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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200744/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200744/2012, promossa da:
(già ora , con sede Parte_1 Parte_2 Parte_3 in Verona, Piazzetta Monte nr. 1 (p. IVA nr. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.: ) e C.F._1 dall'Avv. Carmine Picone (C.F. - fax 06/37350042 – PEC: C.F._2
); Email_1
attore
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Via Barberini nr. 3/A – B (c/o ; Controparte_2
con sede in Verona, Piazza Nogara nr. 2 (p. IVA Controparte_3
), nella qualità di mandataria di con sede in Milano, Via P.IVA_3 CP_4 Parte_4
Santa Maria Valle nr. 1/A (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani (C.F.: ) del Foro di Roma, C.F._3
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mancaleoni (C.F.:
, in Sassari, Via Roma nr. 77; C.F._4 convenuti
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Controparte_5 CP_5
Libertà nr. 74 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Comita Ragnedda (C.F.: P.IVA_5
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale C.F._5
Costa Smeralda nr. 41;
litisconsorte chiamato
(anche “ ”), con sede legale in Milano, Controparte_6 CP_6
Corso Vittorio Emanuele II, nr. 24/28 (C.F./P.iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
[.. Monza Brianza Lodi nr. ), rappresentata dalla mandataria (anche P.IVA_6 Parte_5
), con sede legale in Bologna, Via Castiglione nr. 8 (C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese Pt_6 di Bologna nr. ), in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_7
Avv.ti Francesco Bordiga del Foro di Milano (C.F.: e Giuseppe Xerri del Foro C.F._6 di Agrigento (C.F.: ), domicilio eletto presso l'indirizzo di posta: C.F._7
Email_2
intervenuta
CONCLUSIONI
come in atti, e verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, parte attrice citava la Controparte_1
e (e per quest'ultima, quale mandataria, la
[...] Controparte_7 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare Controparte_8
e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nell'esecuzione immobiliare n. 73/2003 R.G.E. del Tribunale di MP Pausania – Sezione distaccata di Olbia e quelle di cui alla sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia nr. 210/03, con la quale è stato deciso il procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R., ovvero – in subordine e salvo gravame – la inopponibilità nei confronti del creditore procedente, di quelli
pagina 2 di 13 intervenuti nell'esecuzione, dell'acquirente e dell'assegnatario, in virtù dei principi stabiliti dagli artt.
2912 e 2929 c.c., della confisca disposta con la predetta sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03 e di ogni provvedimento ivi richiamato, in quanto non trascritti e
l'insussistenza di qualsivoglia collegamento, sia nella fase istruttoria della concessione del mutuo che al momento della relativa erogazione, tra la posizione delle banche mutuanti e la commissione del fatto-reato di cui alla precitata sentenza;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 73/2003 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, in accoglimento delle proposte opposizioni, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 ed in data 27 ottobre 2010; C) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 73/2003 R.G.E. quanto meno con riferimento ai terreni censiti nel N.C.T. del Comune di al foglio 16 particelle 645, 653 e 654, in conseguenza CP_5 dell'inopponibilità della confisca disposta con la ridetta sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03 e di ogni provvedimento ivi richiamato, in quanto non trascritti e, conseguentemente, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 ed in data 27 ottobre 2010 per quanto di ragione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che, con contratto condizionato del 12 dicembre 1997 (rep. n. 31295; racc. n. 20330) e successivo atto di erogazione e quietanza del 6 febbraio 1998 (rep. n. 31704; racc. n. 20478), il Controparte_9
e la concedevano alla un mutuo, per la
[...] CP_10 Pt_7 Controparte_1 CP_1 somma di ₤ 19.860.000.000 (pari ad € 10.256.834,02), parzialmente erogata per ₤ 6.500.000.000 (pari ad € 3.356.969,84), ammortizzabile secondo le indicazioni di cui ai predetti atti;
- che, a garanzia del mutuo, in data 13 dicembre 1997 venivano iscritte ipoteche, in pari grado, in favore degli istituti finanziatori, ed a carico della mutuataria, sull'immobile consistente in terreno edificabile di 38.280 mq catastali, presso il quale era in corso di riqualificazione ed ampliamento un complesso turistico-alberghiero denominato “Centro Vacanze Terrata”, sito in Comune di CP_5
località Terrata-Cala Sassari, formato da nr. 14 corpi di fabbrica, di cui 10 composti da
[...] nr. 2 edifici, e nr. 4 composti da nr. 1 edificio, area distinta al N.C.T. al foglio 116 particelle 645, 647,
648, 649, 653 e 654 di mq 38.280;
- che, stante la morosità nel pagamento delle rate del mutuo, con atto di precetto la CP_11 intimava alla il pagamento della somma di € 2.676.415,28; Parte_8
- che, stante l'esito infruttuoso della predetta intimazione di pagamento, con successivo atto di pignoramento veniva promossa l'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003 nei confronti della società debitrice;
- che, nella predetta procedura, veniva proposto intervento da parte dell'attrice, quale mandataria della cessionaria del credito originariamente vantato dalla Parte_9 CP_11
- che ed deliberavano la fusione per Parte_1 Parte_9 incorporazione della nella Parte_9 Parte_1 pagina 3 di 13 - che, nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, la interveniva Parte_1 altresì quale cessionaria della ex per gli ulteriori crediti di € 1.182.760,22, quale Controparte_12 esposizione del conto corrente n. 5694337, ed € 965.764,80, quale esposizione del mutuo fondiario concesso alla garantito da ipoteca volontaria su immobile in di Parte_10 CP_5 proprietà della mutuataria, crediti rispetto ai quali ai quali era stato proposto intervento dalla predetta
Pt_2
- che, con ordinanza del 5 ottobre 2010, il G.E. dichiarava l'improseguibilità dell'azione esecutiva, stante la confisca dei beni pignorati, devoluti al patrimonio indisponibile del Comune di CP_5
- che, avverso tale provvedimento, veniva proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla
[...]
