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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3191/2021 R.G.; sul ricorso depositato il 11/09/2021; proposto da in persona del legale rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Parte_1
Vittorio Milardi); nei confronti di (difeso dall'avv. Carmela Spagnolo e dall'avv. Angela Carrì); CP_1
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 357/2021;
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata dalla società opponente riconoscendo un credito nei confronti dell'opposto di € 3087,00 , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per l'effetto, operando la compensazione tra le due poste creditorie, condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma pari € 3159,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di:
1. “In via principale a. Accertare, dichiarare e statuire l'inammissibilità del decreto opposto;
b. Accertare, dichiarare e statuire l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa del ricorrente;
c. Per l'effetto revocare il decreto opposto”.
2. “In via riconvenzionale a. Accertare, dichiarare e statuire la responsabilità del ricorrente nella verificazione del sinistro avvenuto in data 28.10.2019, alle ore 12.00 circa, durante lo svolgimento
1 del turno di lavoro, mentre si trovava in località Villa San Giuseppe alla guida del mezzo aziendale
Iveco Daily Tg. EY268HY;
b. Accertare, dichiarare e statuire che, in occasione del sinistro di cui al punto a), l'automezzo aziendale Iveco Daily Tg. EY268HY ha subito danni per complessive € 5.287,45, o quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c. Per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, condannando lo stesso al pagamento della somma di € 5.287,45, o quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, anche, eventualmente, previa compensazione con le somme che dovessero essere ritenute come dovute in favore dello stesso ricorrente;
d. In ogni caso, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Orbene, in sintesi, la società opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n. 357/2021 - emesso da questo Tribunale in data 03.08.2021 – a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € 6.246,13, oltre interessi legali a titolo di FR non pagato CP_1 nonché le spese del procedimento monitorio intese in € 540,00, oltre accessori.
A fondamento della opposizione, in via preliminare, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Altresì, in via riconvenzionale, formulava nei confronti dell'opposto domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa di un incidente stradale del mezzo aziendale Iveco Daily Tg.
EY268HY e contestato con procedimento disciplinare, in virtù della violazione degli obblighi di diligenza di cui all'art.2104 c.c.
Si costituiva l'opposto evidenziando la tardività dell'opposizione e la validità del CU 2020 allegato, da cui si evince la somma dovuta a titolo di FR nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto nonché il rigetto delle domande risarcitorie formulate.
La causa, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, veniva rimessa in decisione.
2 ***
1. SUL CREDITO OGGETTO DI DOMANDA MONITORIA
In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 11.09.2021 (quindi, non il 13.09.2021 come sostenuto dall'opposto) a fronte della notificazione del D.I. opposto intervenuta in data 03.08.2021.
Preliminarmente, ancora, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che, come noto, si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
L'opposizione quindi non può limitarsi all'esame delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue da ciò che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007; n. 24815/2005; n.
2421/2006).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (cfr. Cass. ord. n. 21512/2019).
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass. n. 1150/1994, Cass. n. 7310/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, il credito ingiunto corrisponde al trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nel corso del rapporto (accertato nel D.I. fino al 31.12.2019, in quanto accolto
3 parzialmente per carenza di prova di quantum successivamente a tale data), il quale altro non è che un elemento della retribuzione ordinaria che di regola, eccetto le ipotesi di anticipazione , matura alla cessazione del rapporto.
Inoltre, deve rilevarsi che la documentazione depositata nel giudizio monitorio ed in atti (C.U.
2020), pacificamente, è considerata dalla giurisprudenza sufficiente a provare la sussistenza del credito (cfr. Cass. n. 28798/2024).
Inoltre, a ben vedere, la parte opposta non ha eccepito né la avvenuta , ad oggi , mancata cessazione del rapporto né di aver già corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto né indica la diversa somma spettante come FR , limitandosi a contestazioni generiche in merito all'assenza di una prova documentale.
Alla luce di tali considerazioni, deve riconoscersi il diritto del al pagamento del FR nella CP_1
misura ingiunta .
2. DOMANDA RICONVENZIONALE – RISARCIMENTO DEL DANNO
A questo punto è necessario verificare la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente a titolo di domanda riconvenzionale o comunque quale eccezione di compensazione.
La società opponente ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore ed opposto, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente cagionati sul mezzo aziendale in data 28.10.2019 (pari ad € 5.287,45, di cui €
3.087,45 per pezzi di ricambio, ed € 2.200,00 per la manodopera necessaria a riportare il mezzo nella status quo ante), chiedendo anche l'eventuale compensazione con il credito retributivo dovuto per i citati danni cagionati dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro.
