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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1281/2022 R.G., tra:
con sede legale in Palagonia (CT), Via Palermo snc (p. Parte_1
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore Giuga e Tommaso Giuga, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Caccamo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
ricorrente,
e
, con sede in Lentini, via Agnone 68 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Maurizio Nula, elettivamente domiciliato in Palermo (PA), Via Volturno n. 68, presso lo studio dell'avv. Giulia Galati (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto,
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia (c.f. ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
terza chiamata in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte ricorrente, del convenuto e della terza chiamata in causa hanno concluso come da note depositate, rispettivamente, il 17 gennaio 2025, il 16 gennaio 2025 ed il 14 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 luglio 2022, l' evocava in Parte_1 giudizio il , esponendo di essere proprietaria Controparte_1 di tre fondi agricoli situati in località Agnone, nei territori di Augusta e Carlentini, su cui esercitava attività agricola mediante la coltivazione di agrumi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'esondazione dei canali consortili e fossi aziendali di sua competenza avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi il 26 ottobre 2021, in conseguenza della omessa manutenzione e pulizia degli alvei dei predetti corsi d'acqua e del mancato funzionamento delle pompe idrovore consortili.
Con comparsa depositata il 12 settembre 2022, si costituiva in giudizio il
, il quale chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
2 Con comparsa depositata il 27 marzo 2024, a seguito dell'ordinanza con cui il G.I. ne disponeva la chiamata in causa, si costituiva l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda, estesa nei confronti dell'Autorità di Bacino a seguito della autorizzata chiamata in causa della stessa, è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo all'
[...]
risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atti di Parte_1 compravendita, visure catastali, fascicolo aziendale).
Il suddetto compendio - consistente in tre diversi fondi (il primo sito in Augusta, identificato in catasto al foglio di mappa 1, particella n. 495; il secondo anch'esso sito in Augusta, identificato in catasto al foglio di mappa 2, particelle nn. 838, 886, 2659, 3, 54, 62, 64, 79, 80, 129, 130, 134, 183, 184, 185, 186, 198, 261, 262, 267, 268, 445, 451, 461, 469, 473, 490, 492, 622, 623, 800, 802, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 822, 824, 834, 837, 862, 867, 868, 870, 871, 876, 879, 880, 885, 888, 889, 892, 893, 896, 902, 912, 925, 2755, 2757, 2758, 2760, 2761, 2767, 2769, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2821, 2822, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2963, ed al foglio di mappa n.3, particelle nn. 115, 123, 263, 335, 128,129, 133, 282, 288, 365, 418, 431,2964; il terzo sito in Carlentini, identificato in catasto al foglio di mappa 6, particelle nn. 5, 62, 63, 66, 118, 120), coltivati prevalentemente ad agrumeto, con una superficie catastale complessiva di 35.68.02 ettari, è ubicato in un'area pianeggiante, ad altitudini tra una quota di mt. 12,6 s.l.m. a mt. 1,8 s.l.m., declinante da Nord/Ovest verso Sud/Est, denominata Pt_2
, caratterizzata dalla presenza di una rete di canali, principali e secondari,
[...] occorrenti allo scolo e sgrondo delle acque in essa pervenute, e sulla quale insistono il Fiume San Leonardo ed il Fosso Damiano.
3 La circostanza dell'avvenuto straripamento e della conseguente inondazione dei terreni della ricorrente ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione dei corsi d'acqua e dell'alluvionamento dei fondi.
Gli ausiliari hanno rilevato che l'inondazione di terreni è stata provocata sia dalla tracimazione delle acque dei fiumi San Leonardo e Fosso Damiano, entrambi appartenenti al demanio idrico, che dal ristagno delle acque del Parte_2 gestito dal Consorzio di Bonifica n. 10 – Catania (“L'inondazione è stata provocata: dalla tracimazione delle acque del Fiume San Leonardo proprio in corrispondenza dell'immissione del Fosso Damiano in destra idraulica dopo un tratto pressocchè rettilineo di circa 850 metri che presenta una curva a 90° a sinistra ove il flusso idrico proveniente a velocità rallenta, sia per la presenza della curva, che per l'immissione delle acque provenienti dal Fosso Damiano, che per la presenza immediatamente prima della fine della curva di un restringimento legato provocato dall'attraversamento del Fiume San Leonardo ad opera della SS114dir, aumentando il tirante idrico, superando la sponda ed invadendo anche la limitrofa area golenale tracimando dall'argine in destra idraulica (Allegato 9 fotografie dalla n. 5 alla n. 15 ed Allegato 13 ); - dalla tracimazione delle acque del Fosso Damiano circa 900 metri prima dell'immissione in destra idraulica nel Fiume San Leonardo dopo un tratto pressocchè rettilineo di circa 1.200 metri che presenta una curva a 90° a sinistra ove il flusso idrico proveniente a velocità, anche in ragione della presenza di un ponte ferroviario che restringe la sezione facendo accelerare la corrente, rallenta per la presenza della curva e per l'aumento di sezione a valle del ponte, innalzando il tirante idrico, superando l'argine in destra idraulica e tracimando nei terreni limitrofi (Allegato 9 fotografie dalla n. 16 alla n. 25 ed Allegato 14); - dal ristagno delle acque nel a causa dell'insufficiente allontanamento delle Parte_2 acque provenienti dalla rete di canali, principali e secondari, occorrenti allo scolo e sgrondo delle acque in essa pervenute, in funzione dei tempi di funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque e delle sue caratteristiche (Allegati 1.4)”; pag. 12).
