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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 299 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), nato a [...] il C.F._2 CP_1
12/10/2001 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._3 Parte_3
ZO di GO (ME) il 20/02/1966 (C.F. ), tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Terme Vigliatore, Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv.
CA RO ( che li rappresenta e Email_1 difende come da mandato in atti
APPELLANTI
E
, (C.F. e P.IVA ) con sede in Cologno Monzese (MI), alla CP_2 P.IVA_1
Via Alessandro Volta n.16 (già in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Di LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Maria C.V. alla Via G.
Cappabianca n. 14 ( Email_2
APPELLATA nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
C.F._5
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Barcellona ZO di GO emessa in data 10/03/2023 nel procedimento R.G. 1323/2016.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Barcellona ZO di GO,
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_1 [...]
e conveniva in giudizio la Pt_2 CP_1 Controparte_5 al fine di chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione dell'incidente avvenuto il 28/10/2014, alle ore 18,10 circa, in AZ.
L'attore esponeva che la propria moglie e madre dei minori, mentre si Controparte_4 trovava alla guida dell'autovettura Citroen C3, rg. DF937M, con a bordo i propri figli, percorrendo il Lungomare di AZ in direzione ME-PA, perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare prima il guardrail presente sulla destra e, dopo un testa coda, finiva la propria corsa contro un palo.
A causa dell'urto i figli minori riportavano danni fisici dei quali chiedeva il risarcimento, quali soggetti traportati, alla suddetta Compagnia assicuratrice garante della r.c,a per il mezzo vettore.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1323/2016 si costitutiva la Controparte_5
(poi nella sua nuova ragione sociale di che contestava
[...] CP_2 la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio fratello della conducente, il quale rappresentava Parte_3 di trovarsi a bordo del veicolo danneggiato e chiedeva, dunque, anch'egli il risarcimento dei danni patiti.
La causa era istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale e prova per testi, e quindi dopo CTU medico legale sui danneggiati, era posta in decisione;
c pag. 2/11 sentenza del 10/03/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte attrice e l'interveniente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha evidenziato rilevanti discrasie presenti fra a dichiarazione sul sinistro resa dalla conducente, il CID, il contenuto dell'interrogatorio formale, la difesa dell'intervenuto e la prova per testi, ed ha considerato che tali divergenze in atti non consentissero in alcun modo di ritenere avvenuto il sinistro secondo le modalità indicate da parte attrice e da parte intervenuta
Avverso la suddetta sentenza , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 gli ultimi due ormai maggiorenni, hanno proposto impugnazione con atto di appello del
04/04/2023; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello mentre non si è costituita. Controparte_4
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_4 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che ha errato il
Tribunale a non considerare raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, a causa di alcune discrasie indicate a pag. 3 della sentenza.
Affermano gli appellanti che dall'esame della dichiarazione spontanea resa il
09/03/2015 dalla conducente si rileva che la stessa è stata raccolta Controparte_4 circa sei mesi dopo l'incidente, che è stata sostanzialmente redatta dall'incaricato informatore della società convenuta e poi solo sottoscritta dalla e che Controparte_4 comunque, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in essa sono contenute tutte le necessarie e corrette informazioni fra cui il giorno, l'ora e il luogo dell'incidente, il conducente, il tipo di vettura, la proprietaria e la compagnia assicurativa della vettura, la direzione di marcia, i passeggeri trasportati e la descrizione dell'incidente.
pag. 3/11 Secondo gli appellanti il contenuto della dichiarazione spontanea, con particolare riferimento alla pagina 2, avrebbe dovuto condurre il Giudice ad una valutazione differente in ordine alla prova dell'avvenuto sinistro.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere che nella predetta dichiarazione spontanea la ha specificato di CP_4 non sapere indicare il punto preciso ove sarebbe avvenuto il sinistro: sul punto evidenziano che la stessa a pag. 3 della dichiarazione spontanea ha sottoscritto il CP_4 grafico che riproduce lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro, ove non solo sono indicati esattamente i punti di impatto della vettura col muro del marciapiede, ma anche la denominazione della strada (Via lungomare Ponente), la direzione di marcia (ME/PA) della vettura, la dinamica progressiva dell'incidente in cui è rimasta coinvolta la Citroen
C3, che prima urta a destra secondo la sua direzione di marcia e quindi sul lato opposto dove esiste tutt'ora il cartellone pubblicitario ed il palo della luce urtato dalla vettura;
gli appellanti allegano in uno all'atto di appello fotografie raffigurati il luogo del sinistro da confrontare con gli ulteriori atti di causa.
