Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 19 19 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DICA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9974/99 Cron.4666 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Ud. 15/11/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ET SE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso 10 studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4427 DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 5/99 del Tribunale di LANCIANO, depositata il 11/01/99 R.G.N. 352/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lanciano, AS EP conveniva in giudizio l'Inps per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità. Espletata consulenza tecnica con risultato negativo, il giudice adito rigettava la domanda ed il tribunale di Lanciano, cui il AS aveva proposto appello , dopo aver rinnovato la consulenza tecnica, con sentenza del 7 gennaio 2001 ha rigettava il gravame. Avverso questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, poi illustrato con memoria. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione. Con l'unico articolato motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 e vizi della motivazione, in sintesi deducendo che ha errato il tribunale nel recepire le risultanze della consulenza tecnica senza tener conto della gravità delle infermità riscontrate e delle malattie nella loro globalità, nonché del lavoro svolto e dell'impegno che esso richiede, data l'umidità dell'ambiente in cui si svolge (trattasi di un prosciuttificio ). Il ricorso è infondato. Innanzitutto va rilevato che le censure che esso prospetta attengono al merito della controversia ed all'apprezzamento delle risultanze processuali, riservato, come è noto, esclusivamente al giudice di merito, ove non siano allegati e dimostrati vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Viceversa le censure enunciate nel ricorso non dimostrano la denunciata violazione di legge o i supposti vizi di motivazione delle sentenza, che, invece, è completa ed articolata e che, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha escluso altre patologie ( meramente allegate dal ricorrente AS ) , oltre a quelle riscontrate, elencate ed adeguatamente valutate con un apprezzamento complessivo, e ciò fa risultare non conforme al vero la tesi del ricorrente, che, erroneamente, sviluppando l'assunto nella memoria difensiva, sostiene una loro valutazione atomistica ad opera del tribunale, che, inoltre, ha ben tenuto in considerazione sia il lavoro svolto dal medesimo che l'ambiente in cui si svolge, nonchè l'attitudine ad essere adibito a lavorazioni analoghe. Nella memoria il ricorrente adduce anche che il tribunale ha aderito acriticamente alla conclusioni del CTU, il quale avrebbe effettuato la valutazione delle patologie sulla base delle tabelle infortunistiche. Viceversa dalla sentenza emerge che il consulente ha proceduto direttamente a tale valutazione dopo approfondite ed esaustive verifiche, anche a seguito di indagini strumentali, pervenendo alle medesime conclusioni negative del consulente di primo grado, che, come quello del tribunale, aveva accertato modeste patologie certo non invalidanti, mentre dalla sentenza non risulta affatto che il giudizio sia stato emesso sulla base delle suddette tabelle infortunistiche, che i consulenti tecnici sono soliti peraltro utilizzare come semplici parametri orientativi e di riferimento. Ne segue che il ricorso va disatteso. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'Inps costituito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 novembre 2001 I 3 0 A D 1 вижтно неукті S 3 Il Presidente Il Cons. est. , S . 5 T O A Ві Nhu . T L R L , N A ' O A L B S 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A S 1 N S T 1 S G N O E O E S P A I G IL CANCELLERE M D I A G E Depositato in Cancelleria11 FEB. 2002 E A , O L O D T R T E I T A T A oggi, R S L I I N L G D E P E U E S IL CANCELLIERE R E O D