Con riferimento al Fiume San Leonardo, è stato evidenziato che: “l'esondazione delle acque sia da ritenere frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del Fiume San Leonardo, prodotta dai processi di interrimento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde legati alla velocità e volume della massa liquida durante gli eventi di piena ed alle caratteristiche dei materiali che le costituisce ossia conglomerati debolmente legati e terreno sciolto, che avrebbero richiesto un'attenta ed accurata manutenzione dell'alveo (Allegato 9 fotografie dalla n. 5 alla n. 15)”, (pagg. 18-19 della relazione).
4 Quanto al Fosso Damiano, i consulenti hanno rilevato che “le portate di piena frutto di un evento di pioggia di natura non eccezionale che dovevano defluire nel Fosso Damiano nelle date indicate in ricorso erano incompatibili con la capacità di convogliamento dello stesso;
ne consegue che l'esondazione delle acque sia frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del Fosso Damiano prodotta dai processi di interrimento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde legati alla velocità e volume della massa liquida durante gli eventi di piena ed alle caratteristiche dei materiali che le costituisce ossia conglomerati debolmente legati e terreno sciolto, che avrebbero richiesto un'attenta ed accurata manutenzione dell'alveo (Allegato 9 fotografie dalla n. 16 alla n. 25)”( pagg. 24-25 della relazione).
Riguardo alla rete di canali di bonifica, si è accertato che: “Tale rete oltre a presentare un carente stato manutentivo legato alla presenza di folta vegetazione infestante ed a consistenti fenomeni di interrimento dei canali legati a fenomeni erosivi dei suoli e delle sponde dei canali, in presenza di consistenti precipitazioni, anche non di natura eccezionale, convoglia con difficoltà le acque all'impianto di pompaggio il quale essendo fornito di un'unica elettropompa non riesce a smaltire le acque dell'intera area, tanto più che il sistema di funzionamento delle pompe non è dotato di sensori di livello e/o dispositivi che consentano l'azionamento automatico, ma viene gestito manualmente basandosi su riferimenti empirici” (pag. 13).
In definitiva, secondo i c.t.u., “E' emerso quindi che l'impianto di sollevamento del Pt_2 non fosse quindi in condizioni di allontanare il volume relativo alle sole piogge, ciò anche
[...] in ragione del fatto che lo stato in cui versavano i canali, interriti e con folta vegetazione infestante ha rallentato l'allontanamento delle acque dai terreni ed il convogliamento alla sezione di chiusura, favorendo quindi il ristagno idrico nei terreni;
inoltre come emerso da gli studi idrologici condotti sul Fiume San Leonardo e sul Fosso Damiano ai volumi idrici giunti nel Pt_2 per le piogge zenitali si sono uniti i volumi idrici esondati dai menzionati corsi d'acqua
[...] che hanno quindi contribuito al verificarsi dell'allagamento dei terreni ed al ristagno di volumi idrici su di essi”.
Quanto constatato ed accertato dagli ausiliari confuta, dunque, la linea difensiva del , in ordine alla idoneità, alla corretta manutenzione ed al buon CP_1 funzionamento degli impianti preposti al contenimento delle acque.
Gli elementi esposti consentono di affermare responsabilità, per i danni arrecati alla ricorrente, della Autorità di Bacino - pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la
5 manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume San Leonardo e del Fosso Damiano.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Va, altresì, riconosciuta, in virtù di quanto in precedenza rappresentato, la concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del Controparte_2
, in relazione alle competenze al medesimo demandate e delineate
[...] dall'art. 2 L.R. 45/1995, che, tra le altre, prevedono: “a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idro-geologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;
c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c)”, nonché dall'art. 8, comma 1, della stessa legge regionale, in virtù del quale “Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione”.
