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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Crivelli Alberto, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. Crivelli Alberto
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
C.F. e P.I Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la società e per essa la società ha evocato in Parte_1 Parte_2 giudizio il , chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei beni censiti Controparte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12 in capo al Controparte_1
Comune di fino al 5 dicembre 2003 quando poi è stata stipulata con il Controparte_1 Controparte_3 la convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
[...]
Notaio trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343”. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- con contratto di mutuo fondiario del 26 ottobre 2004 (rep. 24126 e racc. 6085), registrato a Teramo il 29 ottobre 2004, al n. 1568, serie 1T, a rogito del Notaio Dott. , la Banca delle Marche S.p.A., Persona_1 poi ha concesso al (C.F. e Controparte_4 Controparte_2 P.IVA_3
P.I. ), un mutuo fondiario della complessiva somma di euro 1.400.000,00, su cui è stata P.IVA_4 apposta la formula esecutiva in data 31 maggio 2021;
- a garanzia dell'esatto adempimento, è stata iscritta ipoteca su un bene di proprietà della società debitrice, sito in così censito: Foglio 36, mappale 554 (ex 531); Controparte_1
- con atto di erogazione finale e quietanza, frazionamento e restrizione del mutuo e della relativa ipoteca, rep. 25720 e racc. 7200, a rogito del Notaio Dott. in data 30 agosto 2007, annotato in Persona_1
Teramo il 20 settembre 2007 al n. 2191, l'importo mutuato è stato ridotto ad euro 1.018.000,00 con corrispondente ipoteca ridotta ad euro 2.036.000,00;
- in particolare, a garanzia delle quote nn. 2 e 4 è rimasta iscritta ipoteca sulle parti dell'immobile sito nel
Comune di così censite: Foglio 36, map. 554, sub. 8 e Foglio 36 map. 554, sub. 12; Controparte_1
- in data 4 dicembre 2020, la società unipersonale con sede legale a Conegliano (TV), in Via Parte_1
Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale deliberato e sottoscritto di euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Treviso-Belluno al n. e con medesimo codice fiscale, è divenuta piena e legittima titolare di P.IVA_5 un portafogli di crediti di varia origine e natura ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 dicembre 2020 n. 145, Parte Seconda;
- per effetto della cessione di cui sopra, la è divenuta titolare del credito in precedenza Parte_1 vantato dalla Controparte_4
- successivamente, con atto del Notaio di Pordenone del 10 dicembre 2020, rep. 306269 Persona_2
e fasc. 37358, registrato a Pordenone il 15 dicembre 2020 al n. 16601 serie 1T, la ha Parte_1 conferito alla procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Parte_2 crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
- in data 29 giugno 2021, è stato notificato un atto di precetto a Controparte_2
- l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio, su istanza della creditrice procedente, ha eseguito il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. sugli immobili di proprietà del debitore, siti nel Comune di così censiti al NCEU: • Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8; • Foglio 36, mappale n. 554 Controparte_1 sub. 12;
- la creditrice procedente ha provveduto, in data 6 ottobre 2021, all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare rubricata al numero R.G.E. 135/2021;
- in data 20 ottobre 2021 è stata depositata istanza di vendita di quanto pignorato e il giorno successivo la documentazione notarile ex art. 567, secondo comma, c.p.c.; - con provvedimento dell'11 novembre 2021, comunicato dalla competente Cancelleria il 18 novembre
2021, il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha assegnato alla creditrice procedente
“termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento” per depositare “relazione notarile integrativa ovvero nota comprovante la trascrizione di una serie continua di atti fino a risalire al primo atto inter vivos ad efficacia traslativa (no successioni, no divisioni) anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento”;
- con istanza del 14 gennaio 2022, la creditrice procedente ha richiesto una proroga del termine al fine di depositare la relazione integrativa richiesta;
- successivamente al deposito della relazione notarile integrativa, avvenuto l'11 febbraio 2022, il Giudice si
è pronunciato sull'istanza di proroga, concedendo la remissione in termini di ulteriori trenta giorni;
- in data 17 marzo 2022, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 15 giugno 2022, all'esito della quale, rilevata la tempestività dei depositi effettuati, ha comunque ritenuto “non documentata la trascrizione di una serie continua di atti fino a giungere alla trascrizione del primo atto di acquisto inter vivos ad efficacia traslativa anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento”
e ha pertanto emesso ordinanza con cui ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva;
- alla luce di quanto sopra, è interesse di ottenere un provvedimento che - accertata la Parte_1 proprietà in capo al Comune di degli immobili sottoposti ad esecuzione quantomeno Controparte_1 sino al 5 dicembre 2003 quando è stata stipulata con il la Controparte_3 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343 - consenta di sanare il vizio Persona_1 relativo alla continuità delle trascrizioni relativa agli immobili siti nel Comune di e Controparte_1 censiti al NCEU al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e Foglio 36, mappale n. 554 sub. 12 e procedere, di conseguenza, a sottoporre nuovamente a pignoramento i predetti beni immobili.