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere che vi sia discrasia in ordine alla presenza o meno del guard rail ove la vettura avrebbe inizialmente sbattuto, ciò ritenendo sulla base della lettura del rapporto investigativo redatto nell'interesse della compagnia assicurativa ove è indicato che sui luoghi non esiste alcun guard rail ed il palo del quale fa menzione la non CP_4 risulterebbe in alcun modo danneggiato;
in proposito gli appellanti rilevano che la presenza del guard rail menzionata dagli attori e dalla medesima convenuta nel CP_4 modulo di constatazione amichevole è stata poi smentita dalla in sede di CP_4 interrogatorio formale allorquando quest'ultima ha, invece, esposto che “al momento del sinistro era presente una banchina”. Aggiungono che il modello CAI prodotto in atti,
è stato redatto dall'assicuratore (infatti le grafie sono diverse) e sottoscritto dalla CP_4 che, probabilmente, non si è resa conto che l'agente assicurativo, invece di scrivere marciapiede/banchina, aveva scritto guardrail, trattandosi quindi di un errore assolutamente scusabile, tanto che in sede di interrogatorio formale la ha CP_4 precisato che non era presente un guard rail ma una banchina.
pag. 4/11 Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale continua ad errare quando valuta negativamente anche la circostanza che la CP_4 nelle dichiarazioni spontanee rilasciate alla Compagnia indica quale orario del fatto le ore 19.00 circa, invece l'orario effettivo del suo verificarsi era quello delle ore 18.10 per come indicato nel modulo CAI;
sul punto ribadiscono che il modulo di dichiarazione è stato in effetti redatto dall'accertatore e non dalla che ha poi sottoscritto lo CP_4 stesso senza rendersi conto dell'intero contenuto, e comunque contestano la valutazione del Tribunale che con riferimento al citato modello CAI da un lato valorizza il punto di contestazione riguardante la presenza del guard rail, ma poi non valorizza quello invece positivo della corretta indicazione dell'orario.
Con il quinto motivo di impugnazione gli appellanti rilevano che il Tribunale non ha considerato le valutazioni rese dal CTU medico legale il quale ha affermato esservi nesso di causalità fra il trauma subito e le lesioni riscontrate.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che la complessiva ricostruzione del sinistro, alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dagli elementi raccolti in fase istruttoria, presenta in effetti alcune discrasie, per quanto le stesse non possono essere ritenute rilevanti e determinanti al punto di comportare il rigetto della domanda.
Nella dichiarazione resa all'accertatore della compagnia assicurativa, peraltro quasi sei mesi dopo il sinistro, circostanza quest'ultima non indifferente ai fini della precisione e puntualità delle dichiarazioni ivi rese, la non ha fatto riferimento alla presenza di CP_4 alcun guard rail, ma ha solo precisato di avere perso il controllo a causa di una pozzanghera e dopo un testa coda di avere urtato contro un palo pubblicitario;
la dinamica coincide in effetti con quanto indicato nell'esito investigativo della compagna assicurativa laddove si riferisce della inesistenza di alcun guard rail sul posto. Rilevante risulta anche lo schizzo planimetrico allegato alla dichiarazione spontanea e nel quale non è indicato alcun guard rail ma è precisato il luogo del sinistro e la presenza del palo come ostacolo finale della corsa, indicata quest'ultima con un tratto che denota l'evidente percorso a testa coda del mezzo. La inoltre, in sede di interrogatorio CP_4
pag. 5/11 del 06/11/2018 ha escluso la presenza del guard rail indicando, semmai, l'esistenza di una banchina in tal modo venendo ulteriormente avvalorata quella che in effetti è la prima ricostruzione del sinistro per come originariamente effettuata.