Vertendosi in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoriaanche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale 6 efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Nella fattispecie, nessuna delle parti destinatarie della domanda risarcitoria ha esercitato azione di regresso nei confronti dell'altra, sicchè non vi è luogo in questa sede ad una graduazione delle rispettive responsabilità.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi il 26 ottobre 2021 devono considerarsi “ordinari”, riguardando piene con tempo di ritorno inferiore a 10 anni (si rimanda alle pagg.13 e ss. della relazione).
A tal fine, la Corte ritiene doversi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
A fronte del tempo di ritorno rilevato dai c.t.u., non riveste, evidentemente, alcun rilievo la circostanza della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione Sicilia in concomitanza con gli eventi oggetto di causa, derivando essa da differenti presupposti ed operando su piani e sotto profili differenti.
7 Occorre rilevare che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all'Autorità di Bacino convenuta, una posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Non ricorrono forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.. non avendo i c.t.u. riscontrato alcun comportamento della ricorrente idoneo a determinare o aggravare i danni ed avendo gli stessi escluso che le coltivazioni abbiano violato la fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523/1904.
8 Venendo alla quantificazione dei danni, nel rinviarsi più nel dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e della c.t.p. - si ritiene di poter liquidare gli importi relativi alle seguenti voci di danno:
- €176.450,00 per interventi di ripristino;
- €115.200,00 per perdite da frutto pendente;
- € 172.800,00 per mancati redditi nel triennio 2022/2025,
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €464.450,00
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, devalutata al 26 ottobre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia ed il
[...]
10 , soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione, CP_1 CP_1 nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €15.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a
€520.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico delle parti soccombenti, in misura eguale.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...]
e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Controparte_1
9 presso la Presidenza della Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, così provvede:
- dichiara il e l'Autorità di Bacino del Controparte_1
Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia responsabili dei danni causati il 26 ottobre 2021 dalla esondazione dei canali consortili del del Fiume San Leonardo e del Fosso Parte_2
Damiano nei confronti della Parte_1
- condanna, per l'effetto, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia ed il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in
[...] solido, a corrispondere, in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di €464.450,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 26 ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia ed il 10 , Controparte_1 CP_1 in solido, alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €15.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia e del Controparte_1
10 , in misura eguale. CP_1
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1281/2022 R.G., tra:
con sede legale in Palagonia (CT), Via Palermo snc (p. Parte_1
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore Giuga e Tommaso Giuga, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Caccamo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
ricorrente,
e
, con sede in Lentini, via Agnone 68 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Maurizio Nula, elettivamente domiciliato in Palermo (PA), Via Volturno n. 68, presso lo studio dell'avv. Giulia Galati (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto,
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia (c.f. ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
terza chiamata in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte ricorrente, del convenuto e della terza chiamata in causa hanno concluso come da note depositate, rispettivamente, il 17 gennaio 2025, il 16 gennaio 2025 ed il 14 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 luglio 2022, l' evocava in Parte_1 giudizio il , esponendo di essere proprietaria Controparte_1 di tre fondi agricoli situati in località Agnone, nei territori di Augusta e Carlentini, su cui esercitava attività agricola mediante la coltivazione di agrumi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'esondazione dei canali consortili e fossi aziendali di sua competenza avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi il 26 ottobre 2021, in conseguenza della omessa manutenzione e pulizia degli alvei dei predetti corsi d'acqua e del mancato funzionamento delle pompe idrovore consortili.
Con comparsa depositata il 12 settembre 2022, si costituiva in giudizio il
, il quale chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
2 Con comparsa depositata il 27 marzo 2024, a seguito dell'ordinanza con cui il G.I. ne disponeva la chiamata in causa, si costituiva l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda, estesa nei confronti dell'Autorità di Bacino a seguito della autorizzata chiamata in causa della stessa, è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo all'
[...]
risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atti di Parte_1 compravendita, visure catastali, fascicolo aziendale).
