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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2121/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.06.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 03.06.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
che visitato in data 11.10.2021 era stato riconosciuto invalido grave, senza diritto alla richiesta prestazione assistenziale;
che pertanto aveva depositato in data 16.02.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 529/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. aveva confermato il Persona_1
parere reso dalla Commissione medica.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento di spese e compensi da distrarsi in favore del CP_1
proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 10.12.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La causa è meritevole di accoglimento parziale.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui lo stesso risulta affetto evidenziando la sua condizione di invalido con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere
2 autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza da Aprile 2024.
Scrive infatti il CTU: “il GN , nato a [...] il Parte_1
30/08/1932 di anni 92 ed ivi residente in [...], è in atto affetto da:
Cardiopatia ipertensiva-aritmica in discreto compenso emodinamico;
vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo di grado medio-grave; spondiloartrosi rachide dorso-lombo-sacrale ad importante incidenza funzionale antalgica;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale ad importante incidenza funzionale antalgica in soggetto deambulante con appoggio monolaterale, a piccoli passi, lentamente, per brevi tratti, con base allargata e con cambi posturali parzialmente assistiti;
Presa visione globale delle infermità denunciate e riscontrate il sottoscritto risponde al quesito postogli dal GN Giudice affermando con scienza e con coscienza che il GN Parte_1
necessiti di assistenza continua per svolgere i compiti e le funzioni della propria età e quindi per compiere gli atti quotidiani della vita di relazione. […] il periziando abbia maturato il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dai sei mesi antecedenti la visita medico-legale espletata dal sottoscritto CTU e cioè dal mese di Aprile 2024.”
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida con Parte_1
necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da Aprile 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente
3 all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 29.06.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida con necessità di Parte_1
assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da Aprile 2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
4 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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