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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 69/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cattadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Santa Franca n. 19, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(codice fiscale e partita iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrari, Fabio Alfieri e Annamaria
Zara ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli 20, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come da verbale.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2023, , premesso di aver Parte_1 lavorato presso la resistente dal 18.05.1998, da Controparte_1 ultimo con la mansione di Quality agreement manager, con inquadramento al livello B1 del CCNL Industria grafica (doc. 4 ric.), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla società (già - già Controparte_1 Controparte_2 [...]
- con sede legale in Loc. Casoni di Gariga, Via Copernico 54, Controparte_3
Podenzano -PC- PEC - P.I. - C.F. Email_1 P.IVA_2
- R.E.A. PC_151706,) in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_1 ed amministratore pro tempore, per aver attuato e/o non impedito condotte vessatorie nei confronti della Signora sempre e comunque Parte_1 per non aver tutelato, sul luogo di lavoro, l'integrità fisica, psichica e la personalità morale della signora per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del ricorrente della somma di Euro € 70.116,52 o in quella maggiore o minore che il
Tribunale volesse liberamente indicare o che emergesse in corso di causa, il tutto da computarsi anche a mezzo di disponenda CTU medico e/o medico-legale. –
Accertare e condannare la società (già Controparte_1 [...]
- già - con sede legale in Loc. Casoni di Controparte_2 Controparte_3
Gariga, Via Copernico 54, Podenzano -PC- PEC - P.I. Email_1
- C.F. - R.E.A. PC-151706,) in persona del proprio P.IVA_2 P.IVA_1 legale rappresentante ed amministratore pro tempore, responsabile per il mancato corretto inquadramento di livello lavorativo, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in capo al ricorrente nell'ultimo decennio e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento a titolo di retribuzione e contribuzione della maggior somma indicata in Euro € 43.204,93 in quella maggiore o minore che il Tribunale volesse liberamente indicare, computate secondo il CCNL di riferimento (che qui si produce) ed al versamento dei conseguenti contributi previdenziali e assistenziali, il tutto da computarsi anche a mezzo di disponenda CTU tecnico estimativa in ragione delle differenze retributive e delle diverse somme rivalutate per livello occupazionale;
- con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. - Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali (…)”.
si è costituita ritualmente in giudizio, contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto le avverse pretese e domandando il rigetto del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di alcuna attività istruttoria, ha fissato udienza di discussione al 29.04.2025.
All'udienza suddetta, i difensori delle parti hanno discusso la causa;
all'esito della discussione la stessa è stata decisa come da dispositivo con riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
*
2 Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le seguenti ragioni.
In punto di diritto, va osservato in linea generale che secondo la nota definizione giurisprudenziale il "mobbing" consiste in un comportamento del datore di lavoro o del superiore gerarchico sistematico e protratto nel tempo, tenuto nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico- psichico e del complesso della sua personalità. Dunque, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, quattro sono gli elementi costitutivi dei quali deve accertarsi l'esistenza (Cfr. ex plurimis Cass. n. 1109/2020, Cass. n.
2920/2016, Cass. n. 17968/2014, Cass. n. 12048/2011, Cass. n. 3785/2009): a) una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico o dei colleghi e il pregiudizio all'integrità psico- fisica del lavoratore;
d) l'elemento soggettivo identificato nell'intento persecutorio delle condotte.
Come in più occasioni affermato dalla Corte di Cassazione, l'elemento qualificante non è rintracciabile nel giudizio di legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Parimenti, la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore (C. Cass. n. 26684/2017; C.
Cass. n. 17698/2014; C. Cass. n. 24029/2016).
Da quanto detto, appare evidente che, in applicazione degli ordinari criteri probatori previsti dall'art 2697 c.c., il lavoratore che, come la ricorrente, agisce chiedendo il ristoro dei danni subiti a causa del mobbing asseritamente subito deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie azionata, in primis la
"molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio".
Ebbene nel caso di specie non può che rilevarsi il difetto di allegazione e prova in merito a ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie azionata, con la
3 preliminare precisazione che la causa è stata decisa sulla base degli atti e dei complessivi elementi risultanti dai documenti prodotti, stante l'inammissibilità delle prove orali formulate dalla ricorrente, come dell'ordine di esibizione e dell'istanza di conferimento di incarico peritale per la quantificazione sia del danno non patrimoniale che delle differenze retributive richieste (sul punto si richiama quanto già statuito con ordinanza istruttoria del 24.08.2023).