Sulla indicazione del guard rail nel modello CAI può ritenersi accoglibile quanto dedotto da parte appellante e cioè l'evidenza sulla differente scrittura fra la sommaria descrizione del fatto e la firma della con ciò apparendo credibile quanto CP_4 sostenuto in appello e cioè che la si sia limitata a firmare il documento redatto CP_4 da altra persona.
Un riferimento va fatto anche alla indicazione della pozzanghera, che la compagnia assicurativa contesta come possibile causa della perdita di controllo del mezzo, sul punto avendo depositato in atti i dati pluviometrici della zona, dai quali si evincerebbe che alla data del sinistro non si sarebbe verificato alcuna precipitazione in zona;
la considerazione svolta dalla compagnia risulta invero alquanto debole, atteso che i dati pluviometrici in questione sono sempre di carattere generale e riferiti comunque a macroaree, non potendo certo riferirsi con estrema precisione anche al piccolo limitato spazio di lungomare ove si è verificato il sinistro, potendo peraltro essere accaduto che proprio l'area in questione sia stata interessata da un evento piovoso che, in quanto isolato, non è stato considerato ai fin della predisposizione dei dati di cui sopra.
Irrilevante, infine, appare la leggera differenza sulla indicazione dell'orario di accadimento del sinistro ovvero le 18.10 per come indicato nel modello CAI o le 19.00 per come contenuto delle dichiarazioni spontanee;
trattasi infatti di una differenza davvero insignificante nascente, molto probabilmente, da un vizio di memoria a causa del lasso di tempo di circa sei mesi trascorso fra il fatto e quanto dichiarato all'accertatore della compagnia.
Va infine considerato in maniera ancor più rilevante il contenuto della prova testimoniale del 06/11/2018 resa da , indifferente e disinteressato, il Testimone_1 quale ha assistito al sinistro in quanto si trovava a bordo della sua autovettura proprio dietro quella condotta dalla CP_4
Il teste ha confermato la circostanza che la mentre procedeva sul Lungomare di CP_4
AZ (direzione di marcia ME/PA), perdeva il controllo della propria auto, che sbandava urtando prima contro il muro della banchina che delimita la strada, e poi, dopo pag. 6/11 un testa coda, contro un palo;
il teste riferisce che al momento del sinistro “piovigginava ed aveva piovuto precedentemente e c'erano pozzanghere” ed indica il luogo esatto dell'evento “fra il ed il semaforo posto accanto alla Madonnina” e Parte_4 precisamente “a distanza di circa trecento metri prima del semaforo”.
Il teste ha confermato anche la presenza di una banchina e non di alcun guard rail come punto di primo impatto dell'autovettura, nonché i danni al mezzo e i danni ai due minori ivi trasportati come pure la presenza di un passeggero seduto accanto alla conducente.
Può quindi ritenersi che dalla complessiva valutazione degli elementi di cui sopra ed in particolare all'esito della prova testimoniale, sia emersa la fondatezza della domanda attorea in ordine all'accadimento del sinistro ed alle modalità con cui lo stesso si è verificato.
Osserva, infine, la Corte che le CTU mediche effettuate sui soggetti trasportati propendono per il riconoscimento di compatibilità fra l'evento e le lesioni riscontrate.
Ne discende che, accertata pienamente la dinamica del sinistro, i passeggeri trasportati hanno diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavano, ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni: questo diritto è garantito indipendentemente dalla responsabilità del conducente o dalla colpa nella causazione dell'incidente.
Va quindi disposta la condanna in solido di e della già Controparte_4 CP_6
, quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del mezzo vettore al Controparte_5 momento del sinistro.
Per la determinazione del danno, trattandosi di danno biologico di lieve entità, possono utilizzarsi le tabelle per danni micropermanenti fino a nove punti di invalidità, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni per come disposto dal D.Lgs. 209/2005 (e successive modifiche ed integrazioni), e quindi per come aggiornate dal D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025 e decorrente da aprile 2025.
