Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2024, proposto da MA BI, rappresentata e difesa dall’avvocato Cosimo Massa, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2476/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel procedimento R.G. n. 10008/2022, nella persona del Giudice dott. Lorenzo De Napoli, pubblicata il 31.10.2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. SO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1318 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 01.10.2024 e depositato in data 17.10.2024, la parte ricorrente ha domandato “l’ottemperanza della sentenza n. 2476/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel procedimento R.G. n. 10008/2022, nella persona del Giudice dott. Lorenzo De Napoli, pubblicata il 31.10.2023, passata in giudicato” .
2. In data 21.10.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale.
3. In data 03.03.2025, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
4. All’udienza camerale del 09.03.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio deve rilevare che la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e, pertanto, la stessa non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio. La rinuncia, infatti, non è stata notificata alla controparte, almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 3, del codice del processo amministrativo. Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 07/04/2025, (ud. 02/04/2025- dep. 07/04/2025) – sentenza n. 6884; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 04/06/2025, (ud. 09/04/2025- dep. 04/06/2025) – sentenza n. 10810; Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, sentenza n. 4350; Cons. Stato, sez. VI, sentenza n., 2418 del 01.04.2022, Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Veneto, sez. IV, sentenza n. 02424/2024; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- ter , 5 dicembre 2017, sentenza n.11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, sentenza n. 981). Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO LG | RE CA |
IL SEGRETARIO