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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 159/2024 r.g., promossa dai coniugi
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Mattia C.F._2
Zucchini del Foro di Bologna - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna avente ad oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono “che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nella sentenza di separazione”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale in composizione collegiale,
pagina 1 di 10 rilevato che con ricorso congiunto depositato l'8 gennaio 2024, Pt_1
e hanno formulato contestuali domande di
[...] Parte_2
separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.; osservato che con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 3 aprile 2024, il comune difensore dei ricorrenti, ferma la volontà da questi già espressa di non riconciliarsi, ha precisato le conclusioni sulla separazione, sulle quali il Collegio si è pronunciato con sentenza n. 1391/2024 resa il 10 aprile 2024, accogliendo la domanda;
rilevato che con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio;
osservato che all'udienza del 16 gennaio 2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che il Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti del 23 gennaio 2024, sicché il contradditorio deve ritenersi integro, posto che
è ormai consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v.
pagina 2 di 10 Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005, n. 10894; in tal senso anche
Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo 2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI -
1, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo
2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567,
Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065); osservato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
ritenuto che
la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 3 di 10 ritenuto che le condizioni concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
ritenuto dunque che debba trovare accoglimento la domanda congiunta dei ricorrenti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate e che si riportano in dispositivo;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P . Q . M . il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RO (Moldova) il 1° ottobre 2004 da , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
ST (Moldova) l'8 gennaio 1980, alle seguenti condizioni:
a. “i figli minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si pagina 4 di 10 troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
b. il domicilio coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sito in
Argelato (BO) alla via Galliera n. 97, interno 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnato alla moglie Parte_2
nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi. Il marito Pt_1
lascerà il domicilio coniugale non appena avrà reperito altra ed
[...]
idonea sistemazione abitativa e, comunque e in ogni caso, entro e non oltre il 01/05/2024, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
c. i figli minori staranno con ognuno dei genitori, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 18.00) alla domenica sera (ore
22.30). Nel corso della settimana i figli potranno stare col padre tutte le volte che vorranno, anche con pernotto, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi. Durante le ferie estive i figli potranno stare col padre per due settimane consecutive, previa comunicazione alla madre del periodo prescelto entro il primo giugno di ogni anno.
Natale, Pasqua ed ogni altra festività saranno trascorsi dai figli ad anni alterni col padre e la madre;
in specifico durante le festività natalizie i figli potranno trascorrere col padre una settimana continuativa comprendente, ad anni alterni, o il Natale o il Capodanno;
parimenti alternati con ciascun genitore, di anno in anno, la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasqua. I figli potranno continuare a frequentare i corsi post- scolastici gratuiti che attualmente già frequentano il lunedì e il giovedì
pagina 5 di 10 dalle ore 14.00 alle 16.30. I genitori prevedono che i figli possano accedere a lezioni private, anche a pagamento, qualora il rendimento scolastico lo rendesse opportuno e previo accordo sui costi, specificandosi che ad oggi il solo figlio ha mostrato Per_2
un'insufficienza in matematica e fisica nel primo trimestre del primo anno di superiori, usufruendo di lezioni private. I figli continueranno a frequentare gli sport praticati e/o quelli che vorranno praticare, compatibilmente con gli impegni scolastici. attualmente Per_1
frequenta corsi di nuoto il lunedi e giovedì, dalle ore 19.00 alle 20.00 e pratica il Basket il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18.30 Per_2
alle ore 20.00, con qualche partita agonistica tra coetanei due o tre volte al mese. I figli sono autonomi nel raggiungere l'istituto scolastico ed è attualmente loro concessa un'uscita serale settimanale, in genere il sabato, con rientro massimo alle ore 24.00 se accompagnati da un adulto. Annualmente i figli trascorrono almeno un periodo settimanale di vacanza con i genitori, la scorsa estate una settimana al mare in riviera romagnola col padre;
d. dal momento in cui lascerà il domicilio coniugale e fintanto che i figli non saranno economicamente indipendenti il verserà alla moglie,
a mezzo bonifico sul conto corrente MPS intestato alla medesima, Iban
n. [...] 10357329, a titolo di mantenimento per i figli, l'importo complessivo di € 1.200,00 mensili, pari ad € 600,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di anno in anno automaticamente aggiornato secondo gli indici Istat, con calcolo della rivalutazione dal primo mese di corresponsione;
pagina 6 di 10 e. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, per il trasporto pubblico per recarsi a scuola e le prestazioni mediche (anche non coperte dal S.S.N. se necessarie ed urgenti) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione e la frequentazione universitaria e ad essa connesse, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., per spese odontoiatriche ed oculistiche, per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze o soggiorni di studio, per l'acquisto di dispositivi elettronici, strumenti musicali, per il conseguimento della patente di guida non privatistica, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore. Ogni altro aspetto qui non regolato in punto alle spese straordinarie per i figli seguirà i principi e le indicazioni di cui all'ultimo “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia” dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti
pagina 7 di 10 conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II]
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata
pagina 8 di 10 documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
f. entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
g. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non si prevede alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
h. i coniugi continueranno a pagare, per metà ognuno, il mutuo dell'immobile cointestato sito in Argelato, via Galliera n. 97, int.2;
i. esclusivamente il marito pagherà il finanziamento CP_1
per €. 53.016,65, rateo mensile €. 699,44 e ultima rata il
[...]
04/05/2029;
j. entrambi i coniugi, secondo le quote concordate di €. 500,00 il marito ed €. 200,00 la moglie, pagheranno il prestito ottenuto da di €. 28.000,00 da restituirsi con ratei mensili di €. 700,00 Parte_3
e ultimo pagamento previsto per l'aprile 2025;
pagina 9 di 10 k. esclusivamente la moglie pagherà il finanziamento n. Pt_4
69052516, per acquisto divano, di €. 3.437,00 con rate mensili di €.
95,97, ultima rata il 15/11/2025;
l. esclusivamente la moglie pagherà il finanziamento Cofidis n.
1412254, per acquisto condizionatore, di €. 3.335,00 con rate mensili di €. 164,00, ultima rata il 15/07/2025;
m. l'autovettura Ford EO tg. 9W (intestata al marito) e l'autovettura Ford Fiesta tg. FV976AH (intestata alla moglie), rimarranno nella proprietà ed esclusiva disponibilità dei rispettivi intestatari che ne affronteranno personalmente ed esclusivamente i relativi costi di utilizzo, manutenzione, riparazione, assicurazione, bollo ed ogni eventuale finanziamento relativo”;
n. “spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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