Vengono a supporto della Corte le relazioni medico legali effettuate dal consulente
Dott.ssa ; esaminate le CTU, questa Corte ritiene che il nominato Persona_1 consulente ha prodotto elaborati peritali convincenti che si fanno propri senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, pag. 7/11 esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Deve quindi tenersi conto dell'età di ogni singolo danneggiato al momento del sinistro e delle valutazioni del CTU in ordine al danno biologico permanente ed alla invalidità temporanea riconosciuta.
Con riferimento a di tredici anni al momento del sinistro, il CTU ha Parte_2 riconosciuto un danno biologico pari al 2%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 2.087,69 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea per un totale di Euro 3.983,77.
Con riferimento a di tredici anni al momento del sinistro, il CTU ha CP_1 riconosciuto un danno biologico pari al 3%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 3.416,22 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea, per un totale di Euro 5.312,30.
Con riferimento a , di quarantotto anni al momento del sinistro, il CTU Parte_3 ha riconosciuto un danno biologico pari al 2%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 1.716,08 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea, per un totale di Euro 3.612,86.
Gli appellanti chiedono anche il riconoscimento di altre voci di danno fra cui anche il danno morale e la personalizzazione.
Sul punto può richiamarsi il principio contenuto nella sentenza 26972/2008 della
Suprema Corte per il quale va prevista una fattispecie di unico danno omnicomprensivo senza alcuna specifica distinzione del danno morale, e per il quale è ormai di costante utilizzo il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano nel quale le somme sono per l'appunto determinate secondo tale criterio.
E' però vero che tale principio non trova automatico riscontro nelle tabelle per lesioni di lieve entità per come sopra utilizzate da questa Corte.
Non a caso una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 20/09/2016, n. 7766) ha riproposto la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sui criteri pag. 8/11 risarcitori tradizionalmente utilizzati per la sua liquidazione;
in essa la Cassazione afferma a chiare lettere che il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono
“danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, aprendo un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.
Sul punto va opportunamente richiamato anche il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 235 del 16/10/2014 per la quale: “ Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005
(Codice delle Assicurazioni private) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della
Costituzione, relativa al meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”) derivanti da sinistro stradale, in quanto impedirebbe di risarcire anche il danno morale, perché non contemplato espressamente dalla predetta disposizione di legge. A giudizio della Corte se è vero che
l'art. 139 fa testualmente riferimento al danno biologico e non fa menzione anche del danno morale, però il giudice ha sempre la facoltà, in base a quanto previsto dal comma 3, di incrementare l'ammontare del danno biologico, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Questo meccanismo ex comma 3, consente di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, comprensiva anche del danno morale. Tale pronuncia è in linea con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 26972 del 2008: il danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato − rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
In proposito va però rilevato che gli appellanti non hanno fornito alcuna allegazione specifica e tanto meno alcuna indicazione in ordine al danno morale subito o comunque in odine a particolare possibile sofferenza o patimento subiti, tale da potersi applicare il pag. 9/11 principio sopra enunciato verso il riconoscimento del maggior danno che pertanto non può essere riconosciuto.
Non risultano in atti spese documentate per quanto gli appellanti propongano richiesta di rimborso delle stesse.
Le superiori somme determinate alla data odierna sono da intendersi attualizzate e già rivalutate, spettando però gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Barcellona ZO di GO emessa in data 10/03/2023 nel procedimento R.G. 1323/2016, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_4
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza ed a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dagli appellanti quali trasportati in occasione del sinistro del 28/120/2014, condanna in solido e la in Controparte_4 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di dell'importo Parte_2 di Euro 3.983,77, in favore di dell'importo di Euro 5.312,30 ed in favore di CP_1
dell'importo di Euro 3.612,86, oltre interessi moratori dalla data di Parte_3 pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Condanna in solido e la in persona del legale Controparte_4 CP_2 rappresentante p.t. al rimborso in favore di parte appellante di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 280,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi e per il presente grado in Euro 390,00 per spese ed Euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., importi calcolati con aumento percentuale tenuto conto della pag. 10/11 difesa congiunta di più soggetti e con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese delle CTU a carico della CP_2
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 299 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), nato a [...] il C.F._2 CP_1
12/10/2001 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._3 Parte_3
ZO di GO (ME) il 20/02/1966 (C.F. ), tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Terme Vigliatore, Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv.