mandataria della intervenuta quale cessionaria della Parte_1 Parte_9 creditrice (ora ; CP_11 Controparte_13
- che, con ordinanza del 27 ottobre 2010, il G.E. rigettava l'opposizione, ritenendo pacifica l'acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile del Controparte_5
- che, avverso il predetto provvedimento, veniva proposta istanza ex art. 487 c.p.c., e contestuale opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che, con ordinanza del 15 maggio 2012, all'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, il G.E. rigettava l'istanza di revoca delle impugnate ordinanze, disponendo l'introduzione del giudizio di merito, per cui l'odierna attrice introduceva il presente giudizio, sussistendo l'interesse ad ottenere pronuncia acclarante la legittimità dell'azione esecutiva svolta, stante la (ritenuta) non coincidenza dei dati catastali tra le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, e quelle indicate nella sentenza del
Tribunale di MP Pausania – Sezione distaccata di Olbia nr. 210/03, con cui veniva deciso il procedimento penale nr. 2041/97 R.G.N.R., e disposta confisca sui beni indicati nel predetto provvedimento, nonché la mancata trascrizione, fino al 15 ottobre 2010, del provvedimento di confisca inerente agli immobili pignorati, inopponibile al creditore procedente.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio Controparte_14
nella sua qualità di mandataria della chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_7 delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nella esecuzione n. 73/03 e quelle di cui alla sentenza di confisca del Tribunale di MP Pausania n. 210/03; - in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003 e la inopponibilità nei confronti dei creditori parti della esecuzione immobiliare n. 73/2003, dell'acquirente e dell'assegnatario, della confisca disposta con la sentenza del Tribunale di MP Pausania n. 210/2003, anche non essendovi alcun collegamento tra la concessione del finanziamento descritto ed i reati descritti in detta sentenza;
- per l'effetto, revocare le ordinanze pronunciate in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, confermate con l'ordinanza del G.E. del 15 maggio 2012, - in subordine, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003 e la inopponibilità nei confronti dei creditori parti della esecuzione immobiliare n. 73/2003, dell'acquirente e dell'assegnatario, quantomeno con riferimento pagina 4 di 13 ai terreni censiti al NCT del Comune di al Fg 16 p.lle 645, 653 e 654, della confisca CP_5 disposta con la sentenza del Tribunale di MP Pausania n. 210/2003, anche non essendovi alcun collegamento tra la concessione del finanziamento descritto ed i reati descritti in detta sentenza e revocare, conseguentemente, le ordinanze pronunciate in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, confermate con l'ordinanza del G.E. del 15 maggio 2012; - con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Nelle proprie difese, la predetta società rilevava:
- che la tramite la mandataria interveniva Controparte_7 Controparte_15 nell'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato in via ipotecaria, per l'importo di € 2.682.426,03 (oltre accessori), in forza dei titoli indicati in atti;
- che, con una prima ordinanza del 5 ottobre 2010, il G.E. dichiarava l'improseguibilità dell'azione esecutiva, ritenendo che i beni pignorati fossero oggetto di confisca disposta da sentenza della Corte
d'Appello di AG dell'11 novembre 2004, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza nr.
6396/2007;
- che, avverso tale provvedimento, la proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., Controparte_7 rigettata dal G.E. con provvedimento del 2 novembre 2010, previa qualificazione della predetta istanza come richiesta di revoca al G.E., non come opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che, avverso tale provvedimento, la predetta società, analogamente a quanto svolto da parte attrice, proponeva ulteriore ricorso ex art. 617 c.p.c. e, in subordine, istanza ex art. 487 c.p.c. per la revoca del provvedimento del G.E.;
- che, con provvedimento del 15 maggio 2012, il G.E., ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'ordinanza di improseguibilità dell'azione esecutiva, assegnava termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che, preliminarmente, sussisteva la legittimazione ad agire della quale CP_7 Controparte_7 cessionaria, da parte della cedente di tutti i crediti classificati a sofferenza Controparte_15 dalla alla data del 30 novembre 2002; CP_10
- nel merito, la non coincidenza del bene confiscato con quello ipotecato dalla medesima, oggetto di azione esecutiva nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, e la mancata trascrizione, sui predetti beni, del provvedimento di confisca disposto dall'intestato Tribunale con sentenza nr. 210/03, con conseguente inopponibilità del predetto nei confronti dei creditori parti dell'esecuzione immobiliare nr. 73/2003, nonché dell'acquirente e dell'assegnatario dei beni.
All'udienza del 21 dicembre 2012, il Giudice dichiarava la contumacia della Controparte_1
e disponeva la prosecuzione del giudizio.
[...]
Con ordinanza del 17 aprile 2014, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di stante la pacifica acquisizione dei beni oggetto di pignoramento al CP_5 patrimonio indisponibile del predetto Comune. pagina 5 di 13 Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) nel merito: accertare e dichiarare infondato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio di controparte rigettando tutte le domande in esso proposte;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nelle proprie difese, il rilevava: CP_5
- preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, per non avere quest'ultima acquistato, né ha acquisito, il possesso del compendio immobiliare per cui è causa, con conseguente difetto di legittimazione a contestare la legittimità dell'ordinanza del G.E. che disponeva l'improseguibilità dell'esecuzione immobiliare;
- nel merito, l'avvenuta acquisizione, al patrimonio indisponibile del del Controparte_5 complesso turistico in località Terrata che, pertanto, ai sensi dell'art. 828 c.c., non poteva essere sottratto alla rispettiva destinazione, se non con una pronuncia del Giudice Penale, acclarante il venir meno delle condizioni legittimanti la confisca disposta nel 2003.
All'udienza del 3 luglio 2015, il Giudice disponeva procedersi a CTU, formulando il seguente quesito:
“1) Chiarisca se le unità immobiliari assoggettate a pignoramento nell'ambito del proc. 73/03 Esec. corrispondono a quelli di cui alla confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania, sezione distaccata di Olbia, con sentenza n. 210/2003; 2) Con quant'altro utile ai fini del procedimento”.
Con nota di deposito del 25 luglio 2018, parte attrice rilevava che la ed altri Parte_10 depositavano, presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il ricorso n. 34163/2007, avverso la confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania (Sezione Distaccata di Olbia) con sentenza nr.
210/03, pronunciata nel procedimento penale iscritto al n. 2041/97 R.G.N.R., poi confermata dalle successive decisioni della Corte D'Appello di AG (Sezione Distaccata di Sassari) nr. 369/04 e della Corte di Cassazione nr. 6396/07, e che la Grande Camera presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza del 28 giugno 2018, si pronunciava nei seguenti termini: 7a) “vi è stata violazione dell'articolo 7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti”; 7b) “non vi è stata violazione dell'articolo 7 per quanto riguarda il ricorrente persona fisica”; 7c) “vi è stata una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1
(protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti”.
Il procedimento subiva diversi rinvii, dapprima per valutare l'incidenza della sentenza emessa dalla
Grande Camera, poi per esigenze di riorganizzazione dell'Ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022. pagina 6 di 13 Con atto di costituzione ed intervento depositato il 19 dicembre 2023, si costituiva nel presente giudizio, quale cessionaria del credito di parte attrice, la (e Controparte_6 per essa, quale mandataria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva iscritta al n. 73/2003 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, in accoglimento delle proposte opposizioni, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 e in data 27 ottobre 2010; accertare e dichiarare che la causa di improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al n. 73/2003 R.G.E dell'intestato Tribunale
è venuta meno in ragione della pronuncia della Grande Camera presso della Corte di Giustizia recepita dall'ordinanza emessa dal Tribunale di MP Pausania in data 21.12.2019”.
All'udienza del 25 settembre 2024, le parti presenti precisavano le rispettive conclusioni, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Occorre, brevemente, richiamare i fatti principali che hanno dato determinato l'introduzione del presente giudizio, al fine di delineare, in modo puntuale, il tema d'indagine, e l'oggetto della presente opposizione.
Dalla documentazione in atti si riscontra che, con contratto condizionato del 12 dicembre 1997 (rep. n.
31295; racc. n. 20330), e successivo atto di erogazione e quietanza del 6 febbraio 1998 (rep. n. 31704; racc. n. 20478), ed hanno concesso un mutuo alla Controparte_9 CP_10 [...]
per la somma di ₤ 19.860.000.000 (pari ad € 10.256.834,02), parzialmente Controparte_1 erogata per ₤ 6.500.000.000 (pari ad € 3.356.969,84). A garanzia del predetto, le parti hanno stipulato, in favore degli istituti finanziatori, ed a carico della mutuataria, l'iscrizione di ipoteche in pari grado, per gli importi indicati nel contratto richiamato, sul terreno edificabile descritto in atti, distinto al
N.C.T. al foglio 116 particelle 645, 647, 648, 649, 653 e 654, sito nel Comune di presso CP_5 il quale era in corso di riqualificazione ed ampliamento un complesso turistico-alberghiero denominato
“Centro Vacanze Terrata”.
