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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1046/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
, ANCHE QUALE TITOLARE DI AO OGGETTO: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SOTTINI ADRIANO, Altri contratti d'opera Parte_2
elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI, 24/1 COLOGNE presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRO Controparte_1
PASQUALE, elettivamente domiciliata in VIA CASALINO 27 24121 BERGAMO
presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 8 In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 4069/23 (rg 2356/2022)
del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 10/10/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: condannarsi la società in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di
Amministrazione , corrente in Saronno, Via Volonterio n. 6, a Controparte_2
corrispondere in favore di parte ricorrente la complessiva residua somma di euro
6.500,00 a titolo di compenso forfettario per l'attività di consulenza ed assistenza
tecnica prestata da nel periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020 in Parte_1
forza di quanto previsto dal contratto di data 01.06.2020.
Dell'appellato: Respingere l'appello e le domande di parte appellante. Valutare
l'applicazione d'ufficio dell'art. 96, 3° co. c.p.c. in considerazione della
pretestuosità della lite confermata dall'atto di appello, con il quale controparte non
è stata in grado di portare alcun elemento di novità rispetto all'assolutamente
infondato ricorso introduttivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio con
distrazione a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 02/03/2022 , anche Parte_1
quale titolare della ditta individuale AO Consulting, chiedeva la condanna di al pagamento di € 7.800, in virtù dell'incarico di consulenza ed CP_1
assistenza tecnica sottoscritto in data 01.06.2020.
pagina 2 di 8 Si costituiva la resistente che contestava il credito richiesto ex adverso, lamentando che il ricorrente non aveva svolto le attività di cui all'incarico, tant'è che questo,
originariamente previsto per il periodo 01/06-31/12/2020, non era stato rinnovato, in subordine eccepiva la compensazione con i danni causati dall'altrui inadempimento.
Con l'ordinanza gravata il tribunale rigettava la domanda con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Rilevava che la domanda di pagamento della somma di € 6.500 (così ridotta per il riconosciuto versamento di € 1.300 sulla fattura emessa 30/06/2020) non poteva essere accolta in mancanza di prova da parte del richiedente dell'effettiva prestazione a suo carico.
Le 4 mail prodotte, inviate da ad , nulla infatti provavano in ordine CP_1 Pt_1
all'esecuzione (nemmeno esplicitamente dedotta) di quanto in esse richiesto, né
tantomeno la loro pertinenza all'attività di consulenza ed assistenza.
In particolare la richiesta (mail 10/07/2020-doc.2) di invio del video di presentazione dello stesso per il mercato russo, non riguardava l'incarico in oggetto;
il Pt_1
disegno quotato corpo attrezzo ed il relativo report controllo AQM (mail 31 luglio e
03/09/2020 –docc.3-4) ugualmente nulla provavano, riguardando peraltro la richiesta
Contro della lavorazione e correzione del pezzo (ordinato a ); la comunicazione delle credenziali di accesso all'account di posta elettronica (doc. 5) non dimostravano l'utilizzo che ne aveva fatto. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
pagina 3 di 8 Si costituiva la convenuta che insisteva per il rigetto dell'impugnazione e per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 3 co, cpa.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio versato in atti dalle parti.
Critica in particolare il tribunale ove non ha valutato lo scambio di mail intervenute tra le parti (doc. 12 fs , relative all'attività di controllo su uno stato CP_1
avanzamento lavori, e la documentazione da lui depositata, ovvero i documenti 3-5
che, a suo avviso, dimostrerebbero come si sia effettivamente avvalsa CP_1
della sua consulenza anche in altre occasioni, assicurandogli anche una casella di posta elettronica riferibile all'account dell'appellata.
Ritiene, inoltre, che per sollevare una legittima eccezione di inadempimento era onere di allegare e provare di aver formulato richieste di assistenza e CP_1
consulenza rimaste inadempiute da parte sua, mentre nessuna diffida ad adempiere era mai stata formulata.
***
Va in primis ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (SU 13533/ 2001; 16324/2021) vige il principio che: “il creditore che agisca
per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e,
se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte, sarà il debitore convenuto a dover fornire la
pagina 4 di 8 prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso
in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore”.
