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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1075/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1075/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CATANIA , rappresentante e difensore CP_2
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario il 21.8.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 260, unione dalla quale sono nati due
1 figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
ancora non economicamente autosufficiente e nata a [...] il [...], già Persona_2
coniugata, esponendo che con Decreto del 25.11.2022 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
21.08.1996, in Gela, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Gela, nell'anno
1996, numero 260 parte 2 serie A.
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro per il loro mantenimento essendo autosufficienti economicamente entrambi.
3) Porre a carico del sig. il pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio della somma di € 200,00 mensili ma Persona_1
esclusivamente per i periodi di disoccupazione non coperti da indennità NASPI per mancanza del requisito contributivo e comunque non oltre il compimento del suo 20° anno di età, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria, da pagarsi entro il 5 di ogni mese.”
All'udienza del 14.1.2025, sentite personalmente le parti, dichiaravano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano di definire la causa alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, segnatamente almeno sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 25.10.2022).
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge e ritenuto che l'assetto di interessi divisato dalle odierne parti non appaiono in contrasto con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili – nonché considerato che neppure il Pubblico
Ministero proposto opposizione al loro accoglimento– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il 1.1.1972, il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 260 Parte II Serie A dell'anno
1996;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , il 21.8.1996, indicate in parte motiva;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1075/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CATANIA , rappresentante e difensore CP_2
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario il 21.8.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 260, unione dalla quale sono nati due
1 figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
ancora non economicamente autosufficiente e nata a [...] il [...], già Persona_2
coniugata, esponendo che con Decreto del 25.11.2022 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
21.08.1996, in Gela, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Gela, nell'anno
1996, numero 260 parte 2 serie A.
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro per il loro mantenimento essendo autosufficienti economicamente entrambi.
3) Porre a carico del sig. il pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio della somma di € 200,00 mensili ma Persona_1
esclusivamente per i periodi di disoccupazione non coperti da indennità NASPI per mancanza del requisito contributivo e comunque non oltre il compimento del suo 20° anno di età, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria, da pagarsi entro il 5 di ogni mese.”
All'udienza del 14.1.2025, sentite personalmente le parti, dichiaravano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano di definire la causa alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, segnatamente almeno sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 25.10.2022).
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge e ritenuto che l'assetto di interessi divisato dalle odierne parti non appaiono in contrasto con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili – nonché considerato che neppure il Pubblico
Ministero proposto opposizione al loro accoglimento– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il 1.1.1972, il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 260 Parte II Serie A dell'anno
1996;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , il 21.8.1996, indicate in parte motiva;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3