Stante la morosità della società debitrice nel pagamento delle rate del mutuo, è stata introdotta la procedura esecutiva N.R.G.E. 73/2003, nella quale è intervenuta la Parte_1
quale mandataria della (successivamente incorporata nella
[...] Parte_9 [...]
, cessionaria del credito originariamente in titolarità della Parte_1 CP_11
pagina 7 di 13 Nel predetto procedimento, la ha svolto intervento altresì Parte_1 quale cessionaria della ex per gli ulteriori crediti di € 1.182.760,22, quale Controparte_12 esposizione del conto corrente nr. 5694337, ed € 965.764,80, quale esposizione del mutuo fondiario concesso alla garantito da ipoteca volontaria su immobile sito in Parte_10 CP_5 di proprietà della mutuataria, per i quali era stato già stato proposto intervento dalla predetta Pt_2
Nel procedimento N.R.G.E. 73/2003 è intervenuta anche la tramite la Controparte_7 mandataria dell'epoca per i titoli indicati ed allegati alla comparsa di Controparte_15 costituzione nel presente giudizio.
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Giudice dell'Esecuzione, rilevato che i beni oggetto di pignoramento erano stati sottoposti a confisca, e devoluti al patrimonio indisponibile del Comune di ha respinto l'istanza di vendita, e dichiarato l'improseguibilità del processo di CP_5 esecuzione immobiliare per cui è causa.
Avverso il predetto provvedimento, parte attrice (quale mandataria della Parte_9 intervenuta quale cessionaria della creditrice (ora ) CP_11 Controparte_13 ha proposto opposizione, ex art. 617 c.p.c..
Con ordinanza del 27 ottobre 2010 il G.E., qualificando la predetta istanza come richiesta di revoca al
G.E., e non come opposizione ex art. 617 c.p.c., ne ha disposto il rigetto, ritenuta pacifica Co l'acquisizione dei beni per cui è causa al patrimonio indisponibile del Comune CP_5
Analoga sorte ha subito il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza del 5 ottobre 2010 da
[...]
rigettato dal G.E. con ordinanza del 2 novembre 2010, che riporta motivazione identica Controparte_7
a quella del 27 ottobre 2010.
Avverso i richiamati provvedimenti, entrambe e Parte_1 Parte_1 [...] hanno proposto istanze ex art. 487 c.p.c. ed opposizioni ex art. 617 c.p.c.. Controparte_7
Con successiva ordinanza del 15 maggio 2012, il G.E., all'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, ha rigettato le predette richieste, dichiarando l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordinanza del 5 ottobre 2010, e disponendo l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione per cui è causa.
Da tali fatti ha avuto origine il presente giudizio che, pertanto, ha quale oggetto le ordinanze del G.E. del 5 ottobre 2010, del 27 ottobre 2010 e del 2 novembre 2010, emesse nel procedimento N.R.G.E.
73/2003.
Come già esposto in premessa ha chiesto, in via principale Parte_1
“Accertare e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nell'esecuzione immobiliare n. 73/2003 R.G.E. del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia e quelle di cui alla sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03, con la quale è stato deciso il procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R.”.
Orbene, parte attrice ha dedotto l'errore del Giudice dell'Esecuzione nel momento in cui, con le ordinanze del 5 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2010, ha ritenuto la coincidenza dei beni oggetto di pignoramento con quelli per i quali il Tribunale di MP Pausania, con sentenza nr. 201/2003 pagina 8 di 13 pronunciata all'esito del procedimento penale iscritto al n. 2041/97 R.G.N.R. (confermata in appello con sentenza n. 369/2004, ed in Cassazione con sentenza n. 6396/2007) ha disposto “la confisca dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione del 13.08.1992 e delle opere su essi realizzate, posti sotto sequestro con decreto emesso il 20.11.1997, e la loro acquisizione al patrimonio indisponibile del
. Controparte_5
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, i terreni per i quali è stata presentata domanda al
Comune di per la lottizzazione ad esclusivo scopo alberghiero ricettivo, catastalmente CP_5 individuati con i mappali nr. 183, 191, 97, 37, 362, 190 e 358 del foglio 16, non coincidono con quelli oggetto dell'espropriazione forzata, censiti in catasto al foglio 16, mappali 645, 647, 648, 649, 653 e
654.
Le medesime argomentazioni si riscontrano nella difesa del Controparte_14
(quale mandataria della , la quale ha rilevato che “la convenzione a suo tempo Controparte_7 stipulata con il indica come oggetto di lottizzazione delle aree (poi confiscate) Controparte_5 totalmente diverse dai terreni oggetto della espropriazione n. 73/03”. Pertanto, anch'essa ha chiesto, in via principale, di accertare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad esecuzione forzata nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, e quelle di cui alla confisca disposta con sentenza del
Tribunale di MP Pausania nr. 210/03.
Occorre trattare tali questioni, non essendo le predette domande oggetto di espressa rinuncia da parte delle parti costituite.
Già dalle risultanze della CTU svolta nella procedura esecutiva immobiliare nr. 73/2003, demandata all'Architetto è emerso che “tutti i mappali pignorati ricadono all'interno Testimone_1 dell'area complessivamente oggetto della sentenza di confisca, in quanto venuti meno i vincoli della deroga concessa per lottizzazione “Residenza Turistica Alberghiera”. È l'intera lottizzazione a risultare abusiva e non già solo una parte di essa”.
I medesimi risultati si sono ottenuti anche all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, nell'ambito della quale il CTU Geom. ha chiarito che “Avendo esaminato con cura la Persona_1 storia dei mappali 645,647,648,649,653 e 654 del Foglio 16 citati nell'esecuzione immobiliare n°
73/2003, si evince, dalle carte catastali che tali mappali provengono rispettivamente da: MAPPALE
645: deriva dalla soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali CP_5 storiche); MAPPALE 647: deriva dalla soppressione del Mappale 97 a seguito di frazionamento del
06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal
08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 CP_5
– visure catastali storiche); MAPPALE 648: deriva dalla soppressione del Mappale 97 a seguito di frazionamento del 06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del
23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di CP_5
(vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche); MAPPALE 649: deriva dalla soppressione del
[...] pagina 9 di 13 Mappale 97 a seguito di frazionamento del 06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione
Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al
Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche); MAPPALE 653: deriva dalla CP_5 soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 e successivo frazionamento del 28.06.1995 n° 2846.1/1995 con il quale viene soppresso il Mappale 643 e nasce il mappale 653. Tale mappale è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal
08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 CP_5
– visure catastali storiche); MAPPALE 654: deriva dalla soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 e successivo frazionamento del 28.06.1995 n° 2846.1/1995 con il quale viene soppresso il Mappale 643 e nasce il mappale 654. Tale mappale è stato oggetto di
Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di
Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche). Relativamente al CP_5 mappale 645 del Foglio 16 del Comune di occorre precisare che tale mappale è stato CP_5 soppresso in seguito a frazionamento n° 63.1/1997 del 18.01.1997 (vedasi Allegato 3.1 – visure catastali storiche e allegato 6 – mappa catastale all'attualità)”.
Ciò premesso e specificato, il CTU ha chiarito che “I terreni riportati all'interno della convenzione di
Lottizzazione del 13.08.1992, contraddistinti in Catasto al Foglio 16 Mappali 188 – 191 – 97 – 37 –
362 – 190 – 358 del Comune di (Censuario di Olbia), meglio individuati nella CP_5 planimetria catastale allegata alla convenzione medesima sotto la lettera “C” (vedasi Allegato 4), individuano nei mappali 97 e 37 gli stessi mappali che in seguito alle variazioni catastali di cui al punto precedente, hanno generato i mappali presenti all'interno della esecuzione immobiliare n°
73/2003”.
