Articolo 31 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
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7 maggio 1968
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23 giugno 1969
Art. 31. (Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.370 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.900 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.640 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.300 milioni
Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sara' corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.
Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969