Nella specie, tuttavia, parte opponente ha, come detto, avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore opposto.
È noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore-ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni.
Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, e nel caso di somme maturate nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro , può applicarsi un mero calcolo di dare- avere, a mezzo di c.d. compensazione impropria .
In tema < Si ricorda che, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, pur non essendovi luogo per una ipotesi di compensazione
4 “propria”, ai sensi degli artt. 1241 cod. civ. e segg., opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione “impropria” (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28469; Cass. 17 febbraio 2020, n.
3856; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4825; Cass. 4 maggio 2018, n. 10798; Cass. 23 marzo 2017, n.
7474). Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa
Corte affermato (Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 26 aprile 2018, n. 10132; Cass. 21 gennaio
2019, n. 1513; Cass. 21 maggio 2019, n. 13647) che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ., sui limiti della compensabilità dei crediti
- presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. L'effetto di elisione dei crediti reciproci nascenti dall'unico rapporto opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso ancora una volta non presuppone l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi. > così Cass 23093/2023.
Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta ed accertata la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, l'oggetto della decisione si sposta sulla verifica della sussistenza ed entità del controcredito dedotto in compensazione.
Si tratta, come evidenziato, di un credito risarcitorio nascente dall'inadempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul lavoratore, in ragione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 2104 e 2094 c.c., il quale avrebbe negligentemente cagionato un sinistro nel veicolo in uso aziendale.
Sul punto può osservarsi che “la violazione dell'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, fissato nell'art. 2104 c.c., fa sorgere a carico del medesimo due tipi di responsabilità: quella risarcitoria, per inadempimento contrattuale, stabilita dalla regola generale dell'art. 1218
c.c. e quella speciale, la disciplinare, derivante sempre dal medesimo inadempimento, prevista per il rapporto di lavoro dall'art. 2106 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, largamente condiviso anche in dottrina, il datore di lavoro – a fronte della mancanza del dipendente – può indifferentemente limitarsi all'esercizio dell'azione disciplinare o cumulare tale rimedio con quello, risarcitorio, offerto dal diritto comune, oppure ancora optare per
l'esercizio della sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere obbligato, in tal caso, alla preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della L. n. 300 del 1970
e all'adozione di provvedimenti disciplinari” (vedi Cass. n. 8702/2000, n. 950/1999, n. 208/1995).
5 Nella fattispecie, si osserva che la domanda risarcitoria è stata preceduta pure dalla preventiva irrogazione di una sanzione disciplinare (sospensione dalla retribuzione per sette giorni), a seguito di rituale contestazione dell'illecito (con specificazione dell'entità del danno).
Tale circostanza risulta pacifica e descritta negli atti allegati al ricorso, con richiesta risarcitoria nei confronti dell'opposto.
Pertanto, la doglianza del circa la sussistenza del provvedimento disciplinare con CP_1
sospensione dello stipendio non lo rende esente dalle conseguenze di natura risarcitoria, in quanto sono ammissibili le due le azioni.
Chiarito ciò, le risultanze documentali e l'istruttoria orale cui si è dato corso nel presente giudizio ha consentito di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente per quanto concerne il sinistro per responsabilità dell'opposto.
Risulta comprovata la responsabilità del lavoratore nella causazione del sinistro stradale/evento generatore del danno, oggi opposto in via riconvenzionale, nonché dei danni subiti dalla società.
Sul punto, nello specifico, il teste -escusso all'udienza del 15 maggio 2024-, ha affermato Tes_1
“[…] mi sentivo colpire dietro dal furgone della ditta di RI LI;
non conosco il nome del conducente del furgone. In occasione del sinistro io scesi dal camion e, prima di tutto, mi accertai delle condizioni di salute del conducente, dopodiché gli dissi di venire presso l'officina del mio titolare per verificare i danni;
ricordo che il suo camion era completamente distrutto sul davanti, mentre al mio si era rotto solo un fanalino. Confermo quanto dichiarato in data 16.12.2019 come da allegato 7 al ricorso che mi si mostra, su cui riconosco la mia firma”.
Inoltre, il teste sig. ha dichiarato “[…] in quanto carrozziere riparo molti mezzi della Tes_2
non ricordo precisamente del sinistro di cui mi ci chiede, ma ricordo di Parte_2
aver riparato il camion quasi sicuramente marca Iveco, in quanto la ha quasi Parte_1 tutti i camion Iveco”.