A conclusione dei propri accertamenti, il CTU ha dato riscontro al quesito formulato dal Giudice nei seguenti termini: “le unità immobiliari assoggettate a pignoramento nell'ambito del proc. 73/03 esec. corrispondono o, meglio, fanno parte di quelli indicati nella confisca disposta dal Tribunale di MP
Pausania, sezione distaccata di Olbia, con sentenza n° 210/2003”; a chiarimento di quanto dedotto, il
CTU ha allegato planimetria indicativa della sovrapposizione dei mappali originari, di cui alla convenzione di Lottizzazione del 13 agosto 1992, con i nuovi mappali generati, ed indicati nell'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003.
Pertanto, si ritiene accertato che i beni oggetto di pignoramento immobiliare nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003 fanno parte di quelli indicati nella confisca disposta con sentenza nr. 210/2003 dal
Tribunale di MP Pausania.
Dunque, all'epoca dei fatti, correttamente il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato la procedura esecutiva improseguibile, per effetto della predetta confisca, e dell'acquisizione dei beni per cui è causa al patrimonio indisponibile del Controparte_5
È necessario, tuttavia, dare conto di ulteriori fatti che si sono verificati nel corso del presente giudizio, allegati dalle parti, e rilevanti al punto tale da determinare l'esito dell'intero procedimento per cui è causa. pagina 10 di 13 In particolare, parte attrice ha allegato che ed Parte_10 Controparte_1
(insieme ad altri), hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con ricorso n. 34163/2007, avverso la confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania (Sezione Distaccata di Olbia) con sentenza nr. 210/03, pronunciata nel procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R., trascritta presso la
Cons. RR. II. di MP Pausania in data 20 marzo 2009 al n. 2058 di formalità, poi confermata dalle successive decisioni della Corte D'Appello di AG (Sezione Distaccata di Sassari), n. 369/04, e della Corte di Cassazione, n. 6396/07.
Ebbene, come esposto in premessa, all'esito del predetto procedimento, la Grande Camera, con sentenza del 28 giugno 2018, si è pronunciata nei seguenti termini: “Vi è stata violazione dell'articolo
7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti (…) Vi è stata una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti”, rilevando altresì che “Nel caso in questione, le società CP_16
e non erano parti di procedimenti di Controparte_1 Parte_10 CP_17 alcun tipo”, e che “In conclusione, tenuto conto del principio secondo cui una persona non può essere punita per un atto che impegna la responsabilità penale di un altro, un provvedimento di confisca applicato, come nel caso di specie, a persone fisiche o giuridiche che non sono parti del procedimento,
è incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione”.
Per effetto di tale pronuncia, e recependo i principi espressi e richiamati dalla Grande Camera presso la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Giudice Penale presso il Tribunale di MP Pausania, con ordinanza del 21 dicembre 2019, ha disposto quanto segue: “revoca la confisca disposta dall'intestato
Tribunale con sentenza n. 210/2003 e, per l'effetto, dispone la conseguente restituzione dei singoli beni sottoposti alla predetta misura ai rispettivi legittimi proprietari”.
Tale fatto sopravvenuto è certamente rilevante, e deve essere valutato ai fini della decisione, benché verificatosi dopo le preclusioni di cui alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., e memorie ex 183 c.p.c., comma 6, c.p.c., ma comunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 25 settembre 2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Del resto, un sistema di preclusioni come quello che caratterizza il Codice Civile non può influenzare l'individuazione del fatto sopravvenuto (come anche il rilievo dello “ius superveniens”). Se così non fosse, si dovrebbe fissare il referente temporale del giudicato all'udienza ex art. 183 c.p.c. o, tutt'al più, entro i termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., esponendosi al rischio di adottare una decisione “inutiliter data”, che interviene a realtà sostanziale mutata.
Pertanto, la deduzione di un nuovo fatto rilevante può essere fatta valere dalla parte, previa modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni come, di fatto, è avvenuto nel caso di specie.
D'altra parte, è pacifica la permanenza e l'attualità dell'interesse dei creditori, e degli attuali cessionari dei crediti per cui è causa, ad ottenere una pronuncia che abbia come effetto la rimozione dei provvedimenti del G.E. che hanno disposto l'improseguibilità dell'azione esecutiva di cui al N.R.G.E.
73/2003.
pagina 11 di 13 Per tutto quanto sopra esposto, è evidente che la pronuncia della Grande Camera, che ha riconosciuto il contrasto del provvedimento di confisca con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la successiva ordinanza con la quale il Giudice Penale presso l'intestato Tribunale, adeguandosi ai principi espressi dalle Corti di Giustizia Sovranazionali, ha disposto la revoca della confisca di cui alla sentenza nr. 210/2003, con conseguente restituzione dei singoli beni ai rispettivi legittimi proprietari, determinano il venir meno del presupposto stesso delle ordinanze con cui il G.E. ha dichiarato (e successivamente confermato), l'improseguibilità dell'azione esecutiva: ovvero la sottoposizione a confisca dei beni pignorati, e l'acquisizione degli stessi al patrimonio indisponibile del
Controparte_5
La carenza sopravvenuta di tale presupposto determina l'invalidità delle ordinanze del Giudice dell'Esecuzione, emesse il 5 ottobre 2010, il 27 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003, che devono essere revocate.
Si ritiene accertato, pertanto, il diritto dei creditori a proseguire nella procedura N.R.G.E. 73/2003, stante il venir meno della causa di improseguibilità rilevata dal G.E..
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Stante l'esito complessivo del presente giudizio, definito sulla base del rilevato “fatto sopravvenuto” in seguito alla pronuncia della Grande Camera, ed ai successivi provvedimenti adottati dal Giudice
Penale, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Con riferimento alle spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2016, si ritiene di aderire al principio di recente espresso dalla Corte di Cassazione che, con Ordinanza del 20 ottobre
2021, nr. 29127, ha affermato che il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio deve essere posto a carico di tutte le parti coinvolte, essendo lo stesso un ausiliario del Giudice, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che i beni oggetto di pignoramento nell'ambito del procedimento N.R.G.E. 73/2003 fanno parte di quelli (che erano) indicati nella confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania, Sezione distaccata di Olbia, con sentenza nr. 210/2003;
pagina 12 di 13
ACCERTA che la causa di improseguibilità dell'azione esecutiva rilevata dal G.E. nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003 presso l'intestato Tribunale è venuta meno, per i motivi di cui in parte motiva e, per l'effetto;
REVOCA le ordinanze del G.E. del 5 ottobre 2010, del 27 ottobre 2010 e del 2 novembre 2010, pronunciate nel procedimento N.R.G.E. 73/2003;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2016.
