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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1655/2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Avino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosangela Boccia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 27.11.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio civile il 2.6.2001 nel Comune di Casale
Monferrato (AL), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2001; che dall'unione coniugale sono nati due figli (il Per_1
13.09.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 7.03.2010); che Per_2 dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione
1 di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Fissata l'udienza cartolare del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel., per la comparizione delle parti, poi rinviata all'udienza dell'1.7.2025 onde consentire alle medesime di effettuare il deposito telematico delle note di trattazione scritta nel fascicolo telematico del presente procedimento, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), sposatisi C.F._1 CP_1 C.F._2 il 2.6.2001 nel Comune di Casale Monferrato, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Casale Monferrato per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1655/2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Avino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosangela Boccia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 27.11.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio civile il 2.6.2001 nel Comune di Casale
Monferrato (AL), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2001; che dall'unione coniugale sono nati due figli (il Per_1
13.09.2001), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 7.03.2010); che Per_2 dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione
1 di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Fissata l'udienza cartolare del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel., per la comparizione delle parti, poi rinviata all'udienza dell'1.7.2025 onde consentire alle medesime di effettuare il deposito telematico delle note di trattazione scritta nel fascicolo telematico del presente procedimento, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), sposatisi C.F._1 CP_1 C.F._2 il 2.6.2001 nel Comune di Casale Monferrato, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Casale Monferrato per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
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