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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via C.F._1
Tagliamonte n. 2, presso lo studio dell' Avv. Pasquale Striano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torre Del Greco alla Via Alcide De C.F._2
Gasperi n. 62 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Anania, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce della comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.02.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi ed hanno chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 08.03.2024, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.01.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 07.06.2001 in Trecase, e che Controparte_1 dalla loro unione erano nate due figlie: , in data 19.11.2001, e in data Per_1 Per_2
15.11.2009.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti del marito in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, la lamentava continui tradimenti da parte del marito che, Pt_1 insieme ad atteggiamenti prevaricatori ed autoritari di quest'ultimo, avevano reso impossibile la prosecuzione del rapporto matrimoniale. A dire della ricorrente, difatti,
l' aveva fatto mancare l'assistenza morale e materiale alla moglie ed alle figlie, CP_1 lasciando la casa coniugale ed intraprendendo un'ultima relazione extraconiugale che inevitabilmente portava alla rottura definitiva del rapporto coniugale.
La ricorrente chiedeva, dunque, che le fosse assegnata la casa coniugale, sita in
Trecase alla via Cap. G. Rea n. 228, in quanto ivi convivente insieme alla figlia minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. La chiedeva di Pt_1 porre a carico dell' , quale contributo al mantenimento delle figlie (di cui una CP_1 minore ed una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al
50 % delle spese straordinarie per queste ultime, unitamente alla somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento. Infine, la ricorrente chiedeva di ordinare il pagamento del rateo mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale in capo all' , nonché il 50 % dei tributi gravanti su detto immobile. CP_1
Si costituiva il quale contestava tutto quanto eccepito da Controparte_1 controparte e chiedeva di rigettare, dunque, la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente. Per ciò che concerne i provvedimenti accessori, il resistente concordava con la ricorrente sulla assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Chiedeva, inoltre, di stabilire che i ratei a scadere del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale e fino alla sua completa estinzione restassero a carico al 50% tra la ricorrente ed il resistente, oppure frazionare il predetto immobile e ricavarne un piccolo appartamento da adibire a “bed and breakfast”, in modo da coprire con i ricavi la rata del mutuo.
Chiedeva, ancora di stabilire che in quanto assegnataria della casa coniugale Parte_1 provvedesse al pagamento delle utenze che servono la stessa, al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie nonché al pagamento dei tributi locali gravanti sull'immobile adibito a casa coniugale. Per ciò che concerne i provvedimenti riguardanti la prole, l' chiedeva di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia CP_1 minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre. Per_2
2 Per ciò che concerne i provvedimenti economici, l chiedeva di porre l'obbligo, a CP_1 suo carico, di corrispondere alla la somma mensile di euro 400,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento delle due figlie (euro 200,00 per ciascuna figlia).
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 15.06.2022, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_2 con residenza presso la madre, cui assegnava la casa coniugale e regolava il diritto di visita del padre tenendo conto del fatto che quest'ultimo lavora fuori regione;
poneva a carico dell' l'assegno mensile di complessivi euro 600,00 in favore della , CP_1 Pt_1 di cui euro 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia , maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente (euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
rilevava l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda della ricorrente, diretta a porre a carico del resistente il pagamento dell'intera rata del mutuo e delle domande riconvenzionali del resistente dirette a porre a carico della ricorrente la metà della medesima rata ovvero disporre il frazionamento della casa coniugale;
disponeva, in ultimo, informazioni da parte dei Servizi Sociali di Trecase e di
Voghera in ordine al contesto abitativo, familiare e sociale in cui la minore era Per_2 inserita ed ai rapporti della stessa con ciascun genitore e fissava udienza di comparizione innanzi al G.I..
All'udienza del 05.04.2023, le parti chiedevano concedersi rinvio al fine di valutare l'eventuale ipotesi di donazione dell'immobile familiare alle figlie, con conseguente cambio di residenza da parte del resistente, al fine di una riduzione dell'ISEE in favore della parte ricorrente. Il G.I., letta la concorde richiesta delle parti, rinviava in prosieguo di comparizione all'udienza del 26.06.2023, poi rinviata al 22.11.2023.