Il suddetto compendio - consistente in tre diversi fondi (il primo sito in Augusta, identificato in catasto al foglio di mappa 1, particella n. 495; il secondo anch'esso sito in Augusta, identificato in catasto al foglio di mappa 2, particelle nn. 838, 886, 2659, 3, 54, 62, 64, 79, 80, 129, 130, 134, 183, 184, 185, 186, 198, 261, 262, 267, 268, 445, 451, 461, 469, 473, 490, 492, 622, 623, 800, 802, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 822, 824, 834, 837, 862, 867, 868, 870, 871, 876, 879, 880, 885, 888, 889, 892, 893, 896, 902, 912, 925, 2755, 2757, 2758, 2760, 2761, 2767, 2769, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2821, 2822, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2963, ed al foglio di mappa n.3, particelle nn. 115, 123, 263, 335, 128,129, 133, 282, 288, 365, 418, 431,2964; il terzo sito in Carlentini, identificato in catasto al foglio di mappa 6, particelle nn. 5, 62, 63, 66, 118, 120), coltivati prevalentemente ad agrumeto, con una superficie catastale complessiva di 35.68.02 ettari, è ubicato in un'area pianeggiante, ad altitudini tra una quota di mt. 12,6 s.l.m. a mt. 1,8 s.l.m., declinante da Nord/Ovest verso Sud/Est, denominata Pt_2
, caratterizzata dalla presenza di una rete di canali, principali e secondari,
[...] occorrenti allo scolo e sgrondo delle acque in essa pervenute, e sulla quale insistono il Fiume San Leonardo ed il Fosso Damiano.
3 La circostanza dell'avvenuto straripamento e della conseguente inondazione dei terreni della ricorrente ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione dei corsi d'acqua e dell'alluvionamento dei fondi.
Gli ausiliari hanno rilevato che l'inondazione di terreni è stata provocata sia dalla tracimazione delle acque dei fiumi San Leonardo e Fosso Damiano, entrambi appartenenti al demanio idrico, che dal ristagno delle acque del Parte_2 gestito dal Consorzio di Bonifica n. 10 – Catania (“L'inondazione è stata provocata: dalla tracimazione delle acque del Fiume San Leonardo proprio in corrispondenza dell'immissione del Fosso Damiano in destra idraulica dopo un tratto pressocchè rettilineo di circa 850 metri che presenta una curva a 90° a sinistra ove il flusso idrico proveniente a velocità rallenta, sia per la presenza della curva, che per l'immissione delle acque provenienti dal Fosso Damiano, che per la presenza immediatamente prima della fine della curva di un restringimento legato provocato dall'attraversamento del Fiume San Leonardo ad opera della SS114dir, aumentando il tirante idrico, superando la sponda ed invadendo anche la limitrofa area golenale tracimando dall'argine in destra idraulica (Allegato 9 fotografie dalla n. 5 alla n. 15 ed Allegato 13 ); - dalla tracimazione delle acque del Fosso Damiano circa 900 metri prima dell'immissione in destra idraulica nel Fiume San Leonardo dopo un tratto pressocchè rettilineo di circa 1.200 metri che presenta una curva a 90° a sinistra ove il flusso idrico proveniente a velocità, anche in ragione della presenza di un ponte ferroviario che restringe la sezione facendo accelerare la corrente, rallenta per la presenza della curva e per l'aumento di sezione a valle del ponte, innalzando il tirante idrico, superando l'argine in destra idraulica e tracimando nei terreni limitrofi (Allegato 9 fotografie dalla n. 16 alla n. 25 ed Allegato 14); - dal ristagno delle acque nel a causa dell'insufficiente allontanamento delle Parte_2 acque provenienti dalla rete di canali, principali e secondari, occorrenti allo scolo e sgrondo delle acque in essa pervenute, in funzione dei tempi di funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque e delle sue caratteristiche (Allegati 1.4)”; pag. 12).
Con riferimento al Fiume San Leonardo, è stato evidenziato che: “l'esondazione delle acque sia da ritenere frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del Fiume San Leonardo, prodotta dai processi di interrimento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde legati alla velocità e volume della massa liquida durante gli eventi di piena ed alle caratteristiche dei materiali che le costituisce ossia conglomerati debolmente legati e terreno sciolto, che avrebbero richiesto un'attenta ed accurata manutenzione dell'alveo (Allegato 9 fotografie dalla n. 5 alla n. 15)”, (pagg. 18-19 della relazione).
4 Quanto al Fosso Damiano, i consulenti hanno rilevato che “le portate di piena frutto di un evento di pioggia di natura non eccezionale che dovevano defluire nel Fosso Damiano nelle date indicate in ricorso erano incompatibili con la capacità di convogliamento dello stesso;
ne consegue che l'esondazione delle acque sia frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del Fosso Damiano prodotta dai processi di interrimento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde legati alla velocità e volume della massa liquida durante gli eventi di piena ed alle caratteristiche dei materiali che le costituisce ossia conglomerati debolmente legati e terreno sciolto, che avrebbero richiesto un'attenta ed accurata manutenzione dell'alveo (Allegato 9 fotografie dalla n. 16 alla n. 25)”( pagg. 24-25 della relazione).