Mentre il teste sig. ha affermato “sono titolare di azienda che si occupa di commerciare Tes_3
ricambi per veicoli industriali, denominata “Eurodiesel”. Confermo di aver emesso la fattura n.
1754 che mi si mostra nei confronti della e specifico che trattasi di fattura Parte_1
differita perché comprende tante bolle di accompagnamento. Aggiungo che per Parte_1 emetto circa una fattura al mese da una quindicina d'anni. ADR: ogni bolla di accompagnamento si riferisce ad un veicolo e, in particolare, nella fattura che mi si mostra vi è l'indicazione dei pezzi acquistati per il veicolo targato EY268HY”.
La condotta inadempiente del lavoratore è, dunque, riconducibile alla violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. e oltre al dato oggettivo ed alla riferibilità soggettiva a titolo di colpa
6 della condotta inadempiente, va altresì certamente riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla società e la condotta inadempiente del dipendente.
In particolare, come emergente dalla fattura in atti e confermato dalla prova testimoniale, è stato necessario procedere alla riparazione del camion targato EY268HY, con una spesa prevista di €
3.087,45 solo per i pezzi di ricambio.
Non risultano però comprovati i costi di manodopera , di cui la società non ha fornito riscontro, neppure con un preventivo di spesa presso soggetto qualificato.
Non vi sono, invece , ragioni per contestare la congruità della spesa reclamata dalla società opponente per la riparazione del mezzo, considerato, peraltro, che si è tratta di ripristinare l'intera parte anteriore (v. foto allegate opposto), sicché l'importo dei costi dei pezzi di ricambio indicato in ricorso non appare incongruo o eccessivo e può essere condiviso
A questo punto, previa revoca del decreto ingiuntivo è necessario procedere alla compensazione impropria delle due poste economiche, provenienti da un unico rapporto , detraendo dall'importo di € 6.246,13 del tfr il controcredito di € 3.087,00 per il danno comprovato.
In definitiva l'opponente dovrà essere condannato al pagamento del solo importo di € 3159,13, cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese si compensano tra tutte le parti alla luce dell'esito complessivo del giudizio , con parziale accoglimento dell'opposizione in misura sostanzialmente equivalente alla infondatezza e la complessità della vicenda che ha richiesto una istruttoria testimoniale .
Reggio Calabria 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3191/2021 R.G.; sul ricorso depositato il 11/09/2021; proposto da in persona del legale rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Parte_1
Vittorio Milardi); nei confronti di (difeso dall'avv. Carmela Spagnolo e dall'avv. Angela Carrì); CP_1
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 357/2021;
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata dalla società opponente riconoscendo un credito nei confronti dell'opposto di € 3087,00 , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per l'effetto, operando la compensazione tra le due poste creditorie, condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma pari € 3159,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di:
1. “In via principale a. Accertare, dichiarare e statuire l'inammissibilità del decreto opposto;
b. Accertare, dichiarare e statuire l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa del ricorrente;
c. Per l'effetto revocare il decreto opposto”.
2. “In via riconvenzionale a. Accertare, dichiarare e statuire la responsabilità del ricorrente nella verificazione del sinistro avvenuto in data 28.10.2019, alle ore 12.00 circa, durante lo svolgimento
1 del turno di lavoro, mentre si trovava in località Villa San Giuseppe alla guida del mezzo aziendale
Iveco Daily Tg. EY268HY;
b. Accertare, dichiarare e statuire che, in occasione del sinistro di cui al punto a), l'automezzo aziendale Iveco Daily Tg. EY268HY ha subito danni per complessive € 5.287,45, o quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c. Per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, condannando lo stesso al pagamento della somma di € 5.287,45, o quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, anche, eventualmente, previa compensazione con le somme che dovessero essere ritenute come dovute in favore dello stesso ricorrente;
d. In ogni caso, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Orbene, in sintesi, la società opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n. 357/2021 - emesso da questo Tribunale in data 03.08.2021 – a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € 6.246,13, oltre interessi legali a titolo di FR non pagato CP_1 nonché le spese del procedimento monitorio intese in € 540,00, oltre accessori.
A fondamento della opposizione, in via preliminare, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Altresì, in via riconvenzionale, formulava nei confronti dell'opposto domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa di un incidente stradale del mezzo aziendale Iveco Daily Tg.
EY268HY e contestato con procedimento disciplinare, in virtù della violazione degli obblighi di diligenza di cui all'art.2104 c.c.
Si costituiva l'opposto evidenziando la tardività dell'opposizione e la validità del CU 2020 allegato, da cui si evince la somma dovuta a titolo di FR nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto nonché il rigetto delle domande risarcitorie formulate.
