamando anche l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedevano rigettarsi l'impugnazione.
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pag. 3 3.2. All'udienza del 02.07.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
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pag. 4 4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Devono esaminarsi congiuntamente per comodità espositiva e connessione logica i due motivi di impugnazione.
Col primo di essi parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non ritenere provato, in base alla documentazione agli atti, che l'area occupata dai convenuti era invece di sua esclusiva proprietà, risultando dal rogito agli atti l'effettivo oggetto della consistenza trasferita.
Col secondo motivo deduce il travisamento della prova che avrebbe, a suo dire, tratto in errore il Tribunale conducendolo a rigettare la domanda non valutando la portata delle previsioni del rogito notarile ove si fa riferimento all'installazione dell'ascensore e alla condizione alla quale è sottoposta l'acquisizione di ulteriori aree.
I motivi sono entrambi infondati,
5.1. Poiché parte appellante nell'articolazione del motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
5.2. Nella disamina del motivo questa Corte non può prescindere da quanto precisato dalla giurisprudenza nomofilattica in tema di prova della proprietà. Difatti quando si agisca, come l'odierno appellante attore in prime cure, per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche soltanto per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, si è tenuti, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017).
5.3. Precisa ancora la giurisprudenza che: “…la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale o attraverso le risultanze dei registri catastali
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pag. 5 (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v. Cass. n. 1650/1994)” (Cass., sez. II, n. 24050/2022), chiarendo, poi, che:
“…per l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unirà immobiliare contesa) la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o
l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali" (Cass. sez. Il, n. 21834/2007).
5.4. In prime cure, a fronte del materiale acquisito al bagaglio probatorio disaminato parimenti da questa Corte, è apparso evidente che parte attrice oggi appellante non abbia fornito alcun elemento atto a supportare la domanda di accertamento della proprietà e conseguente condanna al rilascio. Le planimetrie allegate alla licenza edilizia e, in particolare, alla variante, prodotte in prime cure dagli appellati, al tempo convenuti, se raffrontate alle risultanze dell'atto di compravendita, permettono in una valutazione globale di trarre elementi di segno opposto a quelli dedotti dall'appellante.
5.5. La planimetria depositata dai convenuti, oggi appellati, in copia conforme come rilasciata dal Comune di Sala Consilina evidenzia infatti uno stato dei luoghi incompatibile con quello descritto dall'odierno appellante. Il locale caldaia viene ad insistere nell'androne di accesso al fabbricato che, ove anche volesse considerarsi ricompreso nei locali siti al piano terreno, risulta espressamente trasferito agli odierni appellati col più volte richiamato atto di compravendita.
5.6. Del pari quanto all'ascensore, espressamente l'atto notarile prevedeva che venisse trasferito il vano dello stesso nei volumi esistenti al momento della vendita e con quelli necessari alla corretta installazione da ricavarsi anche nei locali al piano sottostrada (di proprietà dell'appellante).
5.7. Dovendo rivalutarsi, alla luce delle censure formulate in atti, l'intero materiale probatorio e, in particolare, quello documentale, questa Corte nel fare applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. non può che confermare quanto deciso in prime cure.
5.8. Difatti la lettura dell'atto per notar del 15.03.1978 rende evidente Persona_2 che parte appellante trasferì agli odierni appellati i piani dal primo all'ultimo del
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pag. 6 fabbricato per cui è causa, “nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi con tutti gli accessori…e di quanto altro ritenuto di uso comune per legge e per destinazione…Gli acquirenti hanno inoltre il diritto esclusivo del portone di ingresso, dell'androne, della realizzazione del vano ascensore il quale ultimo consisterà nei volumi attualmente esistenti ed in quelli necessari a ricavarsi nel piano sottostante per la concreta realizzazione dello ascensore stesso”.
5.9. Già il solo criterio letterale rende chiaro l'oggetto del trasferimento in cui è incluso l'androne, in cui è stato ricavato il volume rappresentato dal locale caldaia di cui alla planimetria agli atti in fascicolo di prime cure di parte appellata. Non v'è alcun dubbio che detto volume insiste nell'androne trasferito agli appellati senza invasione alcuna dei locali terranei di proprietà dell'appellante, chiaramente descritti e indentificati graficamente come diversi dall'androne ove è invece riportato il vano caldaia.
5.10. Deve condividersi quanto deciso dal Tribunale sul punto non avendo parte attrice in prime cure, oggi appellante, fornito prova alcuna della titolarità dei locali della cui proprietà ha richiesto l'accertamento, né può dolersi sul punto del mancato espletamento della CTU da parte del Tribunale.
5.11. A tal proposito deve rilevarsi che la motivazione di prime cure va immune da censure atteso che, come noto, la consulenza tecnica di ufficio non può assolvere al superamento dei deficit probatori di parte quanto, piuttosto, a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, lumeggiandone profili altrimenti non suscettibili di adeguato sindacato, o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. (ex multis Cass. Ord. 3130/2011)
5.12. Del pari, possono trarsi elementi del medesimo segno che permettono la disamina del secondo motivo di impugnazione relativo al vano ascensore.
L'atto notarile difatti prevede espressamente l'attribuzione del diritto alla:
“…realizzazione del vano ascensore il quale ultimo consisterà nei volumi attualmente esistenti ed in quelli necessari a ricavarsi nel piano sottostante per la concreta realizzazione dello ascensore stesso…”.
5.13. Va da sé che nessuna condizione o obbligo di comunicazione preventiva era necessaria per realizzare concretamente l'ascensore anche utilizzando volumi al piano interrato di proprietà dell'appellante. Detta limitazione al pieno godimento del seminterrato è da considerarsi accettata dall'odierno appellante fin dalla stipula.
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pag. 7 5.14. Alla medesima soluzione si perviene facendo buon governo del criterio teleologico perché se l'obiettivo concretamente perseguito è la corretta installazione dell'ascensore anche dal punto di vista tecnico, e ciò rende necessario l'utilizzo di volumi al piano interrato di proprietà della parte alienante (odierno appellante), è evidente la volontà di quest'ultimo di acconsentire a ciò fin dalla stipula dell'atto pubblico.
Conclusivamente l'appello è infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo per il presente grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro
5.000,00) nella misura minima media.
6.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 CP_5 [...]
, e avverso la sentenza n.ro CP_4 CP_2 Controparte_3
05/2016 del Tribunale di Lagonegro, così provvede
1) rigetta l'appello:
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati Parte_1 [...]
, e in CP_1 CP_5 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 solido fra loro delle spese del grado che si liquidano in euro 2.915,00, maggiorate delle spese generali nella misura del 15%, oltre CNA e IVA nella misura di legge;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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