Art. 11. ((La vigilanza sull'osservanza, delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo))
Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.
Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.