Riguardo alla rete di canali di bonifica, si è accertato che: “Tale rete oltre a presentare un carente stato manutentivo legato alla presenza di folta vegetazione infestante ed a consistenti fenomeni di interrimento dei canali legati a fenomeni erosivi dei suoli e delle sponde dei canali, in presenza di consistenti precipitazioni, anche non di natura eccezionale, convoglia con difficoltà le acque all'impianto di pompaggio il quale essendo fornito di un'unica elettropompa non riesce a smaltire le acque dell'intera area, tanto più che il sistema di funzionamento delle pompe non è dotato di sensori di livello e/o dispositivi che consentano l'azionamento automatico, ma viene gestito manualmente basandosi su riferimenti empirici” (pag. 13).
In definitiva, secondo i c.t.u., “E' emerso quindi che l'impianto di sollevamento del Pt_2 non fosse quindi in condizioni di allontanare il volume relativo alle sole piogge, ciò anche
[...] in ragione del fatto che lo stato in cui versavano i canali, interriti e con folta vegetazione infestante ha rallentato l'allontanamento delle acque dai terreni ed il convogliamento alla sezione di chiusura, favorendo quindi il ristagno idrico nei terreni;
inoltre come emerso da gli studi idrologici condotti sul Fiume San Leonardo e sul Fosso Damiano ai volumi idrici giunti nel Pt_2 per le piogge zenitali si sono uniti i volumi idrici esondati dai menzionati corsi d'acqua
[...] che hanno quindi contribuito al verificarsi dell'allagamento dei terreni ed al ristagno di volumi idrici su di essi”.
Quanto constatato ed accertato dagli ausiliari confuta, dunque, la linea difensiva del , in ordine alla idoneità, alla corretta manutenzione ed al buon CP_1 funzionamento degli impianti preposti al contenimento delle acque.
Gli elementi esposti consentono di affermare responsabilità, per i danni arrecati alla ricorrente, della Autorità di Bacino - pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la
5 manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume San Leonardo e del Fosso Damiano.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Va, altresì, riconosciuta, in virtù di quanto in precedenza rappresentato, la concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del Controparte_2
, in relazione alle competenze al medesimo demandate e delineate
[...] dall'art. 2 L.R. 45/1995, che, tra le altre, prevedono: “a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idro-geologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;
c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c)”, nonché dall'art. 8, comma 1, della stessa legge regionale, in virtù del quale “Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione”.
Vertendosi in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoriaanche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale 6 efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Nella fattispecie, nessuna delle parti destinatarie della domanda risarcitoria ha esercitato azione di regresso nei confronti dell'altra, sicchè non vi è luogo in questa sede ad una graduazione delle rispettive responsabilità.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi il 26 ottobre 2021 devono considerarsi “ordinari”, riguardando piene con tempo di ritorno inferiore a 10 anni (si rimanda alle pagg.13 e ss. della relazione).
A tal fine, la Corte ritiene doversi fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri
“scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
A fronte del tempo di ritorno rilevato dai c.t.u., non riveste, evidentemente, alcun rilievo la circostanza della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Regione Sicilia in concomitanza con gli eventi oggetto di causa, derivando essa da differenti presupposti ed operando su piani e sotto profili differenti.
7 Occorre rilevare che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all'Autorità di Bacino convenuta, una posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Non ricorrono forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.. non avendo i c.t.u. riscontrato alcun comportamento della ricorrente idoneo a determinare o aggravare i danni ed avendo gli stessi escluso che le coltivazioni abbiano violato la fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523/1904.
8 Venendo alla quantificazione dei danni, nel rinviarsi più nel dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e della c.t.p. - si ritiene di poter liquidare gli importi relativi alle seguenti voci di danno:
- €176.450,00 per interventi di ripristino;
- €115.200,00 per perdite da frutto pendente;
- € 172.800,00 per mancati redditi nel triennio 2022/2025,
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €464.450,00
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, devalutata al 26 ottobre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia ed il
[...]
10 , soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione, CP_1 CP_1 nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €15.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a
€520.000,00; €4.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico delle parti soccombenti, in misura eguale.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...]
e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Controparte_1
9 presso la Presidenza della Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, così provvede:
- dichiara il e l'Autorità di Bacino del Controparte_1
Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia responsabili dei danni causati il 26 ottobre 2021 dalla esondazione dei canali consortili del del Fiume San Leonardo e del Fosso Parte_2
Damiano nei confronti della Parte_1
- condanna, per l'effetto, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia ed il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in
[...] solido, a corrispondere, in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di €464.450,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 26 ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia ed il 10 , Controparte_1 CP_1 in solido, alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €15.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Sicilia e del Controparte_1
10 , in misura eguale. CP_1
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10