Parte ricorrente ha dedotto che la datrice di lavoro ha posto in essere condotte non tutelanti la lavoratrice e che non hanno garantito un ambiente di lavoro sereno nonché lesive della serenità psicofisica della dipendente, e ancora denigratorie e dispettose unicamente volte ad esasperare la stessa lavoratrice affinché fosse la medesima a licenziarsi o a reagire così da cercare di ottenere un licenziamento per inadempienze della lavoratrice;
e ancora “ha reso volutamente impossibile l'ambiente di lavoro” e “ha minato la serenità psicofisica del lavoratore” (pag. 22 ricorso). Tutte le condotte datoriali avrebbero determinato gravi ripercussioni sul fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela e della sicurezza sul lavoro tanto da causarle una sindrome ansioso-depressiva da ambiente lavorativo che le avrebbe imposto un lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia (doc. 30 ric.), oltre che l'assunzione di farmaci antidepressivi
(docc. 18 e 22 ric.).
Nella prospettazione della ricorrente (se non si è male inteso, stante la confusa tecnica espositiva) la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. troverebbe fondamento e origine nella condotta omissiva datoriale del non aver impedito che altri dipendenti tenessero condotte vessatorie, denigratorie e lesive dell'integrità psicofisica della lavoratrice, oltre che nell'aver posto in essere condotte commissive, persecutorie e alienanti.
Le allegazioni della ricorrente, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, sono estremamente generiche e assertive oltre a non aver trovato alcun riscontro probatorio anche solo documentale. Le gravissime condotte datoriali non sono state minimamente dettagliate in termini di allegazione fattuale, non essendo dato comprenderne la collocazione temporale né in concreto in cosa siano effettivamente consistite le lamentate condotte persecutorie da cui sarebbe disceso ictu oculi l'animus nocendi e vessatorio del datore di lavoro.
Inoltre, le suddette allegazioni non sono state oggetto di richieste istruttorie ammissibili, in quanto i capitoli di prova “in narrativa” sono articolati in modo del tutto generico, senza alcun riferimento a fatti e a soggetti identificati, oltre che valutativi e articolati in riferimento a documenti dei quali non è stata offerta spiegazione alcuna;
quanto ai capitoli di prova indicati dai nn. 48 a 77, anch'essi sono risultati inammissibili poiché formulati in modo del tutto generico e contenenti valutazioni, come tali non demandabili a testi.
Ne deriva che non può trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma lorda di “€ 70.116,52 o in
4 quella maggiore o minore che il Tribunale volesse liberamente indicare o che emergesse in corso di causa” per “aver attuato e/o non impedito condotte vessatorie nei confronti della Signora sempre e comunque Parte_1 per non aver tutelato, sul luogo di lavoro, l'integrità fisica, psichica e la personalità morale della signora per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa”.
Neppure può essere accolta la domanda di pagamento della somma lorda di € 43.204,93 a titolo di differenze retributive “per il mancato corretto inquadramento di livello lavorativo, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in capo al ricorrente nell'ultimo decennio”.
La ricorrente, a sostegno della domanda, si è infatti limitata a dedurre che “Il lavoratore de quo è giusto che venga inquadrato nel livello “A” essendo che le mansioni di cui al CCNL di riferimento e quelle, in specie, de facto affidate alla signora impongono un ruolo di Responsabilità e piena autonomia nei Parte_1 rapporti con le società esterne (cfr. ex multis, società TRS e Ecologia s.r.l.) tali da identificare una mansione inerente un grado di autonomia elevata che attualmente risiede nel novero degli inquadramenti di livello di cui al livello “A” e più precisamente nella casistica di cui al punto 6 dell'attuale formulazione del CCNL di categoria. Tale norma testualmente riporta: “8) l'impiegato che in piena autonomia è responsabile della commessa in tutte le sue fasi curando che la stessa sia effettuata nella qualità, nella quantità, e nei tempi richiesti dal cliente con il quale mantiene i necessari contatti”. Stante quanto precede si ritiene che sulla scorta della documentazione concernente il rapporto di lavoro in oggetto, il medesimo debba più correttamente qualificarsi tra le enucleazioni di cui al livello
“A” rispetto a quello attualmente applicato di cui al livello B1. Il tutto come meglio indicato e descritto nella perizia che si produce unitamente al computo corretto delle buste paga quale doc. 24 In virtù di quanto sopra ammontano differenze retributive ancora da percepire per € 43.204,93” (cfr. pag. 20 ricorso).
Ebbene, occorre rilevare il difetto di qualsivoglia indicazione o conteggio sotteso alla quantificazione della pretesa, non demandabile perciò solo alla consulenza contabile. La perizia, infatti, ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti,
e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
5 compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza, 8 febbraio 2011, n. 3130; cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n.
3191; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. Civ., Sez. Lav., Sez. III,
6 aprile 2005; Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2003, n. 9060).
