TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5756/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 5756/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Avolio, presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Cicciano (Na) alla via Matteotti n. 36;
-appellante contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1
RC IO, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana, alla via A.Diaz n. 13, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino;
-appellata nonchè
Controparte_2
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n.627/2017 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda proposta nei confronti di e Controparte_2
per il risarcimento dei danni alla vettura riportati in conseguenza del sinistro Controparte_3 stradale occorso in data 29.04.2015, alle ore 17.15 circa, in Roccarainola (Na), alla Via Monte della
Taglia, altezza agriturismo La Cascina, avvenuto tra il veicolo Toyota Yaris tg. CA 819 JY di proprietà dell'istante e la vettura A/3 targata EC 336 HF, di proprietà di ed assicurata con la Controparte_2 società CP_1
pagina 1 di 4 L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello CP_1 ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio l'appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
La causa è stata assegnata in decisione con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. all' udienza del
2.10.2025.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di pace, dovendosi dare atto che dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non poteva dirsi raggiunta la prova piena dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, è da condividere la valutazione di sostanziale inattendibilità dell' unico teste escusso,
, il quale ha reso deposizioni contrastanti con quanto asserito in citazione e quanto Testimone_1 emerso dalla documentazione prodotta dallo stesso attore.
Quanto alla dinamica del sinistro, in citazione l' attore ha fornito delle indicazioni del tutto generiche, affermando solo che l'autovettura attorea, “mentre percorreva regolarmente la predetta strada, veniva tamponato dall'autovettura Audi A3 […] condotta nell'occasione dal sig. […]”, Persona_1 precisando che, per effetto dell'urto, il conducente del veicolo Toyota Yaris urtava nella fiancata sinistra un motociclo Malaguti, condotto da una ragazza, senza alcun riferimento alla circostanza che i veicoli si trovassero ad un incrocio e stessero per immettersi su altra strada;
viceversa, il teste di parte attrice, (cfr. verbale di udienza 27 aprile 2016 fascicolo d'ufficio primo grado), ha Testimone_1 riferito tutt' altra dinamica, rappresentando: “Giunti all'incrocio con altra strada di cui non ricordo il nome, il conducente della Yaris si fermava per consentire ad un ciclomotore, proveniente dalla predetta strada di cui non ricordo il nome, di passare quando all'improvviso veniva tamponato da un pagina 2 di 4 Audi A3 che seguiva nella marcia la Yaris. […]. A seguito del tamponamento la Yaris urtava contro il predetto ciclomotore provocando la caduta dello stesso e del conducente che era una ragazza” .
Ebbene, il teste rappresentava una dinamica in contrasto con quella esposta nell'atto di citazione, ove l'attore deduceva che il suo veicolo “percorreva regolarmente la predetta strada” (atto di citazione); a ciò si aggiunga che il teste ha riferito di aver assistito al sinistro in quanto si trovava con il proprio scooter dietro alla Yaris, senza precisare come abbia potuto evitare di trovarsi coinvolto nel sinistro, che si verificava – secondo quanto dallo stesso riferito – per effetto di un tamponamento da tergo della stessa Yaris;
il teste, peraltro, ha riferito che lo scooter era condotto da una sola ragazza, omettendo del tutto il riferimento alla caduta di una seconda persona, trasportata sul ciclomotore, la cui presenza è indicata nel C.A.I. ove testualmente si riporta “sul motorino vi erano due donne” (cfr: produzione attorea primo grado- modulo C.A.I).
Il teste, peraltro, non ha saputo spiegare in maniera convincente perché il suo veicolo non venisse ritratto nelle foto, anche prodotte in atti, raffiguranti i veicoli presenti al momento del sinistro.
