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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 787/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6088/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Parte_1
Adamo
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Controparte_1
Calabrese
APPELLATO
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6088/2015 emessa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, chiedendone l'integrale riforma. Il provvedimento impugnato veniva reso a conclusione del procedimento recante numero di RG 4003/2011, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 47684/2014 del
23.02.2015 – notificata al ricorrente in data 22.04.2015 - emessa dal
Prefetto di a seguito di ricorso presentato in data 12.06.2014 CP_2
e pervenuto all'amministrazione il 14.07.2014 avverso il verbale di contestazione n. 79684 emesso dal Comando di Polizia Municipale di recante la contestazione al ricorrente, proprietario del CP_1
veicolo tg. DK14836, della violazione di cui all'art. 192 comma 6 del nuovo Codice della Strada.
L'appellante, in primo grado, aveva dedotto la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 204 C.d.S., in quanto la non aveva emesso il relativo Controparte_2
provvedimento entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.
Si costituiva in giudizio la , tramite il Controparte_2 [...]
concludendo per il rigetto del ricorso in opposizione. CP_1
Il giudice di prime cure, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'opposizione e compensava le spese del giudizio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Ciò premesso, l'appellante deduceva a motivi di appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 8 e comma 10 del
D. Lgs. n. 150/2011, atteso che il Giudice di Pace si era limitato a motivare che “... il ricorrente, benché il decreto di comparizione gli sia stato ritualmente notificato in data 31.07.2015, non è comparso all'udienza del 10.11.2015, fissata per la trattazione della causa, senza inviare giustificazione alcuna, e non risultando il ricorso, prima facie, accoglibile”.
Argomentava che in base alle richiamate disposizioni l'emanazione dell'ordinanza di convalida doveva contenere a pena di nullità la menzione 1) della mancata comparizione dell'opponente o del suo difensore in assenza di legittimo impedimento;
2) della non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi del ricorso e dei documenti prodotti;
3) del deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e alla notifica della violazione da parte dell'Amministrazione che aveva erogato la sanzione. Nella fattispecie il aveva, invece, Controparte_1
depositato propria comparsa di costituzione unitamente ai documenti richiesti dal giudice ben oltre i dieci giorni dall'udienza di comparizione e dalla documentazione depositata dal ricorrente vi erano sufficienti motivi per l'accoglimento della domanda. Per tali motivi chiedeva al giudice di riformare l'impugnato provvedimento e di accogliere l'opposizione proposta in primo grado, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
47684/2014 emessa dalla Prefettura in data 23.02.2015. CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Costituitosi in giudizio, il chiedeva dichiararsi Controparte_1
inammissibile l'appello in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto corretta e sufficientemente motivata in fatto e in diritto.
L'appello, senza dubbio ammissibile in quanto chiaro nei motivi e nelle parti della sentenza da riformare, non è fondato nel merito e va pertanto rigettato.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il giudice di prime cure correttamente ebbe a rilevare, ai sensi dell'art. 10 del
D. Lgs. n° 150/ 2011, che alla prima udienza l'opponente o il suo difensore non si erano presentati, senza comunicare alcun legittimo impedimento, per cui ebbe a convalidare con ordinanza il provvedimento opposto. Era peraltro presente in udienza il funzionario del comune di il quale, sulla base della CP_1
documentazione prodotta, aveva chiesto il rigetto della spiegata opposizione.
Risulta che il giudice di prime cure, seppure con motivazione succinta, ha tenuto conto della documentazione agli atti, ritenendo, in base ad una sommaria cognizione, il ricorso infondato, anche sotto il possibile profilo del rispetto dei termini previsti dall'art. 204
CdS.
Il giudice di primo grado ha fatto quindi corretta applicazione delle disposizioni che l'appellante ritiene violate, che sanzionano la mancata coltivazione del ricorso, quasi equiparando la mancata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 comparizione dell'opponente ad una rinunzia o ad una sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio della presente fase di appello, che liquida in euro 232,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellata contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Nocera Inferiore, 25/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5