La causa, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, veniva rimessa in decisione.
2 ***
1. SUL CREDITO OGGETTO DI DOMANDA MONITORIA
In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione.
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 11.09.2021 (quindi, non il 13.09.2021 come sostenuto dall'opposto) a fronte della notificazione del D.I. opposto intervenuta in data 03.08.2021.
Preliminarmente, ancora, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che, come noto, si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
L'opposizione quindi non può limitarsi all'esame delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue da ciò che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007; n. 24815/2005; n.
2421/2006).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (cfr. Cass. ord. n. 21512/2019).
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass. n. 1150/1994, Cass. n. 7310/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, il credito ingiunto corrisponde al trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nel corso del rapporto (accertato nel D.I. fino al 31.12.2019, in quanto accolto
3 parzialmente per carenza di prova di quantum successivamente a tale data), il quale altro non è che un elemento della retribuzione ordinaria che di regola, eccetto le ipotesi di anticipazione , matura alla cessazione del rapporto.
Inoltre, deve rilevarsi che la documentazione depositata nel giudizio monitorio ed in atti (C.U.
2020), pacificamente, è considerata dalla giurisprudenza sufficiente a provare la sussistenza del credito (cfr. Cass. n. 28798/2024).
Inoltre, a ben vedere, la parte opposta non ha eccepito né la avvenuta , ad oggi , mancata cessazione del rapporto né di aver già corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto né indica la diversa somma spettante come FR , limitandosi a contestazioni generiche in merito all'assenza di una prova documentale.
Alla luce di tali considerazioni, deve riconoscersi il diritto del al pagamento del FR nella CP_1
misura ingiunta .
2. DOMANDA RICONVENZIONALE – RISARCIMENTO DEL DANNO
A questo punto è necessario verificare la domanda risarcitoria formulata dalla parte opponente a titolo di domanda riconvenzionale o comunque quale eccezione di compensazione.
La società opponente ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore ed opposto, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente cagionati sul mezzo aziendale in data 28.10.2019 (pari ad € 5.287,45, di cui €
3.087,45 per pezzi di ricambio, ed € 2.200,00 per la manodopera necessaria a riportare il mezzo nella status quo ante), chiedendo anche l'eventuale compensazione con il credito retributivo dovuto per i citati danni cagionati dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro.
Nella specie, tuttavia, parte opponente ha, come detto, avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del lavoratore opposto.
È noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore-ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni.
Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, e nel caso di somme maturate nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro , può applicarsi un mero calcolo di dare- avere, a mezzo di c.d. compensazione impropria .
In tema < Si ricorda che, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, pur non essendovi luogo per una ipotesi di compensazione
4 “propria”, ai sensi degli artt. 1241 cod. civ. e segg., opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione “impropria” (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. 15 dicembre 2020, n. 28469; Cass. 17 febbraio 2020, n.
3856; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4825; Cass. 4 maggio 2018, n. 10798; Cass. 23 marzo 2017, n.
7474). Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa
Corte affermato (Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 26 aprile 2018, n. 10132; Cass. 21 gennaio
2019, n. 1513; Cass. 21 maggio 2019, n. 13647) che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ., sui limiti della compensabilità dei crediti
- presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. L'effetto di elisione dei crediti reciproci nascenti dall'unico rapporto opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso ancora una volta non presuppone l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi. > così Cass 23093/2023.
Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta ed accertata la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, l'oggetto della decisione si sposta sulla verifica della sussistenza ed entità del controcredito dedotto in compensazione.
Si tratta, come evidenziato, di un credito risarcitorio nascente dall'inadempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul lavoratore, in ragione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 2104 e 2094 c.c., il quale avrebbe negligentemente cagionato un sinistro nel veicolo in uso aziendale.
Sul punto può osservarsi che “la violazione dell'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, fissato nell'art. 2104 c.c., fa sorgere a carico del medesimo due tipi di responsabilità: quella risarcitoria, per inadempimento contrattuale, stabilita dalla regola generale dell'art. 1218
c.c. e quella speciale, la disciplinare, derivante sempre dal medesimo inadempimento, prevista per il rapporto di lavoro dall'art. 2106 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, largamente condiviso anche in dottrina, il datore di lavoro – a fronte della mancanza del dipendente – può indifferentemente limitarsi all'esercizio dell'azione disciplinare o cumulare tale rimedio con quello, risarcitorio, offerto dal diritto comune, oppure ancora optare per
l'esercizio della sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere obbligato, in tal caso, alla preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della L. n. 300 del 1970
e all'adozione di provvedimenti disciplinari” (vedi Cass. n. 8702/2000, n. 950/1999, n. 208/1995).