Con provvedimento del 5 ottobre 2023, il giudice dott.ssa Erika Capanna Piscé, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del onerando la parte ricorrente Controparte_2 della notifica dell'atto introduttivo e del predetto provvedimento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
Nonostante la rituale e tempestiva comunicazione del predetto provvedimento al Controparte_2
quest'ultimo non si è costituito in giudizio, al pari del;
[...] Controparte_1 entrambi pertanto sono giudicati in contumacia.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la discussione ex art. 281 terdecies all'odierna udienza, tenutasi con le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
******* In diritto è pacifico che la continuità delle trascrizioni dall'atto di acquisto anteriore al ventennio al pignoramento deve ritenersi presupposto necessario dell'espropriazione forzata del bene immobile. Il creditore ha, infatti, il diritto di agire esecutivamente e far espropriare forzatamente il bene immobile del debitore inadempiente, egli ha però l'onere di dimostrare che il bene del quale chiede la vendita forzata è di proprietà del debitore;
dimostrazione, in linea di principio, assai gravosa e difficile (cosiddetta probatio diabolica), per la quale già nel processo di cognizione sono previste "agevolazioni" di vario tipo, la più importante delle quali è costituita dalla possibilità di provare fatti idonei ad integrare, quanto meno in astratto, l'acquisto per usucapione.
Nel processo esecutivo il legislatore ha ulteriormente agevolato il creditore introducendo sostanzialmente una presunzione di proprietà in capo al debitore che, dai registri immobiliari, risulti titolare del bene, unitamente ai suoi danti causa, da almeno venti anni;
periodo significativamente coincidente con quello necessario per l'acquisto originario a titolo di usucapione. Qui l'agevolazione probatoria consiste proprio nel presumere il possesso ad urucapionem del debitore titolare del bene e dei suoi danti causa a partire da colui che ha acquistato anteriormente al ventennio.
Come si vede, nel processo esecutivo, "la prova della proprietà" del bene pignorato si regge sulla continuità delle trascrizioni. Il creditore, partendo da un atto di acquisto ultraventennale, deve cioè provare che, almeno per il ventennio antecedente il pignoramento, la "catena" di acquisiti derivativi che ha portato a quello finale del debitore sia integra e quindi non interrotta, poiché anche una sola interruzione comporta il pericolo che la catena abbia avuto continuità in altra direzione verso diversi aventi causa e diverso titolare finale dei diritto di proprietà sul bene;
pericolo che, d'altronde, ha possibilità di materializzarsi anche nel corso del processo esecutivo e persino dopo la vendita forzata del bene.
Se è vero che la trascrizione ha natura dichiarativa e non costitutiva, è altrettanto vero che a norma dell'art. 2644 c.c. la trascrizione di un acquisto a titolo derivativo di un immobile fa prevalere l'acquisto in parola rispetto a tutti gli acquisti a titolo derivativo, dal medesimo dante causa, precedenti, ma non trascritti prima.
L'onere probatorio posto dall'art. 567 c.p.c. comprende, quindi, necessariamente quello di dimostrare la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedenti il pignoramento. Su questa continuità si fonda l'effettività della vendita forzata, posto che - come è noto - essa ha l'effetto di trasferire all'acquirente soltanto i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salva l'inopponibilità all'acquirente medesimo dei diritti acquistati dai terzi, se essi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella esecuzione (art. 2919 c.c. in riferimento agli artt. 2913 - 2915 c.c.).
Per i beni immobili il regime della opponibilità degli acquisti è fondato - come di regola per ogni vicenda concernente i diritti immobiliari - sulla priorità della trascrizione dell'atto d'acquisto rispetto a quella del pignoramento (art. 2914 n. 1 c.c.) e il finale decreto di trasferimento deve esso stesso essere trascritto (art. 586 c.p.c.), sì da garantire in favore dell'acquirente l'opponibilità dell'acquisto a eventuali terzi, opponibilità che intanto può esservi in quanto la trascrizione anche di questo acquisto (di carattere derivativo) si inserisca in una catena continua di trascrizioni (art. 2688 c.c.).
