Accoglimento
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04550/2025REG.PROV.COLL.
N. 03429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2025, proposto da
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.L.A.A.I. – Associazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 03037/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.L.A.A.I. – Associazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli e di A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Lipani e Ludovico Bruno Abiosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla CL, odierna appellata, con cui è stato impugnato il provvedimento protocollo n. 0114663/U del 28.11.2024 della Camera di Commercio di Napoli, odierna appellante, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile la richiesta di accesso avente ad oggetto la documentazione (Allegati B di cui al D.M. n. 156/2011) presentata da altre due imprese (AI e TA) che hanno partecipato alla procedura di rinnovo della Camera di Commercio medesima;
Premesso che, con l’atto di appello, la Camera di commercio di Napoli, con il primo motivo, lamenta la mancata notifica del ricorso di primo grado alla controinteressata TA e, con i successivi tre motivi, articola censure di merito dirette a contestare la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di accesso agli atti nonché, in subordine, a chiedere che sia previsto l’oscuramento dei dati personali ivi contenuti;
Ritenuto che, come da avviso dato alle parti in sede di udienza camerale, il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., essendo decorsi oltre venti giorni dalle notifiche dell’appello;
Ritenuto di dover rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla CL, non essendo fondata la tesi, da questa prospettata, secondo cui la Camera di commercio non avrebbe interesse a contestare la sentenza che inciderebbe solamente sulla posizione giuridica dei terzi controinteressati e dovendo, al contrario, affermarsi che l’odierna appellante, quale soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato, aveva interesse a resistere al giudizio di primo grado così come ha ora interesse a impugnare la sentenza che la vede soccombente;
Considerato che il ricorso di primo grado è stato notificato, oltre che alla Camera di Commercio, alla sola controinteressata AI e non anche ad TA, nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio - ex artt. 49 e 116, comma 1, c.p.a. - trattandosi di soggetto controinteressato al quale sono riferibili i documenti, ed i dati ivi contenuti, oggetto dell’istanza di accesso agli atti;
Ritenuto che tale mancata estensione del contraddittorio nei confronti di TA non determini, come sostenuto dall’appellante, l’inammissibilità del ricorso originario, perché il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato;
Ritenuto che la detta mancata estensione del contraddittorio nemmeno determini, come dedotto dall’appellante, un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, perché dal tenore del ricorso originario (si vedano, in particolare, l’epigrafe e le conclusioni) risulta che la CL ha chiesto l’annullamento integrale del provvedimento nella parte in cui ha negato l’ostensione dei documenti richiesti nonché ha domandato la condanna all’esibizione di tutti i documenti oggetto dell’istanza di accesso con inclusione, quindi, di quelli riferiti a TA;
Ritenuto, in conclusione, che, stante la mancata integrazione del contraddittorio verificatasi in primo grado, l’appello debba essere accolto, la sentenza gravata annullata e la causa rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado in ragione della definizione in rito dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO