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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTOSI ALICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a RA in Via
Aurelia Sud n. 14, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIVIZZOLI CP_1 C.F._2
SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Nino Bixio n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTO
e con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 05/02/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_1
esponendo che: il 03.05.1987 essi hanno contratto matrimonio concordatario, in CP_1
regime di comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente in data
07.10.1987 e 08.11.1989, i figli e entrambi maggiorenni e da Persona_1 Persona_2
tempo economicamente autosufficienti;
ella, ormai da diversi anni, svolge lavori stagionali, mentre il marito svolge lavori saltuari e percepisce una pensione di invalidità; la casa coniugale sita in Seravezza (LU), fraz. Querceta alla via Galleni n. 264, condotta in locazione ed i cui canoni sono stati, ad oggi, da ella interamente corrisposti, dovrà essere liberata entro un mese a causa della fine del contratto;
a causa dei maltrattamenti e vessazioni che ella ha subito per anni da parte del marito (che solo nel 2023 ha trovato il coraggio di denunciare e che è stato condannato con sentenza n. 277/23 emessa in data 26.05.2023, irrevocabile il 19.09.2023, dal
Tribunale di Lucca, Sezione penale, nell'ambito del proc. pen. 2562/2022 R.G.N.R.), il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi e da tempo essi, per meri motivi economici, vivono separati in casa;
data l'intollerabilità della convivenza, per i suddetti fatti addebitabili al marito, ella ha deciso di separarsi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori condizioni.
si è costituito contestando quanto dedotto in fatto, ma aderendo alla domanda di CP_1
separazione avanzata dalla ricorrente e ha chiesto fissarsi l'udienza in modalità cartolare, manifestando l'intenzione di non volersi riconciliare.
Analoga richiesta di trattazione dell'udienza in modalità cartolare è stata depositata dalla ricorrente, la quale, parimenti, ha dichiarato di non volersi riconciliare. Il Giudice, preso atto, ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza già fissata per il 05.02.2025 e, all'esito del deposito delle note scritte, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come emerge da quanto dagli stessi dedotto e dichiarato negli scritti difensivi.
pagina 2 di 3 In ragione dell'adesione del resistente alla domanda di separazione personale senza condizioni formulata dalla ricorrente, le spese consensuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(FI) il 22/05/1965 e nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio il 03.05.1987 a RA, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II, serie A, anno 1987;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3041/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTOSI ALICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a RA in Via
Aurelia Sud n. 14, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIVIZZOLI CP_1 C.F._2
SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Nino Bixio n. 34, come da procura in atti;
CONVENUTO
e con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 05/02/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_1
esponendo che: il 03.05.1987 essi hanno contratto matrimonio concordatario, in CP_1
regime di comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente in data
07.10.1987 e 08.11.1989, i figli e entrambi maggiorenni e da Persona_1 Persona_2
tempo economicamente autosufficienti;
ella, ormai da diversi anni, svolge lavori stagionali, mentre il marito svolge lavori saltuari e percepisce una pensione di invalidità; la casa coniugale sita in Seravezza (LU), fraz. Querceta alla via Galleni n. 264, condotta in locazione ed i cui canoni sono stati, ad oggi, da ella interamente corrisposti, dovrà essere liberata entro un mese a causa della fine del contratto;
a causa dei maltrattamenti e vessazioni che ella ha subito per anni da parte del marito (che solo nel 2023 ha trovato il coraggio di denunciare e che è stato condannato con sentenza n. 277/23 emessa in data 26.05.2023, irrevocabile il 19.09.2023, dal
Tribunale di Lucca, Sezione penale, nell'ambito del proc. pen. 2562/2022 R.G.N.R.), il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi e da tempo essi, per meri motivi economici, vivono separati in casa;
data l'intollerabilità della convivenza, per i suddetti fatti addebitabili al marito, ella ha deciso di separarsi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori condizioni.
si è costituito contestando quanto dedotto in fatto, ma aderendo alla domanda di CP_1
separazione avanzata dalla ricorrente e ha chiesto fissarsi l'udienza in modalità cartolare, manifestando l'intenzione di non volersi riconciliare.
Analoga richiesta di trattazione dell'udienza in modalità cartolare è stata depositata dalla ricorrente, la quale, parimenti, ha dichiarato di non volersi riconciliare. Il Giudice, preso atto, ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza già fissata per il 05.02.2025 e, all'esito del deposito delle note scritte, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come emerge da quanto dagli stessi dedotto e dichiarato negli scritti difensivi.
pagina 2 di 3 In ragione dell'adesione del resistente alla domanda di separazione personale senza condizioni formulata dalla ricorrente, le spese consensuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(FI) il 22/05/1965 e nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio il 03.05.1987 a RA, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II, serie A, anno 1987;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3