Detto questo, nel giudizio volto all'accertamento della proprietà di un immobile in capo ad un determinato soggetto, l'attore ha solo l'obbligo di produrre i certificati dei registri immobiliari o una certificazione notarile sostitutiva di essi, spettando invece al convenuto fornire la prova contraria.
Orbene, nel caso di specie, la IR ha documentato (cfr. relazione integrativa del Notaio dott. Parte_1
) che i beni oggetto di causa, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Persona_3 CP_1
al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati trasferiti dal Comune di al
[...] CP_1 al in data 5 dicembre 2003, quando è stata stipulata la CP_1 Controparte_3 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343. I convenuti, non costituitisi in Persona_1 giudizio, non hanno fornito prova contraria.
A tal riguardo, va stigmatizzato il comportamento del comune di , il quale per ben due Controparte_1 volte non ha ottemperato all'ordine impartito dal Tribunale ex art. 210 c.p.c. di esibizione della seguente documentazione: a) decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 28 settembre 1999; b)
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 6 del 16 febbraio 2000; c) compravendita a rogito del Segretario
Comunale rep. 136 del 30 maggio 1963, trascritta a Teramo il 18 giugno 1963 al n.
5.307 di formalità; d) compravendita a rogito del Segretario Comunale rep. 290 del 26 settembre 1964, trascritta a Teramo il 12 novembre 1964 al n.10.636 di formalità.
In definitiva, va accertato e dichiarato che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di CP_1 al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati di proprietà del Comune di
[...] CP_1 fino al 5/12/2003, allorché è stata stipulata con il la
[...] Controparte_5 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii. esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, eccezione e conclusione reietta, cosi provvede:
- accerta e dichiara che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 36, Controparte_1 mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati di proprietà del fino al CP_1 Controparte_1
5/12/2003, allorché è stata stipulata con il la convenzione di Controparte_5 assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del Notaio
[...]
, trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343; Persona_1
- condanna i contumaci e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso contributo unificato (euro 518,00), spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo il 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Crivelli Alberto, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv. Crivelli Alberto
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
C.F. e P.I Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la società e per essa la società ha evocato in Parte_1 Parte_2 giudizio il , chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto di proprietà dei beni censiti Controparte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12 in capo al Controparte_1
Comune di fino al 5 dicembre 2003 quando poi è stata stipulata con il Controparte_1 Controparte_3 la convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
[...]
Notaio trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343”. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- con contratto di mutuo fondiario del 26 ottobre 2004 (rep. 24126 e racc. 6085), registrato a Teramo il 29 ottobre 2004, al n. 1568, serie 1T, a rogito del Notaio Dott. , la Banca delle Marche S.p.A., Persona_1 poi ha concesso al (C.F. e Controparte_4 Controparte_2 P.IVA_3
P.I. ), un mutuo fondiario della complessiva somma di euro 1.400.000,00, su cui è stata P.IVA_4 apposta la formula esecutiva in data 31 maggio 2021;
- a garanzia dell'esatto adempimento, è stata iscritta ipoteca su un bene di proprietà della società debitrice, sito in così censito: Foglio 36, mappale 554 (ex 531); Controparte_1
- con atto di erogazione finale e quietanza, frazionamento e restrizione del mutuo e della relativa ipoteca, rep. 25720 e racc. 7200, a rogito del Notaio Dott. in data 30 agosto 2007, annotato in Persona_1
Teramo il 20 settembre 2007 al n. 2191, l'importo mutuato è stato ridotto ad euro 1.018.000,00 con corrispondente ipoteca ridotta ad euro 2.036.000,00;
- in particolare, a garanzia delle quote nn. 2 e 4 è rimasta iscritta ipoteca sulle parti dell'immobile sito nel
Comune di così censite: Foglio 36, map. 554, sub. 8 e Foglio 36 map. 554, sub. 12; Controparte_1
- in data 4 dicembre 2020, la società unipersonale con sede legale a Conegliano (TV), in Via Parte_1
Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale deliberato e sottoscritto di euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Treviso-Belluno al n. e con medesimo codice fiscale, è divenuta piena e legittima titolare di P.IVA_5 un portafogli di crediti di varia origine e natura ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 dicembre 2020 n. 145, Parte Seconda;
- per effetto della cessione di cui sopra, la è divenuta titolare del credito in precedenza Parte_1 vantato dalla Controparte_4
- successivamente, con atto del Notaio di Pordenone del 10 dicembre 2020, rep. 306269 Persona_2
