Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
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1 novembre 1962
Art. 2. (Attribuzioni del personale di rieducazione)

Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonche' agli altri compiti previsti da gli articoli seguenti.
Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1962