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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Il Consigliere delegato, dott.ssa Cinzia Caleffi, ha pronunziato il seguente DECRETO nel procedimento n. 95/2025 V.G., avente ad oggetto l'“Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo l'8.4.2025 da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Pergolesi n. 15 Porto P.IVA_1
Recanati, presso lo studio dell'avv. Mario Poeti come da procura in atti, CONTRO
, in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1
l difensore indicato in epigrafe, ha presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- in data 7.3.2012 veniva dichiarato il fallimento della società “
[...]
; Parte_2
- lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo con decreto del 29.1.2013;
- il ricorrente veniva ammesso al passivo in via chirografaria per l'importo di euro 6.496,88;
- la procedura fallimentare è chiusa con decreto del 20.11.2024;
considerato che:
dal riparto finale in data 20.2.2024 risulta che nel corso della procedura il ricorrente non ha percepito alcuna somma;
il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide, come da domanda, con la data in cui lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e, quindi, il 29.1.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di chiusura della procedura e, quindi, il 20.11.2024, per un totale di 12 anni di ritardo dovendo computare le frazioni di tempo oltre il semestre e, quindi, 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile dagli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1 L. n. 89/2001, ratione temporis applicabile, secondo cui
“il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr. Cass. Civ. n. 20354/2024; n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21), rispetto alla quale il creditore ha sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole e quindi l'entità del verosimile danno morale che ne è conseguito, l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00, senza gli aumenti di legge;
- l'indennizzo deve essere, quindi, quantificato in euro 2.400,00 (400x6);
- le spese della presente procedura in favore del ricorrente e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 147 del 2022 (cfr Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), valori minimi tenuto conto dello scaglione del valore della causa ed avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento.
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare senz l'importo di euro 2.400,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di corrispondere le cedura, liquidate in complessivi euro 237,00, oltre euro 255,28 per spese non imponibili e 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01. Sassari, 15.4.2025 Il consigliere designato dott. Cinzia Caleffi
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Pergolesi n. 15 Porto P.IVA_1
Recanati, presso lo studio dell'avv. Mario Poeti come da procura in atti, CONTRO
, in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1
l difensore indicato in epigrafe, ha presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- in data 7.3.2012 veniva dichiarato il fallimento della società “
[...]
; Parte_2
- lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo con decreto del 29.1.2013;
- il ricorrente veniva ammesso al passivo in via chirografaria per l'importo di euro 6.496,88;
- la procedura fallimentare è chiusa con decreto del 20.11.2024;
considerato che:
dal riparto finale in data 20.2.2024 risulta che nel corso della procedura il ricorrente non ha percepito alcuna somma;
il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide, come da domanda, con la data in cui lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e, quindi, il 29.1.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di chiusura della procedura e, quindi, il 20.11.2024, per un totale di 12 anni di ritardo dovendo computare le frazioni di tempo oltre il semestre e, quindi, 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile dagli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1 L. n. 89/2001, ratione temporis applicabile, secondo cui
“il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr. Cass. Civ. n. 20354/2024; n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21), rispetto alla quale il creditore ha sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole e quindi l'entità del verosimile danno morale che ne è conseguito, l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00, senza gli aumenti di legge;
- l'indennizzo deve essere, quindi, quantificato in euro 2.400,00 (400x6);
- le spese della presente procedura in favore del ricorrente e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 147 del 2022 (cfr Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), valori minimi tenuto conto dello scaglione del valore della causa ed avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento.
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare senz l'importo di euro 2.400,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di corrispondere le cedura, liquidate in complessivi euro 237,00, oltre euro 255,28 per spese non imponibili e 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01. Sassari, 15.4.2025 Il consigliere designato dott. Cinzia Caleffi