MP Pausania, 16 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200744/2012, promossa da:
(già ora , con sede Parte_1 Parte_2 Parte_3 in Verona, Piazzetta Monte nr. 1 (p. IVA nr. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.: ) e C.F._1 dall'Avv. Carmine Picone (C.F. - fax 06/37350042 – PEC: C.F._2
); Email_1
attore
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Via Barberini nr. 3/A – B (c/o ; Controparte_2
con sede in Verona, Piazza Nogara nr. 2 (p. IVA Controparte_3
), nella qualità di mandataria di con sede in Milano, Via P.IVA_3 CP_4 Parte_4
Santa Maria Valle nr. 1/A (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani (C.F.: ) del Foro di Roma, C.F._3
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mancaleoni (C.F.:
, in Sassari, Via Roma nr. 77; C.F._4 convenuti
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Controparte_5 CP_5
Libertà nr. 74 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Comita Ragnedda (C.F.: P.IVA_5
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale C.F._5
Costa Smeralda nr. 41;
litisconsorte chiamato
(anche “ ”), con sede legale in Milano, Controparte_6 CP_6
Corso Vittorio Emanuele II, nr. 24/28 (C.F./P.iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
[.. Monza Brianza Lodi nr. ), rappresentata dalla mandataria (anche P.IVA_6 Parte_5
), con sede legale in Bologna, Via Castiglione nr. 8 (C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese Pt_6 di Bologna nr. ), in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_7
Avv.ti Francesco Bordiga del Foro di Milano (C.F.: e Giuseppe Xerri del Foro C.F._6 di Agrigento (C.F.: ), domicilio eletto presso l'indirizzo di posta: C.F._7
Email_2
intervenuta
CONCLUSIONI
come in atti, e verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, parte attrice citava la Controparte_1
e (e per quest'ultima, quale mandataria, la
[...] Controparte_7 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare Controparte_8
e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nell'esecuzione immobiliare n. 73/2003 R.G.E. del Tribunale di MP Pausania – Sezione distaccata di Olbia e quelle di cui alla sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia nr. 210/03, con la quale è stato deciso il procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R., ovvero – in subordine e salvo gravame – la inopponibilità nei confronti del creditore procedente, di quelli
pagina 2 di 13 intervenuti nell'esecuzione, dell'acquirente e dell'assegnatario, in virtù dei principi stabiliti dagli artt.
2912 e 2929 c.c., della confisca disposta con la predetta sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03 e di ogni provvedimento ivi richiamato, in quanto non trascritti e
l'insussistenza di qualsivoglia collegamento, sia nella fase istruttoria della concessione del mutuo che al momento della relativa erogazione, tra la posizione delle banche mutuanti e la commissione del fatto-reato di cui alla precitata sentenza;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 73/2003 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, in accoglimento delle proposte opposizioni, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 ed in data 27 ottobre 2010; C) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 73/2003 R.G.E. quanto meno con riferimento ai terreni censiti nel N.C.T. del Comune di al foglio 16 particelle 645, 653 e 654, in conseguenza CP_5 dell'inopponibilità della confisca disposta con la ridetta sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03 e di ogni provvedimento ivi richiamato, in quanto non trascritti e, conseguentemente, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 ed in data 27 ottobre 2010 per quanto di ragione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che, con contratto condizionato del 12 dicembre 1997 (rep. n. 31295; racc. n. 20330) e successivo atto di erogazione e quietanza del 6 febbraio 1998 (rep. n. 31704; racc. n. 20478), il Controparte_9
e la concedevano alla un mutuo, per la
[...] CP_10 Pt_7 Controparte_1 CP_1 somma di ₤ 19.860.000.000 (pari ad € 10.256.834,02), parzialmente erogata per ₤ 6.500.000.000 (pari ad € 3.356.969,84), ammortizzabile secondo le indicazioni di cui ai predetti atti;
- che, a garanzia del mutuo, in data 13 dicembre 1997 venivano iscritte ipoteche, in pari grado, in favore degli istituti finanziatori, ed a carico della mutuataria, sull'immobile consistente in terreno edificabile di 38.280 mq catastali, presso il quale era in corso di riqualificazione ed ampliamento un complesso turistico-alberghiero denominato “Centro Vacanze Terrata”, sito in Comune di CP_5
località Terrata-Cala Sassari, formato da nr. 14 corpi di fabbrica, di cui 10 composti da
[...] nr. 2 edifici, e nr. 4 composti da nr. 1 edificio, area distinta al N.C.T. al foglio 116 particelle 645, 647,
648, 649, 653 e 654 di mq 38.280;
- che, stante la morosità nel pagamento delle rate del mutuo, con atto di precetto la CP_11 intimava alla il pagamento della somma di € 2.676.415,28; Parte_8
- che, stante l'esito infruttuoso della predetta intimazione di pagamento, con successivo atto di pignoramento veniva promossa l'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003 nei confronti della società debitrice;
- che, nella predetta procedura, veniva proposto intervento da parte dell'attrice, quale mandataria della cessionaria del credito originariamente vantato dalla Parte_9 CP_11
- che ed deliberavano la fusione per Parte_1 Parte_9 incorporazione della nella Parte_9 Parte_1 pagina 3 di 13 - che, nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, la interveniva Parte_1 altresì quale cessionaria della ex per gli ulteriori crediti di € 1.182.760,22, quale Controparte_12 esposizione del conto corrente n. 5694337, ed € 965.764,80, quale esposizione del mutuo fondiario concesso alla garantito da ipoteca volontaria su immobile in di Parte_10 CP_5 proprietà della mutuataria, crediti rispetto ai quali ai quali era stato proposto intervento dalla predetta
Pt_2
- che, con ordinanza del 5 ottobre 2010, il G.E. dichiarava l'improseguibilità dell'azione esecutiva, stante la confisca dei beni pignorati, devoluti al patrimonio indisponibile del Comune di CP_5
- che, avverso tale provvedimento, veniva proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla
[...]
mandataria della intervenuta quale cessionaria della Parte_1 Parte_9 creditrice (ora ; CP_11 Controparte_13
- che, con ordinanza del 27 ottobre 2010, il G.E. rigettava l'opposizione, ritenendo pacifica l'acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile del Controparte_5
- che, avverso il predetto provvedimento, veniva proposta istanza ex art. 487 c.p.c., e contestuale opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che, con ordinanza del 15 maggio 2012, all'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, il G.E. rigettava l'istanza di revoca delle impugnate ordinanze, disponendo l'introduzione del giudizio di merito, per cui l'odierna attrice introduceva il presente giudizio, sussistendo l'interesse ad ottenere pronuncia acclarante la legittimità dell'azione esecutiva svolta, stante la (ritenuta) non coincidenza dei dati catastali tra le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, e quelle indicate nella sentenza del
Tribunale di MP Pausania – Sezione distaccata di Olbia nr. 210/03, con cui veniva deciso il procedimento penale nr. 2041/97 R.G.N.R., e disposta confisca sui beni indicati nel predetto provvedimento, nonché la mancata trascrizione, fino al 15 ottobre 2010, del provvedimento di confisca inerente agli immobili pignorati, inopponibile al creditore procedente.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio Controparte_14
nella sua qualità di mandataria della chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_7 delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nella esecuzione n. 73/03 e quelle di cui alla sentenza di confisca del Tribunale di MP Pausania n. 210/03; - in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003 e la inopponibilità nei confronti dei creditori parti della esecuzione immobiliare n. 73/2003, dell'acquirente e dell'assegnatario, della confisca disposta con la sentenza del Tribunale di MP Pausania n. 210/2003, anche non essendovi alcun collegamento tra la concessione del finanziamento descritto ed i reati descritti in detta sentenza;
- per l'effetto, revocare le ordinanze pronunciate in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, confermate con l'ordinanza del G.E. del 15 maggio 2012, - in subordine, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2003 e la inopponibilità nei confronti dei creditori parti della esecuzione immobiliare n. 73/2003, dell'acquirente e dell'assegnatario, quantomeno con riferimento pagina 4 di 13 ai terreni censiti al NCT del Comune di al Fg 16 p.lle 645, 653 e 654, della confisca CP_5 disposta con la sentenza del Tribunale di MP Pausania n. 210/2003, anche non essendovi alcun collegamento tra la concessione del finanziamento descritto ed i reati descritti in detta sentenza e revocare, conseguentemente, le ordinanze pronunciate in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, confermate con l'ordinanza del G.E. del 15 maggio 2012; - con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Nelle proprie difese, la predetta società rilevava:
- che la tramite la mandataria interveniva Controparte_7 Controparte_15 nell'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato in via ipotecaria, per l'importo di € 2.682.426,03 (oltre accessori), in forza dei titoli indicati in atti;
- che, con una prima ordinanza del 5 ottobre 2010, il G.E. dichiarava l'improseguibilità dell'azione esecutiva, ritenendo che i beni pignorati fossero oggetto di confisca disposta da sentenza della Corte
d'Appello di AG dell'11 novembre 2004, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza nr.