CA RO ( che li rappresenta e Email_1 difende come da mandato in atti
APPELLANTI
E
, (C.F. e P.IVA ) con sede in Cologno Monzese (MI), alla CP_2 P.IVA_1
Via Alessandro Volta n.16 (già in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Di LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Maria C.V. alla Via G.
Cappabianca n. 14 ( Email_2
APPELLATA nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
C.F._5
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Barcellona ZO di GO emessa in data 10/03/2023 nel procedimento R.G. 1323/2016.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Barcellona ZO di GO,
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_1 [...]
e conveniva in giudizio la Pt_2 CP_1 Controparte_5 al fine di chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione dell'incidente avvenuto il 28/10/2014, alle ore 18,10 circa, in AZ.
L'attore esponeva che la propria moglie e madre dei minori, mentre si Controparte_4 trovava alla guida dell'autovettura Citroen C3, rg. DF937M, con a bordo i propri figli, percorrendo il Lungomare di AZ in direzione ME-PA, perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare prima il guardrail presente sulla destra e, dopo un testa coda, finiva la propria corsa contro un palo.
A causa dell'urto i figli minori riportavano danni fisici dei quali chiedeva il risarcimento, quali soggetti traportati, alla suddetta Compagnia assicuratrice garante della r.c,a per il mezzo vettore.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1323/2016 si costitutiva la Controparte_5
(poi nella sua nuova ragione sociale di che contestava
[...] CP_2 la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio fratello della conducente, il quale rappresentava Parte_3 di trovarsi a bordo del veicolo danneggiato e chiedeva, dunque, anch'egli il risarcimento dei danni patiti.
La causa era istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale e prova per testi, e quindi dopo CTU medico legale sui danneggiati, era posta in decisione;
c pag. 2/11 sentenza del 10/03/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte attrice e l'interveniente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha evidenziato rilevanti discrasie presenti fra a dichiarazione sul sinistro resa dalla conducente, il CID, il contenuto dell'interrogatorio formale, la difesa dell'intervenuto e la prova per testi, ed ha considerato che tali divergenze in atti non consentissero in alcun modo di ritenere avvenuto il sinistro secondo le modalità indicate da parte attrice e da parte intervenuta
Avverso la suddetta sentenza , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 gli ultimi due ormai maggiorenni, hanno proposto impugnazione con atto di appello del
04/04/2023; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello mentre non si è costituita. Controparte_4
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_4 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che ha errato il
Tribunale a non considerare raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, a causa di alcune discrasie indicate a pag. 3 della sentenza.
Affermano gli appellanti che dall'esame della dichiarazione spontanea resa il
09/03/2015 dalla conducente si rileva che la stessa è stata raccolta Controparte_4 circa sei mesi dopo l'incidente, che è stata sostanzialmente redatta dall'incaricato informatore della società convenuta e poi solo sottoscritta dalla e che Controparte_4 comunque, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in essa sono contenute tutte le necessarie e corrette informazioni fra cui il giorno, l'ora e il luogo dell'incidente, il conducente, il tipo di vettura, la proprietaria e la compagnia assicurativa della vettura, la direzione di marcia, i passeggeri trasportati e la descrizione dell'incidente.
pag. 3/11 Secondo gli appellanti il contenuto della dichiarazione spontanea, con particolare riferimento alla pagina 2, avrebbe dovuto condurre il Giudice ad una valutazione differente in ordine alla prova dell'avvenuto sinistro.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere che nella predetta dichiarazione spontanea la ha specificato di CP_4 non sapere indicare il punto preciso ove sarebbe avvenuto il sinistro: sul punto evidenziano che la stessa a pag. 3 della dichiarazione spontanea ha sottoscritto il CP_4 grafico che riproduce lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro, ove non solo sono indicati esattamente i punti di impatto della vettura col muro del marciapiede, ma anche la denominazione della strada (Via lungomare Ponente), la direzione di marcia (ME/PA) della vettura, la dinamica progressiva dell'incidente in cui è rimasta coinvolta la Citroen
C3, che prima urta a destra secondo la sua direzione di marcia e quindi sul lato opposto dove esiste tutt'ora il cartellone pubblicitario ed il palo della luce urtato dalla vettura;
gli appellanti allegano in uno all'atto di appello fotografie raffigurati il luogo del sinistro da confrontare con gli ulteriori atti di causa.