Ciò posto, premesso che le deposizioni rese dal teste risultano del tutto inattendibili (e, pertanto, non possono essere valorizzate al fine di ritenere provato quanto dallo stesso riferito), a fronte della incertezza in ordine alla effettiva verificazione del sinistro va, poi, dato atto che difetta adeguata prova del danno che avrebbe subito la vettura attorea, non essendo le fotografie (in bianco e nero) chiare sul punto, non essendo il modulo CAI specifico in merito alla presenza di danni, e non essendo sufficiente il mero preventivo a comprovare l' esborso economico ed il conseguente danno suscettibile di riparazione.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, e conducono al rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante, attore in primo grado, in favore dell'unica controparte costituita nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie - di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata in persona del l.r. pro Parte_1 Controparte_1 tempore, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 3 di 4 - nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace Controparte_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 5756/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Avolio, presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Cicciano (Na) alla via Matteotti n. 36;
-appellante contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_1
RC IO, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana, alla via A.Diaz n. 13, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino;
-appellata nonchè
Controparte_2
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n.627/2017 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda proposta nei confronti di e Controparte_2
per il risarcimento dei danni alla vettura riportati in conseguenza del sinistro Controparte_3 stradale occorso in data 29.04.2015, alle ore 17.15 circa, in Roccarainola (Na), alla Via Monte della
Taglia, altezza agriturismo La Cascina, avvenuto tra il veicolo Toyota Yaris tg. CA 819 JY di proprietà dell'istante e la vettura A/3 targata EC 336 HF, di proprietà di ed assicurata con la Controparte_2 società CP_1
pagina 1 di 4 L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello CP_1 ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio l'appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
La causa è stata assegnata in decisione con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. all' udienza del
2.10.2025.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di pace, dovendosi dare atto che dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non poteva dirsi raggiunta la prova piena dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, è da condividere la valutazione di sostanziale inattendibilità dell' unico teste escusso,
, il quale ha reso deposizioni contrastanti con quanto asserito in citazione e quanto Testimone_1 emerso dalla documentazione prodotta dallo stesso attore.
Quanto alla dinamica del sinistro, in citazione l' attore ha fornito delle indicazioni del tutto generiche, affermando solo che l'autovettura attorea, “mentre percorreva regolarmente la predetta strada, veniva tamponato dall'autovettura Audi A3 […] condotta nell'occasione dal sig. […]”, Persona_1 precisando che, per effetto dell'urto, il conducente del veicolo Toyota Yaris urtava nella fiancata sinistra un motociclo Malaguti, condotto da una ragazza, senza alcun riferimento alla circostanza che i veicoli si trovassero ad un incrocio e stessero per immettersi su altra strada;
viceversa, il teste di parte attrice, (cfr. verbale di udienza 27 aprile 2016 fascicolo d'ufficio primo grado), ha Testimone_1 riferito tutt' altra dinamica, rappresentando: “Giunti all'incrocio con altra strada di cui non ricordo il nome, il conducente della Yaris si fermava per consentire ad un ciclomotore, proveniente dalla predetta strada di cui non ricordo il nome, di passare quando all'improvviso veniva tamponato da un pagina 2 di 4 Audi A3 che seguiva nella marcia la Yaris. […]. A seguito del tamponamento la Yaris urtava contro il predetto ciclomotore provocando la caduta dello stesso e del conducente che era una ragazza” .
Ebbene, il teste rappresentava una dinamica in contrasto con quella esposta nell'atto di citazione, ove l'attore deduceva che il suo veicolo “percorreva regolarmente la predetta strada” (atto di citazione); a ciò si aggiunga che il teste ha riferito di aver assistito al sinistro in quanto si trovava con il proprio scooter dietro alla Yaris, senza precisare come abbia potuto evitare di trovarsi coinvolto nel sinistro, che si verificava – secondo quanto dallo stesso riferito – per effetto di un tamponamento da tergo della stessa Yaris;
il teste, peraltro, ha riferito che lo scooter era condotto da una sola ragazza, omettendo del tutto il riferimento alla caduta di una seconda persona, trasportata sul ciclomotore, la cui presenza è indicata nel C.A.I. ove testualmente si riporta “sul motorino vi erano due donne” (cfr: produzione attorea primo grado- modulo C.A.I).
Il teste, peraltro, non ha saputo spiegare in maniera convincente perché il suo veicolo non venisse ritratto nelle foto, anche prodotte in atti, raffiguranti i veicoli presenti al momento del sinistro.
Ciò posto, premesso che le deposizioni rese dal teste risultano del tutto inattendibili (e, pertanto, non possono essere valorizzate al fine di ritenere provato quanto dallo stesso riferito), a fronte della incertezza in ordine alla effettiva verificazione del sinistro va, poi, dato atto che difetta adeguata prova del danno che avrebbe subito la vettura attorea, non essendo le fotografie (in bianco e nero) chiare sul punto, non essendo il modulo CAI specifico in merito alla presenza di danni, e non essendo sufficiente il mero preventivo a comprovare l' esborso economico ed il conseguente danno suscettibile di riparazione.
Tali motivazioni assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, e conducono al rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante, attore in primo grado, in favore dell'unica controparte costituita nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – per la bassa complessità della fattispecie - di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata in persona del l.r. pro Parte_1 Controparte_1 tempore, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 3 di 4 - nulla per le spese nel rapporto processuale con l'appellato contumace Controparte_2
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 4 di 4