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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5319/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5319/2023 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Macrina Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Firenze, n. 25, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monte San Biagio (LT),
Viale Europa n. 124, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio civile, in data 02.08.2005, con CP_1
celebrato presso il Comune di Pomezia, trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune predetto, Atto n.41, parte II, serie C e che tale unione, seppur felicemente iniziata, si era subito rivelata sbagliata. Sosteneva, infatti, che l' gestore di un locale notturno con CP_1 spogliarelliste, l'aveva coinvolta nelle sue attività fino a quando non era stato arrestato e poi ristretto agli arresti domiciliari, precisando altresì di aver scontato anche lei, per un determinato periodo, una pena detentiva ormai conclusa, ragione per la quale domandava l'addebito della separazione in capo al marito. Dal punto di vista economico la ricorrente sosteneva che l' possedeva vari beni immobili e conti correnti, nonché una pensione di circa € 600,00, CP_1 mentre lei non aveva alcun reddito e viveva grazie alla figlia, con la quale conviveva e che si occupava di pulizie domestiche con un guadagno mensile di circa € 300,00. La ricorrente precisava, infine, che da anni tra i coniugi vi era una separazione di fatto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A- Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente B- Disporre l'assegno di mantenimento in favore del coniuge di almeno euro 200,00 C- - Con vittoria di spese, competenze D- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Pomezia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396 del 2000”.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande formulate Controparte_1 dalla ricorrente. In particolare, sosteneva che il matrimonio, sin dal primo giorno, non aveva mai rispettato i requisiti legali e morali di un'unione tra i coniugi;
difatti era sempre venuta meno l'affectio maritalis tipica del rapporto matrimoniale, oltre che la convivenza sotto lo stesso tetto se non per ragioni di opportunità da parte di la quale, subito dopo aver contratto il Parte_1 matrimonio, aveva adottato un atteggiamento molto distaccato e scostante al punto da ingenerargli il sospetto che la moglie lo avesse sedotto e poi sposato esclusivamente per ottenere, in forza del matrimonio, la cittadinanza italiana, poiché a quell'epoca la Romania non faceva ancora parte dell'Unione Europea. Il rapporto matrimoniale si era quindi sempre caratterizzato per l'incompatibilità caratteriale ed il mancato rispetto dei doveri coniugali, manifestatasi anche in occasione di suoi gravi problemi di salute dei quali la ricorrente si era disinteressata.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, nella persona del deSInato Giudice, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti,
pagina 2 di 4 dichiarare la separazione dei coniugi e rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto, e accertare e dichiarare che la parte resistente, SI. nulla è Controparte_1 tenuto a corrispondere alla SI.ra , sia a titolo di addebito della separazione che a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento sia una tantum che mensile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 17.10.2024 venivano sentite le parti personalmente e, verificato che non sussistevano le condizioni per una conciliazione, considerato che le stesse già da tempo vivevano separatamente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
23.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in fatto, deve darsi atto dell'avvenuto decesso del resistente , Controparte_1 avvenuto in data 3.4.2025, come documentato dal certificato di morte versato in atti in allegato alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 149 c.c., il vincolo matrimoniale si scioglie per effetto della morte di uno dei coniugi. Ne consegue la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, non potendo più essere pronunciata tra soggetti non più legati da vincolo coniugale. Parimenti, risultano venuti meno i presupposti per la trattazione delle domande accessorie alla separazione, attinenti a diritti personalissimi, strettamente connessi alla persona del coniuge defunto e, pertanto, non suscettibili di trasmissione agli eredi. Invero, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione” (Cass. n. 5441/2008, in senso conforme Cass.
n. 4092/2018 e Cass. n. 31358/2019 secondo cui “La morte di uno dei coniugi, in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie”).
Peraltro, nel caso di specie non risulta applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza n. 20494 del 2022, secondo cui, in ipotesi di pronuncia parziale pagina 3 di 4 sullo status nel giudizio di divorzio, il decesso di uno dei coniugi non comporta l'improseguibilità del giudizio, potendo quest'ultimo proseguire nei confronti degli eredi al fine dell'accertamento della debenza dell'assegno divorzile sino al momento del decesso. Tale orientamento, infatti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di divorzio in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo status, e trova giustificazione nella possibilità per il coniuge superstite di far valere l'accertamento giudiziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile ex art.