Nel caso di specie quindi avendo sollevato eccezione di CP_1
inadempimento risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, competeva quindi ad dimostrare il proprio corretto adempimento. Parte_1
Chiarito quanto sopra in ordine all'onere della prova di spettanza delle parti,
l'appello va rigettato.
Il conferimento di incarico (doc. 1 fs appellante) prevedeva:
“Direttamente:
1. la ricerca di fornitori, 2. la verifica e classificazione dei fornitori
(anche di quelli da noi indicati) in relazione alle esigenze strategiche, tattiche e
operative della nostra società;
3. la classificazione dei componenti (in funzione dei
fornitori) da utilizzare per la realizzazione delle macchine di nostra produzione o
per i nostri interventi anche riparatori, 4. l'analisi dei preventivi (c/o ns. sede o
conference call) con il signor dell'amministrazione nonché con il Controparte_2
signor e il Signor Testimone_1 Testimone_2
dell'Ufficio tecnico o loro delegati, 5. la verifica dello stato di avanzamento della
produzione affidata ai fornitori, 6. il controllo delle consegne (tempistica) e della
loro qualità sia presso i fornitori che in azienda;
A supporto delle strutture societarie per:
7. la predisposizione delle richieste di
pagina 5 di 8 preventivo, 8. la predisposizione delle conferme d'ordine a seguito dell'analisi di cui
al punto 4), resta inteso che le conferme d'ordine potranno essere sottoscritte solo
dall'amministratore della società, 9. la predisposizione delle contestazioni per
ritardi e/o errori di produzione con relative relazioni e l'assistenza nella risoluzione
di eventuali vertenze con Clienti e Fornitori, resta inteso che le comunicazioni
potranno essere sottoscritte solo dall'amministratore della società e/o
dall'incaricato pro tempore dell'ufficio legale interno”.
Il credito al compenso, rappresentato dal corrispettivo di una prestazione di facere professionale, si basa evidentemente, a fronte dell'exceptio inadimpleti sollevata, sul concreto compimento dell'attività pattuita, della cui prova, come richiamato sopra,
era onerato l'odierno appellante.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado dagli atti e dalla documentazione depositata non può dirsi allegato, né tantomeno provato l'esecuzione della prestazione ossia lo svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza.
La mail 10/07/2020 di (doc.2) si riferisce, infatti, alla richiesta rivolta ad CP_1
dell'invio di un video di presentazione, ma nulla prova in merito all'attività Pt_1
compiuta, nè la sua attinenza all'incarico conferito.
La mail del 28/10/2020 (doc.5) contiene unicamente l'indicazione dei CP_1
dati di accesso (username e password) della mail aziendale.
Le mail 31/07-03/09/2020 (docc. 3-4), con le quali inviava un disegno CP_1
quotato corpo attrezzo ed il relativo report di controllo della società terza AQM,
pagina 6 di 8 costituiscono semplici invii di documentazioni e non presentano alcuna richiesta di consulenza od assistenza.
Nella documentazione prodotta da risulta poi che inviava la CP_1 Pt_1
fattura n.4/2020 del 30/06/2020 (€ 1.300) che veniva regolarmente pagata dall'appellata con bonifico il 04/08/2020 (docc.
4-5 fs appallata), seguiva in ottobre
2020 la medesima fattura reinviata da in sostituzione alla precedente per Pt_1
errata numerazione (ivi indicata come n. 01/2020 sempre del 30/06/2020-doc. 9).
Nonostante non sia contestato che l'incarico originale non sia mai stato rinnovato,
nessuna altra fattura o messa in mora veniva inviata dall'appellante fino alla lettera
(immediatamente contestata) del legale nel febbraio 2022, dove tra l'altro non si dava neppure atto dell'importo (€ 1.300) già pagato.
