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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 10 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.2153/2024 r.g. promossa da:
c.f. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]n. 150/161 , San Paolo cap 04152-100,
, c.f. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._2
Brasile in Rua Calogero Calia n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 in proprio ed unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità sulle figlie minori , c.f. nata in Persona_1 C.F._3
Brasile il 29.4.2015 e , c.f. , nata in [...] il Parte_2 C.F._4
25.5.2018 e residenti in [...]n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 ,
GO TU ,c.f. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
in Rua Tebas n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031, in proprio ed unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_3
genitoriale sui minori , c.f. nato in Controparte_4 C.F._6
Brasile il 10.12.2010 e , c.f. nata in [...] Parte_3 C.F._7
il 20.12.2015 residenti in [...]n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
c.f. , nato in [...] il [...] e Parte_4 C.F._8
residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
04166-003,
c.f. , nata in [...] il [...] Parte_5 C.F._9
e residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia Cannizzaro, con studio in Bologna P.IVA_1
(BO) alla Via Ugo Lenzi n. 1,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_5
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare e dichiarare che - nata in [...] il [...] e residente in [...]
Brasile Rua Calogero Calia n. 150/161 , San Paolo cap 04152-100, , Parte_1
nato in [...] il [...] e residente in [...]in Rua Calogero Calia n. 150/161,
San Paolo cap 04152-100 , , nata in [...] il [...] e Parte_6
, nata in [...] il [...] e residenti in [...]
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 , GO TU nato in [...] il [...] e residente in [...]in Rua Tebas n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031,
[...]
, nato in [...] il [...] e Controparte_4 Parte_3
, nata in [...] il [...] residenti in [...]n. 296/33 bloco 02, San
[...]
Paolo cap 04634-031, nato in [...] il [...] e Parte_4
residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
, nata in [...] il [...] e residente P.IVA_1 Parte_5
in Brasile in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap , P.IVA_2
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marciano della Chiana (A quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato
Civile della popolazione di Marciano della Chiana (AR). In via istruttoria nella denegata ipotesi di contestazione della validità ed efficacia della documentazio prodotta in giudizio da parte ricorrente:
1. in conformità a quanto previsto dalla
Circolare Ministero interno K 28.1 dell'8.4.1991, ordinare al , Controparte_5
in persona del Ministro p.t. e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti nè questi ultimi han mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 1912 e successive modifich Salvis juribus. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024 gli attori, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_2
, nato nel comune di Marciano della Chiana (AR) in data 06.11.1929, che a
[...]
seguito di nozze con emigrava(no) in Brasile in epoca non precisata Persona_3
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 23.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
10.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 01.12.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_5
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in sostituzione di udienza il
05.01.2025
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , cittadino italiano e coniugato Persona_2
con cittadina italiana, emigravano in Brasile e dalla loro unione Persona_3
nascevano in terra straniera due figli: in data 11.12.1955 e Controparte_1
in data 14.11.1962 Parte_4
A)Dalla unione tra e nascevano due Controparte_1 Parte_7
figli: e GO TU. Parte_1
1) nato il [...], si univa in matrimonio con Parte_1 Controparte_6
e dalla loro unione nascevano
[...]
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, in data 29.04.2015 Parte_8
in data 25.05.2018 Parte_2
2)GO TU, nato il [...], si univa in matrimonio con e Controparte_3
dalla loro unione nascevano
, nato il [...] Controparte_4
, nata il [...] Parte_3
B) Dalla unione tra con , nasceva in Parte_4 Parte_9
data 12.04.1988
da Parte_5 Parte_5
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Cont In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_5
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (doc.18). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, e ,-figlie minori Persona_1 Parte_2
di e Parte_1 Controparte_8 CP_4
e , -figli minori di GO TU e
[...] Parte_3 [...]
in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi Controparte_9
dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli che Controparte_1
l'ha trasmessa a sua volta ai figli , e GO TU ed al figlio Parte_1 [...]
che ha potuto così trasmettere la cittadinanza alla figlia Parte_4 Parte_5
da Persona_4
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali Persona_2
per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_10
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_5
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• c.f. , Controparte_1 C.F._1
• c.f. , in proprio ed unitamente a Parte_1 C.F._2 [...]