e fasc. 37358, registrato a Pordenone il 15 dicembre 2020 al n. 16601 serie 1T, la ha Parte_1 conferito alla procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Parte_2 crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
- in data 29 giugno 2021, è stato notificato un atto di precetto a Controparte_2
- l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio, su istanza della creditrice procedente, ha eseguito il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. sugli immobili di proprietà del debitore, siti nel Comune di così censiti al NCEU: • Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8; • Foglio 36, mappale n. 554 Controparte_1 sub. 12;
- la creditrice procedente ha provveduto, in data 6 ottobre 2021, all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare rubricata al numero R.G.E. 135/2021;
- in data 20 ottobre 2021 è stata depositata istanza di vendita di quanto pignorato e il giorno successivo la documentazione notarile ex art. 567, secondo comma, c.p.c.; - con provvedimento dell'11 novembre 2021, comunicato dalla competente Cancelleria il 18 novembre
2021, il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha assegnato alla creditrice procedente
“termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento” per depositare “relazione notarile integrativa ovvero nota comprovante la trascrizione di una serie continua di atti fino a risalire al primo atto inter vivos ad efficacia traslativa (no successioni, no divisioni) anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento”;
- con istanza del 14 gennaio 2022, la creditrice procedente ha richiesto una proroga del termine al fine di depositare la relazione integrativa richiesta;
- successivamente al deposito della relazione notarile integrativa, avvenuto l'11 febbraio 2022, il Giudice si
è pronunciato sull'istanza di proroga, concedendo la remissione in termini di ulteriori trenta giorni;
- in data 17 marzo 2022, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 15 giugno 2022, all'esito della quale, rilevata la tempestività dei depositi effettuati, ha comunque ritenuto “non documentata la trascrizione di una serie continua di atti fino a giungere alla trascrizione del primo atto di acquisto inter vivos ad efficacia traslativa anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento”
e ha pertanto emesso ordinanza con cui ha dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva;
- alla luce di quanto sopra, è interesse di ottenere un provvedimento che - accertata la Parte_1 proprietà in capo al Comune di degli immobili sottoposti ad esecuzione quantomeno Controparte_1 sino al 5 dicembre 2003 quando è stata stipulata con il la Controparte_3 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343 - consenta di sanare il vizio Persona_1 relativo alla continuità delle trascrizioni relativa agli immobili siti nel Comune di e Controparte_1 censiti al NCEU al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e Foglio 36, mappale n. 554 sub. 12 e procedere, di conseguenza, a sottoporre nuovamente a pignoramento i predetti beni immobili.
Con provvedimento del 5 ottobre 2023, il giudice dott.ssa Erika Capanna Piscé, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del onerando la parte ricorrente Controparte_2 della notifica dell'atto introduttivo e del predetto provvedimento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
Nonostante la rituale e tempestiva comunicazione del predetto provvedimento al Controparte_2
quest'ultimo non si è costituito in giudizio, al pari del;
[...] Controparte_1 entrambi pertanto sono giudicati in contumacia.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la discussione ex art. 281 terdecies all'odierna udienza, tenutasi con le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
******* In diritto è pacifico che la continuità delle trascrizioni dall'atto di acquisto anteriore al ventennio al pignoramento deve ritenersi presupposto necessario dell'espropriazione forzata del bene immobile. Il creditore ha, infatti, il diritto di agire esecutivamente e far espropriare forzatamente il bene immobile del debitore inadempiente, egli ha però l'onere di dimostrare che il bene del quale chiede la vendita forzata è di proprietà del debitore;
dimostrazione, in linea di principio, assai gravosa e difficile (cosiddetta probatio diabolica), per la quale già nel processo di cognizione sono previste "agevolazioni" di vario tipo, la più importante delle quali è costituita dalla possibilità di provare fatti idonei ad integrare, quanto meno in astratto, l'acquisto per usucapione.
Nel processo esecutivo il legislatore ha ulteriormente agevolato il creditore introducendo sostanzialmente una presunzione di proprietà in capo al debitore che, dai registri immobiliari, risulti titolare del bene, unitamente ai suoi danti causa, da almeno venti anni;
periodo significativamente coincidente con quello necessario per l'acquisto originario a titolo di usucapione. Qui l'agevolazione probatoria consiste proprio nel presumere il possesso ad urucapionem del debitore titolare del bene e dei suoi danti causa a partire da colui che ha acquistato anteriormente al ventennio.