6396/2007;
- che, avverso tale provvedimento, la proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., Controparte_7 rigettata dal G.E. con provvedimento del 2 novembre 2010, previa qualificazione della predetta istanza come richiesta di revoca al G.E., non come opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che, avverso tale provvedimento, la predetta società, analogamente a quanto svolto da parte attrice, proponeva ulteriore ricorso ex art. 617 c.p.c. e, in subordine, istanza ex art. 487 c.p.c. per la revoca del provvedimento del G.E.;
- che, con provvedimento del 15 maggio 2012, il G.E., ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'ordinanza di improseguibilità dell'azione esecutiva, assegnava termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che, preliminarmente, sussisteva la legittimazione ad agire della quale CP_7 Controparte_7 cessionaria, da parte della cedente di tutti i crediti classificati a sofferenza Controparte_15 dalla alla data del 30 novembre 2002; CP_10
- nel merito, la non coincidenza del bene confiscato con quello ipotecato dalla medesima, oggetto di azione esecutiva nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, e la mancata trascrizione, sui predetti beni, del provvedimento di confisca disposto dall'intestato Tribunale con sentenza nr. 210/03, con conseguente inopponibilità del predetto nei confronti dei creditori parti dell'esecuzione immobiliare nr. 73/2003, nonché dell'acquirente e dell'assegnatario dei beni.
All'udienza del 21 dicembre 2012, il Giudice dichiarava la contumacia della Controparte_1
e disponeva la prosecuzione del giudizio.
[...]
Con ordinanza del 17 aprile 2014, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di stante la pacifica acquisizione dei beni oggetto di pignoramento al CP_5 patrimonio indisponibile del predetto Comune. pagina 5 di 13 Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) nel merito: accertare e dichiarare infondato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio di controparte rigettando tutte le domande in esso proposte;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nelle proprie difese, il rilevava: CP_5
- preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, per non avere quest'ultima acquistato, né ha acquisito, il possesso del compendio immobiliare per cui è causa, con conseguente difetto di legittimazione a contestare la legittimità dell'ordinanza del G.E. che disponeva l'improseguibilità dell'esecuzione immobiliare;
- nel merito, l'avvenuta acquisizione, al patrimonio indisponibile del del Controparte_5 complesso turistico in località Terrata che, pertanto, ai sensi dell'art. 828 c.c., non poteva essere sottratto alla rispettiva destinazione, se non con una pronuncia del Giudice Penale, acclarante il venir meno delle condizioni legittimanti la confisca disposta nel 2003.
All'udienza del 3 luglio 2015, il Giudice disponeva procedersi a CTU, formulando il seguente quesito:
“1) Chiarisca se le unità immobiliari assoggettate a pignoramento nell'ambito del proc. 73/03 Esec. corrispondono a quelli di cui alla confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania, sezione distaccata di Olbia, con sentenza n. 210/2003; 2) Con quant'altro utile ai fini del procedimento”.
Con nota di deposito del 25 luglio 2018, parte attrice rilevava che la ed altri Parte_10 depositavano, presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il ricorso n. 34163/2007, avverso la confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania (Sezione Distaccata di Olbia) con sentenza nr.
210/03, pronunciata nel procedimento penale iscritto al n. 2041/97 R.G.N.R., poi confermata dalle successive decisioni della Corte D'Appello di AG (Sezione Distaccata di Sassari) nr. 369/04 e della Corte di Cassazione nr. 6396/07, e che la Grande Camera presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza del 28 giugno 2018, si pronunciava nei seguenti termini: 7a) “vi è stata violazione dell'articolo 7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti”; 7b) “non vi è stata violazione dell'articolo 7 per quanto riguarda il ricorrente persona fisica”; 7c) “vi è stata una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1
(protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti”.
Il procedimento subiva diversi rinvii, dapprima per valutare l'incidenza della sentenza emessa dalla
Grande Camera, poi per esigenze di riorganizzazione dell'Ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022. pagina 6 di 13 Con atto di costituzione ed intervento depositato il 19 dicembre 2023, si costituiva nel presente giudizio, quale cessionaria del credito di parte attrice, la (e Controparte_6 per essa, quale mandataria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva di cui alla procedura esecutiva iscritta al n. 73/2003 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, in accoglimento delle proposte opposizioni, revocare le ordinanze pronunciate dal G.E. in data 5 ottobre 2010 e in data 27 ottobre 2010; accertare e dichiarare che la causa di improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al n. 73/2003 R.G.E dell'intestato Tribunale
è venuta meno in ragione della pronuncia della Grande Camera presso della Corte di Giustizia recepita dall'ordinanza emessa dal Tribunale di MP Pausania in data 21.12.2019”.
All'udienza del 25 settembre 2024, le parti presenti precisavano le rispettive conclusioni, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Occorre, brevemente, richiamare i fatti principali che hanno dato determinato l'introduzione del presente giudizio, al fine di delineare, in modo puntuale, il tema d'indagine, e l'oggetto della presente opposizione.
Dalla documentazione in atti si riscontra che, con contratto condizionato del 12 dicembre 1997 (rep. n.
31295; racc. n. 20330), e successivo atto di erogazione e quietanza del 6 febbraio 1998 (rep. n. 31704; racc. n. 20478), ed hanno concesso un mutuo alla Controparte_9 CP_10 [...]
per la somma di ₤ 19.860.000.000 (pari ad € 10.256.834,02), parzialmente Controparte_1 erogata per ₤ 6.500.000.000 (pari ad € 3.356.969,84). A garanzia del predetto, le parti hanno stipulato, in favore degli istituti finanziatori, ed a carico della mutuataria, l'iscrizione di ipoteche in pari grado, per gli importi indicati nel contratto richiamato, sul terreno edificabile descritto in atti, distinto al
N.C.T. al foglio 116 particelle 645, 647, 648, 649, 653 e 654, sito nel Comune di presso CP_5 il quale era in corso di riqualificazione ed ampliamento un complesso turistico-alberghiero denominato
“Centro Vacanze Terrata”.
Stante la morosità della società debitrice nel pagamento delle rate del mutuo, è stata introdotta la procedura esecutiva N.R.G.E. 73/2003, nella quale è intervenuta la Parte_1
quale mandataria della (successivamente incorporata nella
[...] Parte_9 [...]
