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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 4992/2024 tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. SANTILLO MARCO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 27/11/2004 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano , ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 188 , Parte I , Serie
, dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni
pagina 2 di 5 formulate dalle parti:
1. Viene confermato l'affidamento del figlio , nato a Persona_1
Bolzano il giorno 31.05.2007, atto n. 361-II-B/2007 e
[...]
, nato a [...] il giorno 10.10.2008, atto n. 701-II- Per_2
B/2008, in forma congiunta dei genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Il SI. avrà con sé i figli a weekend alternati dal venerdì Pt_2
pomeriggio ore 17.30 fino alla domenica ore 20.
Comunque, durante la settimana, come da consuetudine già in essere, i figli e sono liberi di frequentare il di loro Per_1 Per_2
padre nei tempi e termini da concordarsi con lo stesso, secondo le di loro volontà ed eSIenze.
La frequentazione tra i genitori e i figli durante le vacanze scolastiche e le vacanze estive verranno sempre dagli stessi concordate di anno in anno.
2. Il SI. versa un contributo di mantenimento per i figli Parte_2
e - fino alla di loro sopravvenuta autonomia Per_1 Per_2
patrimoniale - di € 550 mensili complessivi, da versarsi in via anticipata alla madre entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia
Bolzano (al 75%), prima rivalutazione dicembre 2025.
3. I genitori sono altresì tenuti a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, comunque sempre da concordarsi anticipatamente tra gli pagina 3 di 5 stessi, secondo i dettami del protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia per la Provincia di Bolzano vigente al momento dell'esborso. Il genitore che le abbia anticipate potrà ottenere la restituzione dall'altro a semplice presentazione delle copie delle fatture e/o ricevute fiscali, detratti eventuali contributi se già percepiti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che per spese straordinarie devono intendersi:
a. spese mediche non mutuabili di qualunque genere, spese dentistiche, odontotecniche, oculistiche e per occhiali e lenti a contatto;
b. spese per le attività scolastiche obbligatorie e/o facoltative – non ordinarie – conSIliate in relazione al piano di studi scelto dai figli, spese per gite e viaggi scolastici, spese per corsi di lingua e per soggiorni all'estero;
c. spese per corsi sportivi e/o ricreativi da scegliersi concordemente in relazione alle attitudini dei figli, spese per corsi e/o colonie estive e/o attività nel periodo di chiusura della scuola.
Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in ragione del 50% ciascuno.
4. Dalla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'eventuale ottenimento dell'assegno unico e/o qualsivoglia contributo pubblico/statale spetteranno alla SI.ra . Parte_1
pagina 4 di 5 5. Prendendo atto che, allo stato, il SI. deve ancora Pt_2
corrispondere alla SI.ra l'importo di € 3.631,05 per Parte_1
arretrati adeguamenti ASTAT, le parti consensualmente stabiliscono che la somma de qua verrà erogata nei termini e modi che gli stessi stabiliranno con saldo da perfezionarsi entro e non oltre il 31.12.2026; ad avvenuto pagamento di quanto al presente punto, la SI.ra rilascerà adeguata quietanza. Parte_1
6. Le parti dichiarano che, tranne quanto previsto al punto sub n. 6 della presente scrittura, hanno definito ogni questione di natura patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
Bolzano, lì 04/02/2025
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
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