Il ricorso pertanto deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 29/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Camilla Milani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cattadori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Santa Franca n. 19, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(codice fiscale e partita iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrari, Fabio Alfieri e Annamaria
Zara ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli 20, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come da verbale.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2023, , premesso di aver Parte_1 lavorato presso la resistente dal 18.05.1998, da Controparte_1 ultimo con la mansione di Quality agreement manager, con inquadramento al livello B1 del CCNL Industria grafica (doc. 4 ric.), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alla società (già - già Controparte_1 Controparte_2 [...]
- con sede legale in Loc. Casoni di Gariga, Via Copernico 54, Controparte_3
Podenzano -PC- PEC - P.I. - C.F. Email_1 P.IVA_2
- R.E.A. PC_151706,) in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_1 ed amministratore pro tempore, per aver attuato e/o non impedito condotte vessatorie nei confronti della Signora sempre e comunque Parte_1 per non aver tutelato, sul luogo di lavoro, l'integrità fisica, psichica e la personalità morale della signora per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del ricorrente della somma di Euro € 70.116,52 o in quella maggiore o minore che il
Tribunale volesse liberamente indicare o che emergesse in corso di causa, il tutto da computarsi anche a mezzo di disponenda CTU medico e/o medico-legale. –
Accertare e condannare la società (già Controparte_1 [...]
- già - con sede legale in Loc. Casoni di Controparte_2 Controparte_3
Gariga, Via Copernico 54, Podenzano -PC- PEC - P.I. Email_1
- C.F. - R.E.A. PC-151706,) in persona del proprio P.IVA_2 P.IVA_1 legale rappresentante ed amministratore pro tempore, responsabile per il mancato corretto inquadramento di livello lavorativo, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in capo al ricorrente nell'ultimo decennio e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento a titolo di retribuzione e contribuzione della maggior somma indicata in Euro € 43.204,93 in quella maggiore o minore che il Tribunale volesse liberamente indicare, computate secondo il CCNL di riferimento (che qui si produce) ed al versamento dei conseguenti contributi previdenziali e assistenziali, il tutto da computarsi anche a mezzo di disponenda CTU tecnico estimativa in ragione delle differenze retributive e delle diverse somme rivalutate per livello occupazionale;
- con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. - Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali (…)”.
si è costituita ritualmente in giudizio, contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto le avverse pretese e domandando il rigetto del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di alcuna attività istruttoria, ha fissato udienza di discussione al 29.04.2025.
All'udienza suddetta, i difensori delle parti hanno discusso la causa;
all'esito della discussione la stessa è stata decisa come da dispositivo con riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
*
2 Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le seguenti ragioni.
In punto di diritto, va osservato in linea generale che secondo la nota definizione giurisprudenziale il "mobbing" consiste in un comportamento del datore di lavoro o del superiore gerarchico sistematico e protratto nel tempo, tenuto nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico- psichico e del complesso della sua personalità. Dunque, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, quattro sono gli elementi costitutivi dei quali deve accertarsi l'esistenza (Cfr. ex plurimis Cass. n. 1109/2020, Cass. n.
2920/2016, Cass. n. 17968/2014, Cass. n. 12048/2011, Cass. n. 3785/2009): a) una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico o dei colleghi e il pregiudizio all'integrità psico- fisica del lavoratore;
d) l'elemento soggettivo identificato nell'intento persecutorio delle condotte.
Come in più occasioni affermato dalla Corte di Cassazione, l'elemento qualificante non è rintracciabile nel giudizio di legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Parimenti, la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore (C. Cass. n. 26684/2017; C.
Cass. n. 17698/2014; C. Cass. n. 24029/2016).
Da quanto detto, appare evidente che, in applicazione degli ordinari criteri probatori previsti dall'art 2697 c.c., il lavoratore che, come la ricorrente, agisce chiedendo il ristoro dei danni subiti a causa del mobbing asseritamente subito deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie azionata, in primis la
"molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio".
Ebbene nel caso di specie non può che rilevarsi il difetto di allegazione e prova in merito a ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie azionata, con la
3 preliminare precisazione che la causa è stata decisa sulla base degli atti e dei complessivi elementi risultanti dai documenti prodotti, stante l'inammissibilità delle prove orali formulate dalla ricorrente, come dell'ordine di esibizione e dell'istanza di conferimento di incarico peritale per la quantificazione sia del danno non patrimoniale che delle differenze retributive richieste (sul punto si richiama quanto già statuito con ordinanza istruttoria del 24.08.2023).
