Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 566 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZILLI RAMONA Parte_1
CI MA con il patrocinio dell'Avv. PAVAN CHRISTIAN e
SCUDIERO ELISA
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento dell'unione civile.
Conclusioni delle parti:
“le ricorrenti, ut supra rappresentate, difese e domiciliate, sussistendo i presupposti di legge RICORRONO CONGIUNTAMENTE al Tribunale di Ferrara affinché il
Presidente voglia designare il Giudice relatore e fissare la prima udienza, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e, nel confermare la volontà di non volersi riconciliare, CHIEDONO che il Tribunale adito voglia pronunciare lo scioglimento della loro unione civile costituita in data 18 marzo
2021 presso il Comune di Ferrara (registri dello stato civile del Comune di Ferrara anno
2021, numero 1, parte 1) alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare, sita a Ferrara, via della Ginestra n. 103, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al foglio
200, mappale 397 -subalterno 6 (A/3,) subalterno 2 (C/6) e subalterno 7 (bene comune non censibile)- e mappale 399 (F/1), di titolarità esclusiva della NO MA
CI, resterà nella disponibilità esclusiva della stessa 2. nell'intendere regolamentare in questa sede anche i loro rapporti patrimoniali le parti, a definizione di tutte le questioni economiche nascenti dalla loro relazione, concordano che: a) restano in proprietà esclusiva della NO CI tutto l'arredo, il corredo, il mobilio, gli elettrodomestici, le suppellettili e gli accessori presenti nell'abitazione familiare, ad eccezione dei seguenti beni: bicicletta da trekking Riverside 500 grigia e rossa, completa di borse nere laterali per portapacchi;
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Tiaki; b) i beni elencati al punto che precede vengono concordemente conferiti in via esclusiva alla NO , la quale dichiara di esserne già in possesso Parte_1 avendoli tutti prelevati in data 15 gennaio 2025 presso l'abitazione della NO CI (doc. 17 - verbale di consegna beni); c) tutti gli altri beni, personali e non, rimarranno in proprietà esclusiva della NO MA CI, la quale si impegna a riconoscere a titolo di conguaglio e/o rimborso alla NO , che Parte_1 accetta, la somma di € 12.000,00 da corrispondersi in otto tranches di € 1.500,00 ciascuna, da versarsi mediante bonifico bancario al conto corrente intestato alla NO
(IBAN [...]) entro il giorno 15 di ciascun mese Pt_1 con decorrenza da gennaio 2025; sul punto, la NO dà atto di aver ad oggi Pt_1 già ricevuto le prime due rate dalla NO CI;
d) il cane RI di razza Golden
Retriever, di proprietà della NO , rimarrà assegnato in via esclusiva Parte_1 alla stessa, la quale si farà carico di tutti i costi legati al mantenimento e alla cura dell'animale;
3. le parti si dichiarano economicamente autonome per cui non ricorrono i presupposti per dar corso alla liquidazione dell'assegno ex art. 5 L. n. 898/1970 e art. 1, comma 25, L. n. 76/2016 in favore dell'una o dell'altra e danno atto che con l'esecuzione delle condizioni sopra riportate hanno provveduto a conferire un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo e definendo ogni loro rapporto economicopatrimoniale derivante, connesso e/o conseguente all'unione civile dichiarando, per l'effetto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tale titolo se non in relazione all'adempimento degli obblighi qui assunti;
4. ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
5. spese legali compensate. Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento dell'unione civile. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i sigg.ri e MA Parte_1
CI chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile. Esponevano che con dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016, resa avanti l'ufficiale dello stato civile del Comune di Ferrara dalla sig.ra CI e ritualmente notificata alla sig.ra , era stato chiesto lo scioglimento del Pt_1 rapporto nelle forme previste.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire il rapporto e chiedevano che venisse dichiarato lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di sciogliere il vincolo.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento dell'unione civile.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine di tre mesi previsto dalla legge n.76/2016.e che le parti hanno raggiunto un accordo, sancito da scrittura privata, sulle condizioni dello scioglimento.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita il 18 marzo 2021 a Ferrara da e CI MA (Atto trascritto Parte_1 al N. 1 P. 1 anno 2021 del Registro delle Unioni Civili del Comune di FERRARA).
Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 22.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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