Come si vede, nel processo esecutivo, "la prova della proprietà" del bene pignorato si regge sulla continuità delle trascrizioni. Il creditore, partendo da un atto di acquisto ultraventennale, deve cioè provare che, almeno per il ventennio antecedente il pignoramento, la "catena" di acquisiti derivativi che ha portato a quello finale del debitore sia integra e quindi non interrotta, poiché anche una sola interruzione comporta il pericolo che la catena abbia avuto continuità in altra direzione verso diversi aventi causa e diverso titolare finale dei diritto di proprietà sul bene;
pericolo che, d'altronde, ha possibilità di materializzarsi anche nel corso del processo esecutivo e persino dopo la vendita forzata del bene.
Se è vero che la trascrizione ha natura dichiarativa e non costitutiva, è altrettanto vero che a norma dell'art. 2644 c.c. la trascrizione di un acquisto a titolo derivativo di un immobile fa prevalere l'acquisto in parola rispetto a tutti gli acquisti a titolo derivativo, dal medesimo dante causa, precedenti, ma non trascritti prima.
L'onere probatorio posto dall'art. 567 c.p.c. comprende, quindi, necessariamente quello di dimostrare la continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedenti il pignoramento. Su questa continuità si fonda l'effettività della vendita forzata, posto che - come è noto - essa ha l'effetto di trasferire all'acquirente soltanto i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salva l'inopponibilità all'acquirente medesimo dei diritti acquistati dai terzi, se essi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella esecuzione (art. 2919 c.c. in riferimento agli artt. 2913 - 2915 c.c.).
Per i beni immobili il regime della opponibilità degli acquisti è fondato - come di regola per ogni vicenda concernente i diritti immobiliari - sulla priorità della trascrizione dell'atto d'acquisto rispetto a quella del pignoramento (art. 2914 n. 1 c.c.) e il finale decreto di trasferimento deve esso stesso essere trascritto (art. 586 c.p.c.), sì da garantire in favore dell'acquirente l'opponibilità dell'acquisto a eventuali terzi, opponibilità che intanto può esservi in quanto la trascrizione anche di questo acquisto (di carattere derivativo) si inserisca in una catena continua di trascrizioni (art. 2688 c.c.).
Detto questo, nel giudizio volto all'accertamento della proprietà di un immobile in capo ad un determinato soggetto, l'attore ha solo l'obbligo di produrre i certificati dei registri immobiliari o una certificazione notarile sostitutiva di essi, spettando invece al convenuto fornire la prova contraria.
Orbene, nel caso di specie, la IR ha documentato (cfr. relazione integrativa del Notaio dott. Parte_1
) che i beni oggetto di causa, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Persona_3 CP_1
al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati trasferiti dal Comune di al
[...] CP_1 al in data 5 dicembre 2003, quando è stata stipulata la CP_1 Controparte_3 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343. I convenuti, non costituitisi in Persona_1 giudizio, non hanno fornito prova contraria.
A tal riguardo, va stigmatizzato il comportamento del comune di , il quale per ben due Controparte_1 volte non ha ottemperato all'ordine impartito dal Tribunale ex art. 210 c.p.c. di esibizione della seguente documentazione: a) decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 28 settembre 1999; b)
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 6 del 16 febbraio 2000; c) compravendita a rogito del Segretario
Comunale rep. 136 del 30 maggio 1963, trascritta a Teramo il 18 giugno 1963 al n.
5.307 di formalità; d) compravendita a rogito del Segretario Comunale rep. 290 del 26 settembre 1964, trascritta a Teramo il 12 novembre 1964 al n.10.636 di formalità.
In definitiva, va accertato e dichiarato che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di CP_1 al Foglio 36, mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati di proprietà del Comune di
[...] CP_1 fino al 5/12/2003, allorché è stata stipulata con il la
[...] Controparte_5 convenzione di assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del
Notaio , trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii. esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, eccezione e conclusione reietta, cosi provvede:
- accerta e dichiara che i beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 36, Controparte_1 mappale n. 554 sub. 8 e sub. 12, sono stati di proprietà del fino al CP_1 Controparte_1
5/12/2003, allorché è stata stipulata con il la convenzione di Controparte_5 assegnazione di area per edilizia residenziale pubblica, rep. 23469 e racc. 5719, a rogito del Notaio
[...]
, trascritta il 31 dicembre 2003 ai nn. 21493/14343; Persona_1
- condanna i contumaci e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre rimborso contributo unificato (euro 518,00), spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo il 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)