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere che vi sia discrasia in ordine alla presenza o meno del guard rail ove la vettura avrebbe inizialmente sbattuto, ciò ritenendo sulla base della lettura del rapporto investigativo redatto nell'interesse della compagnia assicurativa ove è indicato che sui luoghi non esiste alcun guard rail ed il palo del quale fa menzione la non CP_4 risulterebbe in alcun modo danneggiato;
in proposito gli appellanti rilevano che la presenza del guard rail menzionata dagli attori e dalla medesima convenuta nel CP_4 modulo di constatazione amichevole è stata poi smentita dalla in sede di CP_4 interrogatorio formale allorquando quest'ultima ha, invece, esposto che “al momento del sinistro era presente una banchina”. Aggiungono che il modello CAI prodotto in atti,
è stato redatto dall'assicuratore (infatti le grafie sono diverse) e sottoscritto dalla CP_4 che, probabilmente, non si è resa conto che l'agente assicurativo, invece di scrivere marciapiede/banchina, aveva scritto guardrail, trattandosi quindi di un errore assolutamente scusabile, tanto che in sede di interrogatorio formale la ha CP_4 precisato che non era presente un guard rail ma una banchina.
pag. 4/11 Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che il Tribunale continua ad errare quando valuta negativamente anche la circostanza che la CP_4 nelle dichiarazioni spontanee rilasciate alla Compagnia indica quale orario del fatto le ore 19.00 circa, invece l'orario effettivo del suo verificarsi era quello delle ore 18.10 per come indicato nel modulo CAI;
sul punto ribadiscono che il modulo di dichiarazione è stato in effetti redatto dall'accertatore e non dalla che ha poi sottoscritto lo CP_4 stesso senza rendersi conto dell'intero contenuto, e comunque contestano la valutazione del Tribunale che con riferimento al citato modello CAI da un lato valorizza il punto di contestazione riguardante la presenza del guard rail, ma poi non valorizza quello invece positivo della corretta indicazione dell'orario.
Con il quinto motivo di impugnazione gli appellanti rilevano che il Tribunale non ha considerato le valutazioni rese dal CTU medico legale il quale ha affermato esservi nesso di causalità fra il trauma subito e le lesioni riscontrate.
Stante la stretta connessione fra essi, i superiori motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che la complessiva ricostruzione del sinistro, alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dagli elementi raccolti in fase istruttoria, presenta in effetti alcune discrasie, per quanto le stesse non possono essere ritenute rilevanti e determinanti al punto di comportare il rigetto della domanda.
Nella dichiarazione resa all'accertatore della compagnia assicurativa, peraltro quasi sei mesi dopo il sinistro, circostanza quest'ultima non indifferente ai fini della precisione e puntualità delle dichiarazioni ivi rese, la non ha fatto riferimento alla presenza di CP_4 alcun guard rail, ma ha solo precisato di avere perso il controllo a causa di una pozzanghera e dopo un testa coda di avere urtato contro un palo pubblicitario;
la dinamica coincide in effetti con quanto indicato nell'esito investigativo della compagna assicurativa laddove si riferisce della inesistenza di alcun guard rail sul posto. Rilevante risulta anche lo schizzo planimetrico allegato alla dichiarazione spontanea e nel quale non è indicato alcun guard rail ma è precisato il luogo del sinistro e la presenza del palo come ostacolo finale della corsa, indicata quest'ultima con un tratto che denota l'evidente percorso a testa coda del mezzo. La inoltre, in sede di interrogatorio CP_4
pag. 5/11 del 06/11/2018 ha escluso la presenza del guard rail indicando, semmai, l'esistenza di una banchina in tal modo venendo ulteriormente avvalorata quella che in effetti è la prima ricostruzione del sinistro per come originariamente effettuata.
Sulla indicazione del guard rail nel modello CAI può ritenersi accoglibile quanto dedotto da parte appellante e cioè l'evidenza sulla differente scrittura fra la sommaria descrizione del fatto e la firma della con ciò apparendo credibile quanto CP_4 sostenuto in appello e cioè che la si sia limitata a firmare il documento redatto CP_4 da altra persona.
Un riferimento va fatto anche alla indicazione della pozzanghera, che la compagnia assicurativa contesta come possibile causa della perdita di controllo del mezzo, sul punto avendo depositato in atti i dati pluviometrici della zona, dai quali si evincerebbe che alla data del sinistro non si sarebbe verificato alcuna precipitazione in zona;
la considerazione svolta dalla compagnia risulta invero alquanto debole, atteso che i dati pluviometrici in questione sono sempre di carattere generale e riferiti comunque a macroaree, non potendo certo riferirsi con estrema precisione anche al piccolo limitato spazio di lungomare ove si è verificato il sinistro, potendo peraltro essere accaduto che proprio l'area in questione sia stata interessata da un evento piovoso che, in quanto isolato, non è stato considerato ai fin della predisposizione dei dati di cui sopra.
Irrilevante, infine, appare la leggera differenza sulla indicazione dell'orario di accadimento del sinistro ovvero le 18.10 per come indicato nel modello CAI o le 19.00 per come contenuto delle dichiarazioni spontanee;
trattasi infatti di una differenza davvero insignificante nascente, molto probabilmente, da un vizio di memoria a causa del lasso di tempo di circa sei mesi trascorso fra il fatto e quanto dichiarato all'accertatore della compagnia.
Va infine considerato in maniera ancor più rilevante il contenuto della prova testimoniale del 06/11/2018 resa da , indifferente e disinteressato, il Testimone_1 quale ha assistito al sinistro in quanto si trovava a bordo della sua autovettura proprio dietro quella condotta dalla CP_4
Il teste ha confermato la circostanza che la mentre procedeva sul Lungomare di CP_4
AZ (direzione di marcia ME/PA), perdeva il controllo della propria auto, che sbandava urtando prima contro il muro della banchina che delimita la strada, e poi, dopo pag. 6/11 un testa coda, contro un palo;
il teste riferisce che al momento del sinistro “piovigginava ed aveva piovuto precedentemente e c'erano pozzanghere” ed indica il luogo esatto dell'evento “fra il ed il semaforo posto accanto alla Madonnina” e Parte_4 precisamente “a distanza di circa trecento metri prima del semaforo”.
Il teste ha confermato anche la presenza di una banchina e non di alcun guard rail come punto di primo impatto dell'autovettura, nonché i danni al mezzo e i danni ai due minori ivi trasportati come pure la presenza di un passeggero seduto accanto alla conducente.
Può quindi ritenersi che dalla complessiva valutazione degli elementi di cui sopra ed in particolare all'esito della prova testimoniale, sia emersa la fondatezza della domanda attorea in ordine all'accadimento del sinistro ed alle modalità con cui lo stesso si è verificato.
Osserva, infine, la Corte che le CTU mediche effettuate sui soggetti trasportati propendono per il riconoscimento di compatibilità fra l'evento e le lesioni riscontrate.
Ne discende che, accertata pienamente la dinamica del sinistro, i passeggeri trasportati hanno diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavano, ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni: questo diritto è garantito indipendentemente dalla responsabilità del conducente o dalla colpa nella causazione dell'incidente.
Va quindi disposta la condanna in solido di e della già Controparte_4 CP_6
, quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del mezzo vettore al Controparte_5 momento del sinistro.
Per la determinazione del danno, trattandosi di danno biologico di lieve entità, possono utilizzarsi le tabelle per danni micropermanenti fino a nove punti di invalidità, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni per come disposto dal D.Lgs. 209/2005 (e successive modifiche ed integrazioni), e quindi per come aggiornate dal D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025 e decorrente da aprile 2025.
Vengono a supporto della Corte le relazioni medico legali effettuate dal consulente
Dott.ssa ; esaminate le CTU, questa Corte ritiene che il nominato Persona_1 consulente ha prodotto elaborati peritali convincenti che si fanno propri senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, pag. 7/11 esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Deve quindi tenersi conto dell'età di ogni singolo danneggiato al momento del sinistro e delle valutazioni del CTU in ordine al danno biologico permanente ed alla invalidità temporanea riconosciuta.
