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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7439/23 promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nato in [...] il [...], nata in [...] il [...], Parte_3 [...]
nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di genitore Parte_4 legale rappresentante anche in nome e per conto dei figli minori: Persona_1 nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...];
[...] Persona_2
nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di genitore Parte_5 legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Parte_6 nata in [...] il [...] e nata in [...] il [...],
[...] Parte_7
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Torino Controparte_2
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.2.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 6.04.2023, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di cittadino italiano, nato a [...] Persona_3
Monferrato (AL) il 5.08.1870, il quale si trasferiva in Brasile dove, dall'unione con _3
, nasceva , il 30.01.1931;
[...] Persona_4
- in data 31.03.1955, contraeva matrimonio, in Brasile, con il sig. Persona_4 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 27.07.1956; CP_4 Persona_5
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 19.02.1975, con il sig. Persona_5
acquisendo il nome di Parte_4 Controparte_5 Parte_1
e dall'unione nascevano, in Brasile, il 2.02.1976,
[...] Parte_2 [...]
il 27.06.1978, il 12.10.1979 e Parte_3 Parte_4 [...]
il 10.04.1984; Parte_5
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 23.11.2012, Parte_4 con la sig.ra e dall'unione nascevano, in Brasile, Parte_8 Persona_1
il 7.07.2006 e il 12.08.2011;
[...] Persona_2
- in data 10.04.1984, contraeva matrimonio, in Brasile, con la sig.ra Parte_5
e dall'unione nascevano, in Brasile, il Controparte_6 Parte_6
30.08.2013 e il 31.01.2020. Parte_7
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso Controparte_1 veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato
[...]
nato il [...] a [...], (si vedano allegati al Persona_3 ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso i suoi discendenti per linea paterna. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori pagina 2 di 5 costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sul punto i ricorrenti hanno dedotto di aver presentato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al a San Paolo, di essere stati Parte_9 inseriti dallo stesso nelle liste d'attesa sin dal gennaio 2023, di non essere stati Parte_9 ancora convocati alla data di deposito del ricorso e che, verosimilmente, non verranno convocati prima del 2033, in considerazione della comunicazione presente sul sito web del stesso, per la quale vengono convocati, nell'attualità, ancora coloro che hanno Parte_9 presentato la richiesta negli anni 2008, 2009 e 2010. La causa del ritardo nell'esame delle richieste e nelle relative convocazioni è l'enorme mole di istanze già presentate che, notoriamente, paralizzano gli uffici competenti e da cui deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta eventualmente presentata. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea paterna era cittadino italiano, Persona_3 in quanto nato in [...]anno 1870 e successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla Pt_9 circostanza che la figlia di tale antenato era , madre dell'odierna ricorrente Persona_4
(da coniugata ), nonna dei Persona_5 Parte_1 ricorrenti , , Parte_2 Parte_10 Parte_4
e , nonché bisnonna degli ulteriori ricorrenti
[...] Parte_5 [...]
, , e Persona_1 Persona_2 Parte_6 [...]
. Parte_7
pagina 3 di 5 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_3 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dai ricorrenti sub n. 25 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini Per_6 nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia , nata il [...]. Quindi se Persona_4 non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i Pt_9 suoi discendenti sono diventati cittadini in forza della disciplina dello ius soli Per_6 vigente in Brasile. La figlia nasceva, infatti, il 30.01.1931 in Brasile. Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Pertanto poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla Persona_3 propria figlia e questa, a sua volta, poteva trasmettere la cittadinanza alla Persona_4 propria figlia e così proseguendo nella discendenza fino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento della cittadinanza ita in capo ai ricorrenti. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_1 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torino il 13.2.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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