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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa con ricorso congiunto da:
c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LUIGI GIORDANO con elezione di domicilio presso il suo studio in
Bellano, via Taceno n. 3;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate Le parti, ut supra rappresentate e difese
RICORRONO
All'Ill.mo SI. Presidente affinché previ gli incombenti di rito, ai sensi ed agli effetti di cui 473 – bis – 51 cpc voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco omologhi la separazione consensuale, nonché, decorsi i termini di legge, e previa istanza delle parti, provveda a dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, pur continuando provvisoriamente a coabitare nella casa coniugale, in attesa di trovare altra abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale di PE via del Cipresso 2 resta assegnata ad entrambi i coniugi che vi abiteranno con i figli e dormiranno in stanze separate, fino a quando verrà reperita altra soluzione abitativa ed in tal caso uno dei due coniugi lascerà la casa coniugale.
3) Nessuna richiesta di mantenimento viene formulata tra i coniugi in quanto entrambi già attivi nel mondo del lavoro ed in grado di svolgere attività lavorativa ed essendo autosufficienti.
4) L'affido dei figli resta condiviso, con collocazione degli stessi presso la casa coniugale.
5) L'assegno unico per i figli viene assegnato alla SI.ra . Parte_1
6) I coniugi si suddivideranno al 50% le spese inerenti i figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e quelle di casa.
7) In caso il SI. troverà altra abitazione, verserà alla SI.ra un contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli nella misura di 200,00 ciascuno + 50% delle spese previste nel protocollo del
Tribunale di Lecco.
8) Per la gestione dei figli ci si riporta al piano genitoriale sottoscritto dai genitori che si produce: i figli resteranno con un solo genitore dalle 19 da venerdì alle 19 della domenica a WE alternati.
9) I genitori concorderanno ove possibile di trascorrere le feste di Natale e Pasqua alternati con i figli nonchè anche dei periodi di ferie.
10) Nessuna richiesta di mantenimento viene formulata da entrambi i coniugi essendo gli stessi già inseriti nel mondo del lavoro ed autosufficienti dal punto di vista economico.
11) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio con e senza figli.
12) Spese e competenze del giudizio da dividersi al 50%
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Parte_2 12/09/2009 a PE (LC) e dalla loro unione sono nati i figli: nato a [...] il Persona_1 29/01/2010, , nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_2 Persona_3 07/03/2020, tutti minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 190/2024 pubblicata il
07/10/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha
2 rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a PE (LC) il 12/09/2009 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Parte_2 Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte I, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PE (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 812/2024 promossa con ricorso congiunto da:
c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LUIGI GIORDANO con elezione di domicilio presso il suo studio in
Bellano, via Taceno n. 3;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate Le parti, ut supra rappresentate e difese
RICORRONO
All'Ill.mo SI. Presidente affinché previ gli incombenti di rito, ai sensi ed agli effetti di cui 473 – bis – 51 cpc voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco omologhi la separazione consensuale, nonché, decorsi i termini di legge, e previa istanza delle parti, provveda a dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, pur continuando provvisoriamente a coabitare nella casa coniugale, in attesa di trovare altra abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale di PE via del Cipresso 2 resta assegnata ad entrambi i coniugi che vi abiteranno con i figli e dormiranno in stanze separate, fino a quando verrà reperita altra soluzione abitativa ed in tal caso uno dei due coniugi lascerà la casa coniugale.
3) Nessuna richiesta di mantenimento viene formulata tra i coniugi in quanto entrambi già attivi nel mondo del lavoro ed in grado di svolgere attività lavorativa ed essendo autosufficienti.
4) L'affido dei figli resta condiviso, con collocazione degli stessi presso la casa coniugale.
5) L'assegno unico per i figli viene assegnato alla SI.ra . Parte_1
6) I coniugi si suddivideranno al 50% le spese inerenti i figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e quelle di casa.
7) In caso il SI. troverà altra abitazione, verserà alla SI.ra un contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli nella misura di 200,00 ciascuno + 50% delle spese previste nel protocollo del
Tribunale di Lecco.
8) Per la gestione dei figli ci si riporta al piano genitoriale sottoscritto dai genitori che si produce: i figli resteranno con un solo genitore dalle 19 da venerdì alle 19 della domenica a WE alternati.
9) I genitori concorderanno ove possibile di trascorrere le feste di Natale e Pasqua alternati con i figli nonchè anche dei periodi di ferie.
10) Nessuna richiesta di mantenimento viene formulata da entrambi i coniugi essendo gli stessi già inseriti nel mondo del lavoro ed autosufficienti dal punto di vista economico.
11) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio con e senza figli.
12) Spese e competenze del giudizio da dividersi al 50%
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Parte_2 12/09/2009 a PE (LC) e dalla loro unione sono nati i figli: nato a [...] il Persona_1 29/01/2010, , nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_2 Persona_3 07/03/2020, tutti minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 190/2024 pubblicata il
07/10/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha
2 rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a PE (LC) il 12/09/2009 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Parte_2 Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte I, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PE (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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