Alla suddetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale avanzata da entrambe le parti (in quanto non fondata su circostanze nuove)
e, rilevato che parte resistente instava in via preliminare affinché il Tribunale pronunciasse sentenza non definitiva sullo status, con pronuncia della separazione dei coniugi, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I, letta l'istanza delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c (venti per il deposito delle comparse conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
3 Il P.M. prestava parere favorevole in data 08.03.2024.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Controparte_1
Annunziata il 12.07.1980) e (nata a [...] il Parte_1
01.07.1980);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 8, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 20.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via C.F._1
Tagliamonte n. 2, presso lo studio dell' Avv. Pasquale Striano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torre Del Greco alla Via Alcide De C.F._2
Gasperi n. 62 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Anania, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce della comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.02.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi ed hanno chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 08.03.2024, ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.01.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 07.06.2001 in Trecase, e che Controparte_1 dalla loro unione erano nate due figlie: , in data 19.11.2001, e in data Per_1 Per_2
15.11.2009.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti del marito in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, la lamentava continui tradimenti da parte del marito che, Pt_1 insieme ad atteggiamenti prevaricatori ed autoritari di quest'ultimo, avevano reso impossibile la prosecuzione del rapporto matrimoniale. A dire della ricorrente, difatti,
l' aveva fatto mancare l'assistenza morale e materiale alla moglie ed alle figlie, CP_1 lasciando la casa coniugale ed intraprendendo un'ultima relazione extraconiugale che inevitabilmente portava alla rottura definitiva del rapporto coniugale.
La ricorrente chiedeva, dunque, che le fosse assegnata la casa coniugale, sita in
Trecase alla via Cap. G. Rea n. 228, in quanto ivi convivente insieme alla figlia minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. La chiedeva di Pt_1 porre a carico dell' , quale contributo al mantenimento delle figlie (di cui una CP_1 minore ed una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al
50 % delle spese straordinarie per queste ultime, unitamente alla somma di euro 200,00 quale contributo al suo mantenimento. Infine, la ricorrente chiedeva di ordinare il pagamento del rateo mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale in capo all' , nonché il 50 % dei tributi gravanti su detto immobile. CP_1
Si costituiva il quale contestava tutto quanto eccepito da Controparte_1 controparte e chiedeva di rigettare, dunque, la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente. Per ciò che concerne i provvedimenti accessori, il resistente concordava con la ricorrente sulla assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Chiedeva, inoltre, di stabilire che i ratei a scadere del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale e fino alla sua completa estinzione restassero a carico al 50% tra la ricorrente ed il resistente, oppure frazionare il predetto immobile e ricavarne un piccolo appartamento da adibire a “bed and breakfast”, in modo da coprire con i ricavi la rata del mutuo.
Chiedeva, ancora di stabilire che in quanto assegnataria della casa coniugale Parte_1 provvedesse al pagamento delle utenze che servono la stessa, al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie nonché al pagamento dei tributi locali gravanti sull'immobile adibito a casa coniugale. Per ciò che concerne i provvedimenti riguardanti la prole, l' chiedeva di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia CP_1 minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre. Per_2
2 Per ciò che concerne i provvedimenti economici, l chiedeva di porre l'obbligo, a CP_1 suo carico, di corrispondere alla la somma mensile di euro 400,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento delle due figlie (euro 200,00 per ciascuna figlia).
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 15.06.2022, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_2 con residenza presso la madre, cui assegnava la casa coniugale e regolava il diritto di visita del padre tenendo conto del fatto che quest'ultimo lavora fuori regione;
poneva a carico dell' l'assegno mensile di complessivi euro 600,00 in favore della , CP_1 Pt_1 di cui euro 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia , maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente (euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
rilevava l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda della ricorrente, diretta a porre a carico del resistente il pagamento dell'intera rata del mutuo e delle domande riconvenzionali del resistente dirette a porre a carico della ricorrente la metà della medesima rata ovvero disporre il frazionamento della casa coniugale;
disponeva, in ultimo, informazioni da parte dei Servizi Sociali di Trecase e di
Voghera in ordine al contesto abitativo, familiare e sociale in cui la minore era Per_2 inserita ed ai rapporti della stessa con ciascun genitore e fissava udienza di comparizione innanzi al G.I..
All'udienza del 05.04.2023, le parti chiedevano concedersi rinvio al fine di valutare l'eventuale ipotesi di donazione dell'immobile familiare alle figlie, con conseguente cambio di residenza da parte del resistente, al fine di una riduzione dell'ISEE in favore della parte ricorrente. Il G.I., letta la concorde richiesta delle parti, rinviava in prosieguo di comparizione all'udienza del 26.06.2023, poi rinviata al 22.11.2023.
Alla suddetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale avanzata da entrambe le parti (in quanto non fondata su circostanze nuove)
e, rilevato che parte resistente instava in via preliminare affinché il Tribunale pronunciasse sentenza non definitiva sullo status, con pronuncia della separazione dei coniugi, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I, letta l'istanza delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c (venti per il deposito delle comparse conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
3 Il P.M. prestava parere favorevole in data 08.03.2024.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Controparte_1
Annunziata il 12.07.1980) e (nata a [...] il Parte_1
01.07.1980);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 8, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 20.05.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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