Con riferimento a di tredici anni al momento del sinistro, il CTU ha Parte_2 riconosciuto un danno biologico pari al 2%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 2.087,69 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea per un totale di Euro 3.983,77.
Con riferimento a di tredici anni al momento del sinistro, il CTU ha CP_1 riconosciuto un danno biologico pari al 3%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 3.416,22 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea, per un totale di Euro 5.312,30.
Con riferimento a , di quarantotto anni al momento del sinistro, il CTU Parte_3 ha riconosciuto un danno biologico pari al 2%, oltre ad una invalidità temporanea di venticinque giorni al 75% e di trenta giorni al 50%, determinandosi quindi un danno complessivo di Euro 1.716,08 per danno biologico permanente ed Euro 1.896,08 per invalidità temporanea, per un totale di Euro 3.612,86.
Gli appellanti chiedono anche il riconoscimento di altre voci di danno fra cui anche il danno morale e la personalizzazione.
Sul punto può richiamarsi il principio contenuto nella sentenza 26972/2008 della
Suprema Corte per il quale va prevista una fattispecie di unico danno omnicomprensivo senza alcuna specifica distinzione del danno morale, e per il quale è ormai di costante utilizzo il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano nel quale le somme sono per l'appunto determinate secondo tale criterio.
E' però vero che tale principio non trova automatico riscontro nelle tabelle per lesioni di lieve entità per come sopra utilizzate da questa Corte.
Non a caso una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 20/09/2016, n. 7766) ha riproposto la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sui criteri pag. 8/11 risarcitori tradizionalmente utilizzati per la sua liquidazione;
in essa la Cassazione afferma a chiare lettere che il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono
“danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, aprendo un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.
Sul punto va opportunamente richiamato anche il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 235 del 16/10/2014 per la quale: “ Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005
(Codice delle Assicurazioni private) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della
Costituzione, relativa al meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”) derivanti da sinistro stradale, in quanto impedirebbe di risarcire anche il danno morale, perché non contemplato espressamente dalla predetta disposizione di legge. A giudizio della Corte se è vero che
l'art. 139 fa testualmente riferimento al danno biologico e non fa menzione anche del danno morale, però il giudice ha sempre la facoltà, in base a quanto previsto dal comma 3, di incrementare l'ammontare del danno biologico, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Questo meccanismo ex comma 3, consente di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, comprensiva anche del danno morale. Tale pronuncia è in linea con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 26972 del 2008: il danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato − rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
In proposito va però rilevato che gli appellanti non hanno fornito alcuna allegazione specifica e tanto meno alcuna indicazione in ordine al danno morale subito o comunque in odine a particolare possibile sofferenza o patimento subiti, tale da potersi applicare il pag. 9/11 principio sopra enunciato verso il riconoscimento del maggior danno che pertanto non può essere riconosciuto.
Non risultano in atti spese documentate per quanto gli appellanti propongano richiesta di rimborso delle stesse.
Le superiori somme determinate alla data odierna sono da intendersi attualizzate e già rivalutate, spettando però gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 227/2023 del Tribunale di Barcellona ZO di GO emessa in data 10/03/2023 nel procedimento R.G. 1323/2016, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_4
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza ed a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dagli appellanti quali trasportati in occasione del sinistro del 28/120/2014, condanna in solido e la in Controparte_4 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di dell'importo Parte_2 di Euro 3.983,77, in favore di dell'importo di Euro 5.312,30 ed in favore di CP_1
dell'importo di Euro 3.612,86, oltre interessi moratori dalla data di Parte_3 pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Condanna in solido e la in persona del legale Controparte_4 CP_2 rappresentante p.t. al rimborso in favore di parte appellante di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 280,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi e per il presente grado in Euro 390,00 per spese ed Euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., importi calcolati con aumento percentuale tenuto conto della pag. 10/11 difesa congiunta di più soggetti e con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese delle CTU a carico della CP_2
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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