Articolo 11 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 agosto 1939
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Versione
23 agosto 1955
Art. 11. ((La vigilanza sull'osservanza, delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo))

Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.
Entrata in vigore il 23 agosto 1955