, cessionaria del credito originariamente in titolarità della Parte_1 CP_11
pagina 7 di 13 Nel predetto procedimento, la ha svolto intervento altresì Parte_1 quale cessionaria della ex per gli ulteriori crediti di € 1.182.760,22, quale Controparte_12 esposizione del conto corrente nr. 5694337, ed € 965.764,80, quale esposizione del mutuo fondiario concesso alla garantito da ipoteca volontaria su immobile sito in Parte_10 CP_5 di proprietà della mutuataria, per i quali era stato già stato proposto intervento dalla predetta Pt_2
Nel procedimento N.R.G.E. 73/2003 è intervenuta anche la tramite la Controparte_7 mandataria dell'epoca per i titoli indicati ed allegati alla comparsa di Controparte_15 costituzione nel presente giudizio.
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Giudice dell'Esecuzione, rilevato che i beni oggetto di pignoramento erano stati sottoposti a confisca, e devoluti al patrimonio indisponibile del Comune di ha respinto l'istanza di vendita, e dichiarato l'improseguibilità del processo di CP_5 esecuzione immobiliare per cui è causa.
Avverso il predetto provvedimento, parte attrice (quale mandataria della Parte_9 intervenuta quale cessionaria della creditrice (ora ) CP_11 Controparte_13 ha proposto opposizione, ex art. 617 c.p.c..
Con ordinanza del 27 ottobre 2010 il G.E., qualificando la predetta istanza come richiesta di revoca al
G.E., e non come opposizione ex art. 617 c.p.c., ne ha disposto il rigetto, ritenuta pacifica Co l'acquisizione dei beni per cui è causa al patrimonio indisponibile del Comune CP_5
Analoga sorte ha subito il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza del 5 ottobre 2010 da
[...]
rigettato dal G.E. con ordinanza del 2 novembre 2010, che riporta motivazione identica Controparte_7
a quella del 27 ottobre 2010.
Avverso i richiamati provvedimenti, entrambe e Parte_1 Parte_1 [...] hanno proposto istanze ex art. 487 c.p.c. ed opposizioni ex art. 617 c.p.c.. Controparte_7
Con successiva ordinanza del 15 maggio 2012, il G.E., all'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, ha rigettato le predette richieste, dichiarando l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordinanza del 5 ottobre 2010, e disponendo l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione per cui è causa.
Da tali fatti ha avuto origine il presente giudizio che, pertanto, ha quale oggetto le ordinanze del G.E. del 5 ottobre 2010, del 27 ottobre 2010 e del 2 novembre 2010, emesse nel procedimento N.R.G.E.
73/2003.
Come già esposto in premessa ha chiesto, in via principale Parte_1
“Accertare e dichiarare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad espropriazione forzata nell'esecuzione immobiliare n. 73/2003 R.G.E. del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia e quelle di cui alla sentenza del Tribunale di MP Pausania – sezione distaccata di Olbia n. 210/03, con la quale è stato deciso il procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R.”.
Orbene, parte attrice ha dedotto l'errore del Giudice dell'Esecuzione nel momento in cui, con le ordinanze del 5 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2010, ha ritenuto la coincidenza dei beni oggetto di pignoramento con quelli per i quali il Tribunale di MP Pausania, con sentenza nr. 201/2003 pagina 8 di 13 pronunciata all'esito del procedimento penale iscritto al n. 2041/97 R.G.N.R. (confermata in appello con sentenza n. 369/2004, ed in Cassazione con sentenza n. 6396/2007) ha disposto “la confisca dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione del 13.08.1992 e delle opere su essi realizzate, posti sotto sequestro con decreto emesso il 20.11.1997, e la loro acquisizione al patrimonio indisponibile del
. Controparte_5
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, i terreni per i quali è stata presentata domanda al
Comune di per la lottizzazione ad esclusivo scopo alberghiero ricettivo, catastalmente CP_5 individuati con i mappali nr. 183, 191, 97, 37, 362, 190 e 358 del foglio 16, non coincidono con quelli oggetto dell'espropriazione forzata, censiti in catasto al foglio 16, mappali 645, 647, 648, 649, 653 e
654.
Le medesime argomentazioni si riscontrano nella difesa del Controparte_14
(quale mandataria della , la quale ha rilevato che “la convenzione a suo tempo Controparte_7 stipulata con il indica come oggetto di lottizzazione delle aree (poi confiscate) Controparte_5 totalmente diverse dai terreni oggetto della espropriazione n. 73/03”. Pertanto, anch'essa ha chiesto, in via principale, di accertare la non coincidenza tra le unità immobiliari assoggettate ad esecuzione forzata nel procedimento N.R.G.E. 73/2003, e quelle di cui alla confisca disposta con sentenza del
Tribunale di MP Pausania nr. 210/03.
Occorre trattare tali questioni, non essendo le predette domande oggetto di espressa rinuncia da parte delle parti costituite.
Già dalle risultanze della CTU svolta nella procedura esecutiva immobiliare nr. 73/2003, demandata all'Architetto è emerso che “tutti i mappali pignorati ricadono all'interno Testimone_1 dell'area complessivamente oggetto della sentenza di confisca, in quanto venuti meno i vincoli della deroga concessa per lottizzazione “Residenza Turistica Alberghiera”. È l'intera lottizzazione a risultare abusiva e non già solo una parte di essa”.
I medesimi risultati si sono ottenuti anche all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, nell'ambito della quale il CTU Geom. ha chiarito che “Avendo esaminato con cura la Persona_1 storia dei mappali 645,647,648,649,653 e 654 del Foglio 16 citati nell'esecuzione immobiliare n°
73/2003, si evince, dalle carte catastali che tali mappali provengono rispettivamente da: MAPPALE
645: deriva dalla soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali CP_5 storiche); MAPPALE 647: deriva dalla soppressione del Mappale 97 a seguito di frazionamento del
06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal
08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 CP_5
– visure catastali storiche); MAPPALE 648: deriva dalla soppressione del Mappale 97 a seguito di frazionamento del 06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione Territoriale del
23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di CP_5
(vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche); MAPPALE 649: deriva dalla soppressione del
[...] pagina 9 di 13 Mappale 97 a seguito di frazionamento del 06.04.1995 n° 1532.1/1995 ed è stato oggetto di Variazione
Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al
Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche); MAPPALE 653: deriva dalla CP_5 soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 e successivo frazionamento del 28.06.1995 n° 2846.1/1995 con il quale viene soppresso il Mappale 643 e nasce il mappale 653. Tale mappale è stato oggetto di Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal
08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 CP_5
– visure catastali storiche); MAPPALE 654: deriva dalla soppressione del Mappale 37 a seguito di tipo mappale del 14.03.1995 n° 686.1/1995 e successivo frazionamento del 28.06.1995 n° 2846.1/1995 con il quale viene soppresso il Mappale 643 e nasce il mappale 654. Tale mappale è stato oggetto di
Variazione Territoriale del 23.03.1979 (in atti dal 08.08.1995) che sposta il mappale dal Comune di
Olbia al Comune di (vedasi Allegato 3 – visure catastali storiche). Relativamente al CP_5 mappale 645 del Foglio 16 del Comune di occorre precisare che tale mappale è stato CP_5 soppresso in seguito a frazionamento n° 63.1/1997 del 18.01.1997 (vedasi Allegato 3.1 – visure catastali storiche e allegato 6 – mappa catastale all'attualità)”.
