Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1982, n. 27
Articolo 1Articolo 3
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24 febbraio 1982
Art. 2.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire quelle opere provvisionali di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonche' ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o piu' professionisti. Il progetto sara' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.
Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori puo' essere affidata ad un professionista.
Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sara' assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1982
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