5 Nella fattispecie, si osserva che la domanda risarcitoria è stata preceduta pure dalla preventiva irrogazione di una sanzione disciplinare (sospensione dalla retribuzione per sette giorni), a seguito di rituale contestazione dell'illecito (con specificazione dell'entità del danno).
Tale circostanza risulta pacifica e descritta negli atti allegati al ricorso, con richiesta risarcitoria nei confronti dell'opposto.
Pertanto, la doglianza del circa la sussistenza del provvedimento disciplinare con CP_1
sospensione dello stipendio non lo rende esente dalle conseguenze di natura risarcitoria, in quanto sono ammissibili le due le azioni.
Chiarito ciò, le risultanze documentali e l'istruttoria orale cui si è dato corso nel presente giudizio ha consentito di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente per quanto concerne il sinistro per responsabilità dell'opposto.
Risulta comprovata la responsabilità del lavoratore nella causazione del sinistro stradale/evento generatore del danno, oggi opposto in via riconvenzionale, nonché dei danni subiti dalla società.
Sul punto, nello specifico, il teste -escusso all'udienza del 15 maggio 2024-, ha affermato Tes_1
“[…] mi sentivo colpire dietro dal furgone della ditta di RI LI;
non conosco il nome del conducente del furgone. In occasione del sinistro io scesi dal camion e, prima di tutto, mi accertai delle condizioni di salute del conducente, dopodiché gli dissi di venire presso l'officina del mio titolare per verificare i danni;
ricordo che il suo camion era completamente distrutto sul davanti, mentre al mio si era rotto solo un fanalino. Confermo quanto dichiarato in data 16.12.2019 come da allegato 7 al ricorso che mi si mostra, su cui riconosco la mia firma”.
Inoltre, il teste sig. ha dichiarato “[…] in quanto carrozziere riparo molti mezzi della Tes_2
non ricordo precisamente del sinistro di cui mi ci chiede, ma ricordo di Parte_2
aver riparato il camion quasi sicuramente marca Iveco, in quanto la ha quasi Parte_1 tutti i camion Iveco”.
Mentre il teste sig. ha affermato “sono titolare di azienda che si occupa di commerciare Tes_3
ricambi per veicoli industriali, denominata “Eurodiesel”. Confermo di aver emesso la fattura n.
1754 che mi si mostra nei confronti della e specifico che trattasi di fattura Parte_1
differita perché comprende tante bolle di accompagnamento. Aggiungo che per Parte_1 emetto circa una fattura al mese da una quindicina d'anni. ADR: ogni bolla di accompagnamento si riferisce ad un veicolo e, in particolare, nella fattura che mi si mostra vi è l'indicazione dei pezzi acquistati per il veicolo targato EY268HY”.
La condotta inadempiente del lavoratore è, dunque, riconducibile alla violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. e oltre al dato oggettivo ed alla riferibilità soggettiva a titolo di colpa
6 della condotta inadempiente, va altresì certamente riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla società e la condotta inadempiente del dipendente.
In particolare, come emergente dalla fattura in atti e confermato dalla prova testimoniale, è stato necessario procedere alla riparazione del camion targato EY268HY, con una spesa prevista di €
3.087,45 solo per i pezzi di ricambio.
Non risultano però comprovati i costi di manodopera , di cui la società non ha fornito riscontro, neppure con un preventivo di spesa presso soggetto qualificato.
Non vi sono, invece , ragioni per contestare la congruità della spesa reclamata dalla società opponente per la riparazione del mezzo, considerato, peraltro, che si è tratta di ripristinare l'intera parte anteriore (v. foto allegate opposto), sicché l'importo dei costi dei pezzi di ricambio indicato in ricorso non appare incongruo o eccessivo e può essere condiviso
A questo punto, previa revoca del decreto ingiuntivo è necessario procedere alla compensazione impropria delle due poste economiche, provenienti da un unico rapporto , detraendo dall'importo di € 6.246,13 del tfr il controcredito di € 3.087,00 per il danno comprovato.
In definitiva l'opponente dovrà essere condannato al pagamento del solo importo di € 3159,13, cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese si compensano tra tutte le parti alla luce dell'esito complessivo del giudizio , con parziale accoglimento dell'opposizione in misura sostanzialmente equivalente alla infondatezza e la complessità della vicenda che ha richiesto una istruttoria testimoniale .
Reggio Calabria 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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