Alla luce di quanto sopra quindi anche il comportamento tenuto dall'appellante prima dell'instaurazione (02/03/2022) del procedimento e finanche la totale mancanza di allegazioni in ordine alla presunta attività da lui svolta in adempimento dell'incarico affidatogli depone per l'infondatezza della domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 6.500)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol.
pagina 7 di 8 4069/23 (rg 2356/2022) del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 10/10/2023
così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1046/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024
d a
, ANCHE QUALE TITOLARE DI AO OGGETTO: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SOTTINI ADRIANO, Altri contratti d'opera Parte_2
elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI, 24/1 COLOGNE presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRO Controparte_1
PASQUALE, elettivamente domiciliata in VIA CASALINO 27 24121 BERGAMO
presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 8 In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 4069/23 (rg 2356/2022)
del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 10/10/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: condannarsi la società in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di
Amministrazione , corrente in Saronno, Via Volonterio n. 6, a Controparte_2
corrispondere in favore di parte ricorrente la complessiva residua somma di euro
6.500,00 a titolo di compenso forfettario per l'attività di consulenza ed assistenza
tecnica prestata da nel periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020 in Parte_1
forza di quanto previsto dal contratto di data 01.06.2020.
Dell'appellato: Respingere l'appello e le domande di parte appellante. Valutare
l'applicazione d'ufficio dell'art. 96, 3° co. c.p.c. in considerazione della
pretestuosità della lite confermata dall'atto di appello, con il quale controparte non
è stata in grado di portare alcun elemento di novità rispetto all'assolutamente
infondato ricorso introduttivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio con
distrazione a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 02/03/2022 , anche Parte_1
quale titolare della ditta individuale AO Consulting, chiedeva la condanna di al pagamento di € 7.800, in virtù dell'incarico di consulenza ed CP_1
assistenza tecnica sottoscritto in data 01.06.2020.
pagina 2 di 8 Si costituiva la resistente che contestava il credito richiesto ex adverso, lamentando che il ricorrente non aveva svolto le attività di cui all'incarico, tant'è che questo,
originariamente previsto per il periodo 01/06-31/12/2020, non era stato rinnovato, in subordine eccepiva la compensazione con i danni causati dall'altrui inadempimento.
Con l'ordinanza gravata il tribunale rigettava la domanda con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Rilevava che la domanda di pagamento della somma di € 6.500 (così ridotta per il riconosciuto versamento di € 1.300 sulla fattura emessa 30/06/2020) non poteva essere accolta in mancanza di prova da parte del richiedente dell'effettiva prestazione a suo carico.
Le 4 mail prodotte, inviate da ad , nulla infatti provavano in ordine CP_1 Pt_1
all'esecuzione (nemmeno esplicitamente dedotta) di quanto in esse richiesto, né
tantomeno la loro pertinenza all'attività di consulenza ed assistenza.
In particolare la richiesta (mail 10/07/2020-doc.2) di invio del video di presentazione dello stesso per il mercato russo, non riguardava l'incarico in oggetto;
il Pt_1
disegno quotato corpo attrezzo ed il relativo report controllo AQM (mail 31 luglio e
03/09/2020 –docc.3-4) ugualmente nulla provavano, riguardando peraltro la richiesta
Contro della lavorazione e correzione del pezzo (ordinato a ); la comunicazione delle credenziali di accesso all'account di posta elettronica (doc. 5) non dimostravano l'utilizzo che ne aveva fatto. Pt_1
Avverso tale ordinanza proponeva appello reiterando le domande già svolte in Pt_1
primo grado.
pagina 3 di 8 Si costituiva la convenuta che insisteva per il rigetto dell'impugnazione e per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 3 co, cpa.
All'udienza collegiale del 18/12/2024 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio versato in atti dalle parti.
Critica in particolare il tribunale ove non ha valutato lo scambio di mail intervenute tra le parti (doc. 12 fs , relative all'attività di controllo su uno stato CP_1
avanzamento lavori, e la documentazione da lui depositata, ovvero i documenti 3-5
che, a suo avviso, dimostrerebbero come si sia effettivamente avvalsa CP_1
della sua consulenza anche in altre occasioni, assicurandogli anche una casella di posta elettronica riferibile all'account dell'appellata.
Ritiene, inoltre, che per sollevare una legittima eccezione di inadempimento era onere di allegare e provare di aver formulato richieste di assistenza e CP_1
consulenza rimaste inadempiute da parte sua, mentre nessuna diffida ad adempiere era mai stata formulata.
***
Va in primis ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (SU 13533/ 2001; 16324/2021) vige il principio che: “il creditore che agisca
per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e,
se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte, sarà il debitore convenuto a dover fornire la
pagina 4 di 8 prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso
in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore”.