Parte ricorrente ha dedotto che la datrice di lavoro ha posto in essere condotte non tutelanti la lavoratrice e che non hanno garantito un ambiente di lavoro sereno nonché lesive della serenità psicofisica della dipendente, e ancora denigratorie e dispettose unicamente volte ad esasperare la stessa lavoratrice affinché fosse la medesima a licenziarsi o a reagire così da cercare di ottenere un licenziamento per inadempienze della lavoratrice;
e ancora “ha reso volutamente impossibile l'ambiente di lavoro” e “ha minato la serenità psicofisica del lavoratore” (pag. 22 ricorso). Tutte le condotte datoriali avrebbero determinato gravi ripercussioni sul fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela e della sicurezza sul lavoro tanto da causarle una sindrome ansioso-depressiva da ambiente lavorativo che le avrebbe imposto un lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia (doc. 30 ric.), oltre che l'assunzione di farmaci antidepressivi
(docc. 18 e 22 ric.).
Nella prospettazione della ricorrente (se non si è male inteso, stante la confusa tecnica espositiva) la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. troverebbe fondamento e origine nella condotta omissiva datoriale del non aver impedito che altri dipendenti tenessero condotte vessatorie, denigratorie e lesive dell'integrità psicofisica della lavoratrice, oltre che nell'aver posto in essere condotte commissive, persecutorie e alienanti.
Le allegazioni della ricorrente, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, sono estremamente generiche e assertive oltre a non aver trovato alcun riscontro probatorio anche solo documentale. Le gravissime condotte datoriali non sono state minimamente dettagliate in termini di allegazione fattuale, non essendo dato comprenderne la collocazione temporale né in concreto in cosa siano effettivamente consistite le lamentate condotte persecutorie da cui sarebbe disceso ictu oculi l'animus nocendi e vessatorio del datore di lavoro.
Inoltre, le suddette allegazioni non sono state oggetto di richieste istruttorie ammissibili, in quanto i capitoli di prova “in narrativa” sono articolati in modo del tutto generico, senza alcun riferimento a fatti e a soggetti identificati, oltre che valutativi e articolati in riferimento a documenti dei quali non è stata offerta spiegazione alcuna;
quanto ai capitoli di prova indicati dai nn. 48 a 77, anch'essi sono risultati inammissibili poiché formulati in modo del tutto generico e contenenti valutazioni, come tali non demandabili a testi.
Ne deriva che non può trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma lorda di “€ 70.116,52 o in
4 quella maggiore o minore che il Tribunale volesse liberamente indicare o che emergesse in corso di causa” per “aver attuato e/o non impedito condotte vessatorie nei confronti della Signora sempre e comunque Parte_1 per non aver tutelato, sul luogo di lavoro, l'integrità fisica, psichica e la personalità morale della signora per i motivi tutti esposti in Parte_1 narrativa”.
Neppure può essere accolta la domanda di pagamento della somma lorda di € 43.204,93 a titolo di differenze retributive “per il mancato corretto inquadramento di livello lavorativo, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in capo al ricorrente nell'ultimo decennio”.
La ricorrente, a sostegno della domanda, si è infatti limitata a dedurre che “Il lavoratore de quo è giusto che venga inquadrato nel livello “A” essendo che le mansioni di cui al CCNL di riferimento e quelle, in specie, de facto affidate alla signora impongono un ruolo di Responsabilità e piena autonomia nei Parte_1 rapporti con le società esterne (cfr. ex multis, società TRS e Ecologia s.r.l.) tali da identificare una mansione inerente un grado di autonomia elevata che attualmente risiede nel novero degli inquadramenti di livello di cui al livello “A” e più precisamente nella casistica di cui al punto 6 dell'attuale formulazione del CCNL di categoria. Tale norma testualmente riporta: “8) l'impiegato che in piena autonomia è responsabile della commessa in tutte le sue fasi curando che la stessa sia effettuata nella qualità, nella quantità, e nei tempi richiesti dal cliente con il quale mantiene i necessari contatti”. Stante quanto precede si ritiene che sulla scorta della documentazione concernente il rapporto di lavoro in oggetto, il medesimo debba più correttamente qualificarsi tra le enucleazioni di cui al livello
“A” rispetto a quello attualmente applicato di cui al livello B1. Il tutto come meglio indicato e descritto nella perizia che si produce unitamente al computo corretto delle buste paga quale doc. 24 In virtù di quanto sopra ammontano differenze retributive ancora da percepire per € 43.204,93” (cfr. pag. 20 ricorso).
Ebbene, occorre rilevare il difetto di qualsivoglia indicazione o conteggio sotteso alla quantificazione della pretesa, non demandabile perciò solo alla consulenza contabile. La perizia, infatti, ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti,
e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
5 compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza, 8 febbraio 2011, n. 3130; cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n.
3191; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. Civ., Sez. Lav., Sez. III,
6 aprile 2005; Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2003, n. 9060).
Il ricorso pertanto deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 29/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Camilla Milani
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