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sulle Controparte_2
figlie minori , c.f. e , Persona_1 C.F._3 Parte_2
c.f. , , C.F._4
• GO TU ,c.f. , in proprio ed unitamente a C.F._5 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_3
genitoriale sui minori , c.f. e Controparte_4 C.F._6
, c.f. Parte_3 C.F._7
• c.f. Parte_4 C.F._8
• c.f. , Parte_5 C.F._9
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_5
presente giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 10 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.2153/2024 r.g. promossa da:
c.f. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]n. 150/161 , San Paolo cap 04152-100,
, c.f. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._2
Brasile in Rua Calogero Calia n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 in proprio ed unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità sulle figlie minori , c.f. nata in Persona_1 C.F._3
Brasile il 29.4.2015 e , c.f. , nata in [...] il Parte_2 C.F._4
25.5.2018 e residenti in [...]n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 ,
GO TU ,c.f. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
in Rua Tebas n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031, in proprio ed unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_3
genitoriale sui minori , c.f. nato in Controparte_4 C.F._6
Brasile il 10.12.2010 e , c.f. nata in [...] Parte_3 C.F._7
il 20.12.2015 residenti in [...]n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
c.f. , nato in [...] il [...] e Parte_4 C.F._8
residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
04166-003,
c.f. , nata in [...] il [...] Parte_5 C.F._9
e residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia Cannizzaro, con studio in Bologna P.IVA_1
(BO) alla Via Ugo Lenzi n. 1,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_5
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare e dichiarare che - nata in [...] il [...] e residente in [...]
Brasile Rua Calogero Calia n. 150/161 , San Paolo cap 04152-100, , Parte_1
nato in [...] il [...] e residente in [...]in Rua Calogero Calia n. 150/161,
San Paolo cap 04152-100 , , nata in [...] il [...] e Parte_6
, nata in [...] il [...] e residenti in [...]
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
n. 150/161, San Paolo cap 04152-100 , GO TU nato in [...] il [...] e residente in [...]in Rua Tebas n. 296/33 bloco 02, San Paolo cap 04634-031,
[...]
, nato in [...] il [...] e Controparte_4 Parte_3
, nata in [...] il [...] residenti in [...]n. 296/33 bloco 02, San
[...]
Paolo cap 04634-031, nato in [...] il [...] e Parte_4
residente in [...]in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap
, nata in [...] il [...] e residente P.IVA_1 Parte_5
in Brasile in Avenida Padre Arlindo Vieira n. 2772/71D San Paolo cap , P.IVA_2
sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marciano della Chiana (A quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato
Civile della popolazione di Marciano della Chiana (AR). In via istruttoria nella denegata ipotesi di contestazione della validità ed efficacia della documentazio prodotta in giudizio da parte ricorrente:
1. in conformità a quanto previsto dalla
Circolare Ministero interno K 28.1 dell'8.4.1991, ordinare al , Controparte_5
in persona del Ministro p.t. e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti nè questi ultimi han mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 1912 e successive modifich Salvis juribus. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024 gli attori, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_2
, nato nel comune di Marciano della Chiana (AR) in data 06.11.1929, che a
[...]
seguito di nozze con emigrava(no) in Brasile in epoca non precisata Persona_3
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 23.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
10.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 01.12.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_5
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in sostituzione di udienza il
05.01.2025
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , cittadino italiano e coniugato Persona_2
con cittadina italiana, emigravano in Brasile e dalla loro unione Persona_3
nascevano in terra straniera due figli: in data 11.12.1955 e Controparte_1
in data 14.11.1962 Parte_4
A)Dalla unione tra e nascevano due Controparte_1 Parte_7
figli: e GO TU. Parte_1
1) nato il [...], si univa in matrimonio con Parte_1 Controparte_6
e dalla loro unione nascevano
[...]
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, in data 29.04.2015 Parte_8
in data 25.05.2018 Parte_2
2)GO TU, nato il [...], si univa in matrimonio con e Controparte_3
dalla loro unione nascevano
, nato il [...] Controparte_4
, nata il [...] Parte_3
B) Dalla unione tra con , nasceva in Parte_4 Parte_9
data 12.04.1988
da Parte_5 Parte_5
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Cont In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_5
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (doc.18). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di
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applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, e ,-figlie minori Persona_1 Parte_2
di e Parte_1 Controparte_8 CP_4
e , -figli minori di GO TU e
[...] Parte_3 [...]
in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi Controparte_9
dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli che Controparte_1
l'ha trasmessa a sua volta ai figli , e GO TU ed al figlio Parte_1 [...]
che ha potuto così trasmettere la cittadinanza alla figlia Parte_4 Parte_5
da Persona_4
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La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra
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cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali Persona_2
per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
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stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_10
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_5
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
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I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• c.f. , Controparte_1 C.F._1
• c.f. , in proprio ed unitamente a Parte_1 C.F._2 [...]
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sulle Controparte_2
figlie minori , c.f. e , Persona_1 C.F._3 Parte_2
c.f. , , C.F._4
• GO TU ,c.f. , in proprio ed unitamente a C.F._5 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_3
genitoriale sui minori , c.f. e Controparte_4 C.F._6
, c.f. Parte_3 C.F._7
• c.f. Parte_4 C.F._8
• c.f. , Parte_5 C.F._9
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
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• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_5
presente giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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