Nel caso di specie quindi avendo sollevato eccezione di CP_1
inadempimento risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, competeva quindi ad dimostrare il proprio corretto adempimento. Parte_1
Chiarito quanto sopra in ordine all'onere della prova di spettanza delle parti,
l'appello va rigettato.
Il conferimento di incarico (doc. 1 fs appellante) prevedeva:
“Direttamente:
1. la ricerca di fornitori, 2. la verifica e classificazione dei fornitori
(anche di quelli da noi indicati) in relazione alle esigenze strategiche, tattiche e
operative della nostra società;
3. la classificazione dei componenti (in funzione dei
fornitori) da utilizzare per la realizzazione delle macchine di nostra produzione o
per i nostri interventi anche riparatori, 4. l'analisi dei preventivi (c/o ns. sede o
conference call) con il signor dell'amministrazione nonché con il Controparte_2
signor e il Signor Testimone_1 Testimone_2
dell'Ufficio tecnico o loro delegati, 5. la verifica dello stato di avanzamento della
produzione affidata ai fornitori, 6. il controllo delle consegne (tempistica) e della
loro qualità sia presso i fornitori che in azienda;
A supporto delle strutture societarie per:
7. la predisposizione delle richieste di
pagina 5 di 8 preventivo, 8. la predisposizione delle conferme d'ordine a seguito dell'analisi di cui
al punto 4), resta inteso che le conferme d'ordine potranno essere sottoscritte solo
dall'amministratore della società, 9. la predisposizione delle contestazioni per
ritardi e/o errori di produzione con relative relazioni e l'assistenza nella risoluzione
di eventuali vertenze con Clienti e Fornitori, resta inteso che le comunicazioni
potranno essere sottoscritte solo dall'amministratore della società e/o
dall'incaricato pro tempore dell'ufficio legale interno”.
Il credito al compenso, rappresentato dal corrispettivo di una prestazione di facere professionale, si basa evidentemente, a fronte dell'exceptio inadimpleti sollevata, sul concreto compimento dell'attività pattuita, della cui prova, come richiamato sopra,
era onerato l'odierno appellante.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado dagli atti e dalla documentazione depositata non può dirsi allegato, né tantomeno provato l'esecuzione della prestazione ossia lo svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza.
La mail 10/07/2020 di (doc.2) si riferisce, infatti, alla richiesta rivolta ad CP_1
dell'invio di un video di presentazione, ma nulla prova in merito all'attività Pt_1
compiuta, nè la sua attinenza all'incarico conferito.
La mail del 28/10/2020 (doc.5) contiene unicamente l'indicazione dei CP_1
dati di accesso (username e password) della mail aziendale.
Le mail 31/07-03/09/2020 (docc. 3-4), con le quali inviava un disegno CP_1
quotato corpo attrezzo ed il relativo report di controllo della società terza AQM,
pagina 6 di 8 costituiscono semplici invii di documentazioni e non presentano alcuna richiesta di consulenza od assistenza.
Nella documentazione prodotta da risulta poi che inviava la CP_1 Pt_1
fattura n.4/2020 del 30/06/2020 (€ 1.300) che veniva regolarmente pagata dall'appellata con bonifico il 04/08/2020 (docc.
4-5 fs appallata), seguiva in ottobre
2020 la medesima fattura reinviata da in sostituzione alla precedente per Pt_1
errata numerazione (ivi indicata come n. 01/2020 sempre del 30/06/2020-doc. 9).
Nonostante non sia contestato che l'incarico originale non sia mai stato rinnovato,
nessuna altra fattura o messa in mora veniva inviata dall'appellante fino alla lettera
(immediatamente contestata) del legale nel febbraio 2022, dove tra l'altro non si dava neppure atto dell'importo (€ 1.300) già pagato.
Alla luce di quanto sopra quindi anche il comportamento tenuto dall'appellante prima dell'instaurazione (02/03/2022) del procedimento e finanche la totale mancanza di allegazioni in ordine alla presunta attività da lui svolta in adempimento dell'incarico affidatogli depone per l'infondatezza della domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 6.500)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol.
pagina 7 di 8 4069/23 (rg 2356/2022) del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 10/10/2023
così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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