Ciò premesso e specificato, il CTU ha chiarito che “I terreni riportati all'interno della convenzione di
Lottizzazione del 13.08.1992, contraddistinti in Catasto al Foglio 16 Mappali 188 – 191 – 97 – 37 –
362 – 190 – 358 del Comune di (Censuario di Olbia), meglio individuati nella CP_5 planimetria catastale allegata alla convenzione medesima sotto la lettera “C” (vedasi Allegato 4), individuano nei mappali 97 e 37 gli stessi mappali che in seguito alle variazioni catastali di cui al punto precedente, hanno generato i mappali presenti all'interno della esecuzione immobiliare n°
73/2003”.
A conclusione dei propri accertamenti, il CTU ha dato riscontro al quesito formulato dal Giudice nei seguenti termini: “le unità immobiliari assoggettate a pignoramento nell'ambito del proc. 73/03 esec. corrispondono o, meglio, fanno parte di quelli indicati nella confisca disposta dal Tribunale di MP
Pausania, sezione distaccata di Olbia, con sentenza n° 210/2003”; a chiarimento di quanto dedotto, il
CTU ha allegato planimetria indicativa della sovrapposizione dei mappali originari, di cui alla convenzione di Lottizzazione del 13 agosto 1992, con i nuovi mappali generati, ed indicati nell'esecuzione immobiliare N.R.G.E. 73/2003.
Pertanto, si ritiene accertato che i beni oggetto di pignoramento immobiliare nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003 fanno parte di quelli indicati nella confisca disposta con sentenza nr. 210/2003 dal
Tribunale di MP Pausania.
Dunque, all'epoca dei fatti, correttamente il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato la procedura esecutiva improseguibile, per effetto della predetta confisca, e dell'acquisizione dei beni per cui è causa al patrimonio indisponibile del Controparte_5
È necessario, tuttavia, dare conto di ulteriori fatti che si sono verificati nel corso del presente giudizio, allegati dalle parti, e rilevanti al punto tale da determinare l'esito dell'intero procedimento per cui è causa. pagina 10 di 13 In particolare, parte attrice ha allegato che ed Parte_10 Controparte_1
(insieme ad altri), hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con ricorso n. 34163/2007, avverso la confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania (Sezione Distaccata di Olbia) con sentenza nr. 210/03, pronunciata nel procedimento penale n. 2041/97 R.G.N.R., trascritta presso la
Cons. RR. II. di MP Pausania in data 20 marzo 2009 al n. 2058 di formalità, poi confermata dalle successive decisioni della Corte D'Appello di AG (Sezione Distaccata di Sassari), n. 369/04, e della Corte di Cassazione, n. 6396/07.
Ebbene, come esposto in premessa, all'esito del predetto procedimento, la Grande Camera, con sentenza del 28 giugno 2018, si è pronunciata nei seguenti termini: “Vi è stata violazione dell'articolo
7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti (…) Vi è stata una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti”, rilevando altresì che “Nel caso in questione, le società CP_16
e non erano parti di procedimenti di Controparte_1 Parte_10 CP_17 alcun tipo”, e che “In conclusione, tenuto conto del principio secondo cui una persona non può essere punita per un atto che impegna la responsabilità penale di un altro, un provvedimento di confisca applicato, come nel caso di specie, a persone fisiche o giuridiche che non sono parti del procedimento,
è incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione”.
Per effetto di tale pronuncia, e recependo i principi espressi e richiamati dalla Grande Camera presso la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Giudice Penale presso il Tribunale di MP Pausania, con ordinanza del 21 dicembre 2019, ha disposto quanto segue: “revoca la confisca disposta dall'intestato
Tribunale con sentenza n. 210/2003 e, per l'effetto, dispone la conseguente restituzione dei singoli beni sottoposti alla predetta misura ai rispettivi legittimi proprietari”.
Tale fatto sopravvenuto è certamente rilevante, e deve essere valutato ai fini della decisione, benché verificatosi dopo le preclusioni di cui alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., e memorie ex 183 c.p.c., comma 6, c.p.c., ma comunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 25 settembre 2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Del resto, un sistema di preclusioni come quello che caratterizza il Codice Civile non può influenzare l'individuazione del fatto sopravvenuto (come anche il rilievo dello “ius superveniens”). Se così non fosse, si dovrebbe fissare il referente temporale del giudicato all'udienza ex art. 183 c.p.c. o, tutt'al più, entro i termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., esponendosi al rischio di adottare una decisione “inutiliter data”, che interviene a realtà sostanziale mutata.
Pertanto, la deduzione di un nuovo fatto rilevante può essere fatta valere dalla parte, previa modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni come, di fatto, è avvenuto nel caso di specie.
D'altra parte, è pacifica la permanenza e l'attualità dell'interesse dei creditori, e degli attuali cessionari dei crediti per cui è causa, ad ottenere una pronuncia che abbia come effetto la rimozione dei provvedimenti del G.E. che hanno disposto l'improseguibilità dell'azione esecutiva di cui al N.R.G.E.
73/2003.
pagina 11 di 13 Per tutto quanto sopra esposto, è evidente che la pronuncia della Grande Camera, che ha riconosciuto il contrasto del provvedimento di confisca con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la successiva ordinanza con la quale il Giudice Penale presso l'intestato Tribunale, adeguandosi ai principi espressi dalle Corti di Giustizia Sovranazionali, ha disposto la revoca della confisca di cui alla sentenza nr. 210/2003, con conseguente restituzione dei singoli beni ai rispettivi legittimi proprietari, determinano il venir meno del presupposto stesso delle ordinanze con cui il G.E. ha dichiarato (e successivamente confermato), l'improseguibilità dell'azione esecutiva: ovvero la sottoposizione a confisca dei beni pignorati, e l'acquisizione degli stessi al patrimonio indisponibile del
Controparte_5
La carenza sopravvenuta di tale presupposto determina l'invalidità delle ordinanze del Giudice dell'Esecuzione, emesse il 5 ottobre 2010, il 27 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003, che devono essere revocate.
Si ritiene accertato, pertanto, il diritto dei creditori a proseguire nella procedura N.R.G.E. 73/2003, stante il venir meno della causa di improseguibilità rilevata dal G.E..
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Stante l'esito complessivo del presente giudizio, definito sulla base del rilevato “fatto sopravvenuto” in seguito alla pronuncia della Grande Camera, ed ai successivi provvedimenti adottati dal Giudice
Penale, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Con riferimento alle spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2016, si ritiene di aderire al principio di recente espresso dalla Corte di Cassazione che, con Ordinanza del 20 ottobre
2021, nr. 29127, ha affermato che il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio deve essere posto a carico di tutte le parti coinvolte, essendo lo stesso un ausiliario del Giudice, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che i beni oggetto di pignoramento nell'ambito del procedimento N.R.G.E. 73/2003 fanno parte di quelli (che erano) indicati nella confisca disposta dal Tribunale di MP Pausania, Sezione distaccata di Olbia, con sentenza nr. 210/2003;
pagina 12 di 13
ACCERTA che la causa di improseguibilità dell'azione esecutiva rilevata dal G.E. nel procedimento
N.R.G.E. 73/2003 presso l'intestato Tribunale è venuta meno, per i motivi di cui in parte motiva e, per l'effetto;
REVOCA le ordinanze del G.E. del 5 ottobre 2010, del 27 ottobre 2010 e del 2 novembre 2010, pronunciate nel procedimento N.R.G.E. 73/2003;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2016.
MP Pausania, 16 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 13 di 13