9-bis L. n. 898/1970, della pensione di reversibilità ex art. 9 della medesima legge, nonché della quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis. Nel presente procedimento, avente ad oggetto la separazione personale, non si ravvisano analoghi presupposti giuridici né interessi tutelabili in capo agli eredi, atteso che – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 18130/2013; Cass. n. 26489/2017; Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 33346/2021) – gli obblighi di mantenimento tra coniugi sono strettamente connessi allo status personale e rivestono natura personalissima, non trasmissibile mortis causa. Ne consegue che il decesso di uno dei coniugi comporta non solo l'impossibilità di pronuncia sulla separazione personale, ma anche l'estinzione di ogni domanda accessoria, in quanto inscindibilmente legata alla persona del coniuge defunto
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5319 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5319/2023 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Macrina Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Firenze, n. 25, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monte San Biagio (LT),
Viale Europa n. 124, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio civile, in data 02.08.2005, con CP_1
celebrato presso il Comune di Pomezia, trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune predetto, Atto n.41, parte II, serie C e che tale unione, seppur felicemente iniziata, si era subito rivelata sbagliata. Sosteneva, infatti, che l' gestore di un locale notturno con CP_1 spogliarelliste, l'aveva coinvolta nelle sue attività fino a quando non era stato arrestato e poi ristretto agli arresti domiciliari, precisando altresì di aver scontato anche lei, per un determinato periodo, una pena detentiva ormai conclusa, ragione per la quale domandava l'addebito della separazione in capo al marito. Dal punto di vista economico la ricorrente sosteneva che l' possedeva vari beni immobili e conti correnti, nonché una pensione di circa € 600,00, CP_1 mentre lei non aveva alcun reddito e viveva grazie alla figlia, con la quale conviveva e che si occupava di pulizie domestiche con un guadagno mensile di circa € 300,00. La ricorrente precisava, infine, che da anni tra i coniugi vi era una separazione di fatto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “A- Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente B- Disporre l'assegno di mantenimento in favore del coniuge di almeno euro 200,00 C- - Con vittoria di spese, competenze D- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Pomezia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396 del 2000”.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande formulate Controparte_1 dalla ricorrente. In particolare, sosteneva che il matrimonio, sin dal primo giorno, non aveva mai rispettato i requisiti legali e morali di un'unione tra i coniugi;
difatti era sempre venuta meno l'affectio maritalis tipica del rapporto matrimoniale, oltre che la convivenza sotto lo stesso tetto se non per ragioni di opportunità da parte di la quale, subito dopo aver contratto il Parte_1 matrimonio, aveva adottato un atteggiamento molto distaccato e scostante al punto da ingenerargli il sospetto che la moglie lo avesse sedotto e poi sposato esclusivamente per ottenere, in forza del matrimonio, la cittadinanza italiana, poiché a quell'epoca la Romania non faceva ancora parte dell'Unione Europea. Il rapporto matrimoniale si era quindi sempre caratterizzato per l'incompatibilità caratteriale ed il mancato rispetto dei doveri coniugali, manifestatasi anche in occasione di suoi gravi problemi di salute dei quali la ricorrente si era disinteressata.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, nella persona del deSInato Giudice, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti,
pagina 2 di 4 dichiarare la separazione dei coniugi e rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto, e accertare e dichiarare che la parte resistente, SI. nulla è Controparte_1 tenuto a corrispondere alla SI.ra , sia a titolo di addebito della separazione che a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento sia una tantum che mensile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 17.10.2024 venivano sentite le parti personalmente e, verificato che non sussistevano le condizioni per una conciliazione, considerato che le stesse già da tempo vivevano separatamente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
23.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso in fatto, deve darsi atto dell'avvenuto decesso del resistente , Controparte_1 avvenuto in data 3.4.2025, come documentato dal certificato di morte versato in atti in allegato alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 149 c.c., il vincolo matrimoniale si scioglie per effetto della morte di uno dei coniugi. Ne consegue la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, non potendo più essere pronunciata tra soggetti non più legati da vincolo coniugale. Parimenti, risultano venuti meno i presupposti per la trattazione delle domande accessorie alla separazione, attinenti a diritti personalissimi, strettamente connessi alla persona del coniuge defunto e, pertanto, non suscettibili di trasmissione agli eredi. Invero, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione” (Cass. n. 5441/2008, in senso conforme Cass.
n. 4092/2018 e Cass. n. 31358/2019 secondo cui “La morte di uno dei coniugi, in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie”).
Peraltro, nel caso di specie non risulta applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza n. 20494 del 2022, secondo cui, in ipotesi di pronuncia parziale pagina 3 di 4 sullo status nel giudizio di divorzio, il decesso di uno dei coniugi non comporta l'improseguibilità del giudizio, potendo quest'ultimo proseguire nei confronti degli eredi al fine dell'accertamento della debenza dell'assegno divorzile sino al momento del decesso. Tale orientamento, infatti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di divorzio in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo status, e trova giustificazione nella possibilità per il coniuge superstite di far valere l'accertamento giudiziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile ex art.
9-bis L. n. 898/1970, della pensione di reversibilità ex art. 9 della medesima legge, nonché della quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis. Nel presente procedimento, avente ad oggetto la separazione personale, non si ravvisano analoghi presupposti giuridici né interessi tutelabili in capo agli eredi, atteso che – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 18130/2013; Cass. n. 26489/2017; Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 33346/2021) – gli obblighi di mantenimento tra coniugi sono strettamente connessi allo status personale e rivestono natura personalissima, non trasmissibile mortis causa. Ne consegue che il decesso di uno dei coniugi comporta non solo l'impossibilità di pronuncia sulla separazione personale, ma anche l'estinzione di ogni domanda accessoria, in quanto inscindibilmente legata alla persona del coniuge defunto
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5319 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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