Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 26.02.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Lorenzo Giannalavigna. ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: infortunio sul lavoro. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere lavorato dall'1.09.2021 al 16.11.2023, alle dipendenze del in servizio presso l'Istituto Comprensivo CP_2
Giovanni Falcone di Napoli, quale docente di scuola primaria;
che in data 03.11.2021, verso le ore
10.00, durante l'orario di lavoro, prendeva l'ascensore per recarsi nella propria classe allorché
l'impianto si bloccava a causa di un calo dell'energia elettrica, rimanendo così all'interno dello spazio angusto della relativa cabina per oltre un'ora e completamente al buio;
che in tale condizioni di costrizione, avvertiva un malore con perdita transitoria di coscienza, tanto che, ripristinato il funzionamento dell'impianto, veniva portata in ospedale ove le veniva fatta diagnosi di sincope e collasso;
che a causa di siffatto evento traumatico, ella ha sviluppato un disturbo ansioso-depressivo, caratterizzato principalmente da calo del tono dell'umore, angoscia, anedonia, abulia, panico,
Mentale dell'ASL NA1 ds. 27; che a seguito di denuncia all e all'apertura della pratica n. CP_1
517119072 del 3.11.2021, l a seguito di visita medico-legale, con provvedimento del CP_1
21.04.2023, ha accertato il danno in “disturbo ansioso depressivo reattivo con ideazione polarizzata sul proprio vissuto traumatico”, con un grado di menomazione psico-fisica nella misura del 6%; che tale valutazione è insufficiente e non corrispondente alla effettiva entità del complessivo danno subito dovendo valutarsi quantomeno nella misura del 12%; di avere inutilmente in data 21.06.2023 proposto in via amministrativa opposizione avverso la valutazione del danno operata dall . Ella CP_1 ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare che la ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli, ha subito un grado di inabilità pari almeno al 12% a titolo di danno biologico, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
condannare conseguentemente , in persona del legale rapp.te p.t., a ad erogare in favore della medesima istante CP_1
l'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione effettivamente accertato, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì al soddisfo…Con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di lite maturate per il giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' ha dedotto che la valutazione del 6% effettuata è congrua per i motivi espressi dai CP_1 medici legali e di cui al provvedimento allegato e ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa CP_1 domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente postumi nella CP_ misura superiore a quella riconosciuta dal (6%) e condannando il ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati.”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale e il suo deposito, a seguito del suo parziale rinnovo, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_1 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l ha riconosciuto CP_1 un'invalidità del 6% per cui la controversia si è incentrata sull'accertamento di una maggiore percentuale invalidante e si è proceduto alla nomina di un CTU.
Il dott. Litterio Russo, MEDICO – CHIRURGO, Spec. in Cardiologia e In Diabetologia, ha accertato che “la valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che la sig.r è affetta da : - Disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista (ansioso depressiva) Parte_1 di grado moderato-severo. Dalla documentazione presente agli atti si evince chiaramente che tale patologia psichica sia insorta a seguito di infortunio avvenuto in occasione del lavoro svolto come anche riconosciuto dalla C in data 21/4/2023. Il disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista (ansioso depressiva) CP_1
è di origine post traumatica ed è secondario ad uno stress vissuto in una cabina dell'ascensore al buio e per circa un'ora. Dalle certificazioni psichiatriche poste agli atti si evince chiaramente che il “Disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista (ansioso depressiva) è di grado moderato-severo” come si evince da relazione psichiatrica DSM ASLNA1 del 30/5/23..” e ha concluso nei seguenti termini “Pertanto vista la sintomatologia accusata dall'istante sia ansiosa che depressiva, la terapia medica effettuata e la scarsa risposta ad un percorso psicoterapeutico con tecnica EMDR deve ritenersi non patologia attribuita al cod. 180 con danno invalidante fino al 6% come valutata dai colleghi ma attribuita al cod. 181 (disturbo post CP_1 traumatico da stress cronico severo) con valore tabellato fino al 15% di danno biologico- Tabella approvata con DM 12 luglio 2000. Naturalmente essendo la ricorrente affetta da “una sintomatologia ansioso depressiva di grado moderato-severo” e non del tutto severo il grado invalidante del danno biologico deve essere rapportato al grado moderato-severo quindi riconosciuto in proporzione pari al 10%. In base all'infortunio subito in data 3/11/21 ed alla certificazione psichiatrica effettuata presso struttura pubblica (DSM ASL NA1 del
10/12/21) la durata dell'inabilità temporanea assoluta è pari a 68 (sessantotto) giorni calcolati di cui 28 giorni nel mese di novembre, 10 nel mese di dicembre (certificato datato 10/12/21) + altri trenta giorni di riposo dati nella certificazione DSM ASLNA1 del 10/12/21. In conclusione, sia dall'esame clinico da me effettuato, sia dagli accertamenti esibiti dall'istante, si deve ritenere equa e tecnicamente fondata la stima attuale di danno biologico pari all'10% all'integrità psicofisica della ricorrente dalla data dell'infortunio subito in data 3/11/21 in poi. La durata dell'inabilità temporanea assoluta è pari a sessantotto giorni in base alla certificazione psichiatrica del 10/12/2021”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di specifiche contestazioni nel termine endoprocedimentale all'uopo concesso e nelle successive note di trattazione scritta.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed alla ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 10% a decorrere dal 3.11.2021, oltre accessori di legge, al cui pagamento va condannato l detratto quanto da lei già percepito per CP_1 il medesimo infortunio.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, siccome limitato ad una percentuale più bassa di quella prioritariamente chiesta dalla ricorrente (12%), si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente ha subito, per effetto dell'infortunio sul lavoro subito, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% a decorrere dal
3.11.2021, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali, detratto quanto da lei già percepito per il medesimo infortunio;
liquida le spese in 1.508,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Napoli, 26.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini