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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NI EP, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di L'Aquila - Via Andrea Doria 42 65100 Pescara pe elettivamente domiciliato presso uadm.abruzzo@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.p.a. - p.i. resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11018 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica presentata dalla società Resistente_1 S.p.A., in qualità di soggetto obbligato alla riscossione e al riversamento del tributo fino alla sua soppressione avvenuta nel 2012.
La Società riferiva di avere provveduto, nel corso dell'anno 2011, a riscuotere l'addizionale provinciale sull'energia elettrica applicata alle forniture effettuate al cliente Nominativo_1 S.p.A., relativamente al POD sito nel territorio della Provincia dell'Aquila, e di averne successivamente effettuato il versamento secondo la disciplina allora vigente. L'addizionale, per le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW doveva essere versata direttamente ai Comuni e alle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 511/1988.
A seguito del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo – culminato nella giurisprudenza di legittimità formatasi tra il 2019 e il 2024 – che ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, numerosi utenti finali hanno richiesto ai propri fornitori la restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale indebitamente applicata. Tra questi anche Nominativo_1 S.p.A., che ha domandato alla Resistente_1 la ripetizione dell'addizionale relativa all'anno 2011 a seguito di sentenza civile di secondo grado a se favorevole passata in giudicato. Essendone obbligata dalla cennata sentenza, Resistente_1 restituiva al cliente quanto stabilito dal relativo dispositivo;
quindi, in data 8 agosto 2023, presentava istanza di rimborso dell'importo di euro 2.895,66 nei confronti dell'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, anziché della Provincia dell'Aquila, ente beneficiario del tributo.
L'istanza veniva presentata senza che fosse preventivamente determinata in modo analitico la corrispondenza tra l'importo indicato – €. 2.895,66 – e le somme effettivamente fatturate e riversate, pari – come avrebbe chiarito l'Ufficio – ad euro 1.857,16.
Con nota del 26 ottobre 2023, l'Amministrazione doganale comunicava alla Società, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rappresentando che l'Ufficio non fosse il soggetto percettore del tributo e che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente alla Provincia dell'Aquila. La ricorrente non formulava alcuna osservazione al preavviso. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Ufficio delle Dogane adottava, il 10 novembre 2023, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso. Resistente_1 proponeva ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, deducendo l'erroneità del diniego, la natura erariale dell'addizionale provinciale, la competenza dell'Agenzia delle
Dogane alla gestione del tributo e il diritto al rimborso dell'intero importo richiesto, comprensivo anche degli interessi restituiti al cliente finale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 504/2024, accoglieva il ricorso.
Il Giudice adito riteneva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fosse il soggetto competente alla gestione e al contenzioso relativo alle addizionali provinciali, escludendo quindi la fondatezza della tesi dell'Ufficio sulla carenza di legittimazione passiva. In relazione al quantum, la Corte considerava provata la debenza dell'importo di euro 2.895,66 sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e dichiarava il diritto della Società al rimborso di tale somma comprensiva degli interessi versati al cliente Nominativo_1
spese di lite venivano poste a carico dell'Agenzia.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello, deducendo argomentazioni relative alla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato, alla natura giuridica dell'addizionale provinciale, alla non applicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal Giudice di prime cure e alla erronea determinazione dell'importo oggetto di eventuale rimborso, nonché degli accessori.
Con il primo motivo di gravame l'Agenzia contesta in modo articolato il passaggio fondamentale della sentenza impugnata, rappresentato dall'affermazione secondo cui non sarebbe l'Agenzia delle Dogane, ma la Provincia, il soggetto istituzionalmente competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. Deduce, a riguardo, che la Cassazione, nella propria sentenza n. 21883/2024, avrebbe mal interpretato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988.
L'Agenzia sostiene che il Giudice di prime cure, nel ritenere che la Provincia svolgesse un ruolo meramente
“beneficiario” del tributo e che la gestione dell'imposta rimanesse integralmente in capo all'Amministrazione doganale, avrebbe completamente frainteso la natura del rapporto giuridico. Secondo l'Ufficio, l'addizionale provinciale sarebbe infatti un tributo “proprio” degli enti locali, istituito dal legislatore statale ma destinato esclusivamente a finanziare gli enti territoriali.
In merito alla sentenza della Suprema Corte n. 21883/2024, richiamata nella sentenza gravata, sostiene che essa sia “errata” e che “non debba essere tenuta in considerazione”, giacché l'addizionale sulle accise sull'energia elettrica non sarebbe una mera maggiorazione dell'accisa, avendo in realtà natura di imposta indiretta aggiuntiva, per cui l'Agenzia non avrebbe in merito alcuna legittimazione passiva.
In questa prospettiva – insiste l'appellante – l'Amministrazione doganale avrebbe svolto un ruolo meramente tecnico-strumentale: essa riscuoteva materialmente il tributo perché la macchina amministrativa degli enti locali non disponeva di strutture adeguate a farlo, ma ciò non mutava la natura del rapporto sostanziale.
Per l'Agenzia, la funzione svolta sarebbe quella del “riscossore per conto altrui”: l'ente impositore e il percettore effettivo delle somme sarebbe la Provincia, unico soggetto che – secondo questa ricostruzione – potrebbe essere chiamato a restituire quanto indebitamente percepito.
L'appellante, pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato i principi giurisprudenziali riguardanti le accise, estendendoli automaticamente alle addizionali senza considerare che queste ultime, pur poggiando sulla stessa base imponibile e condividendo alcune modalità di gestione, avrebbero una propria autonomia soggettiva e funzionale. Afferma che proprio tale autonomia – che si riflette nell'attribuzione del gettito agli enti territoriali – imporrebbe di individuare in questi ultimi i destinatari della richiesta di restituzione.
L'Agenzia richiama inoltre la prassi amministrativa, (non per valore di precedente, ma come elemento interpretativo), evidenziando che, fin dal 2012, più amministrazioni – incluso il Dipartimento delle Finanze
e la stessa Agenzia delle Dogane – avevano indicato negli enti territoriali i soggetti deputati a restituire le somme indebitamente versate. Tali orientamenti, pur non essendo vincolanti per il Giudice, dimostrerebbero – secondo l'appellante – che l'interpretazione accolta dalla Corte di primo grado contrasterebbe con la regola istituzionale seguita dall'Amministrazione Finanziaria da oltre un decennio.
Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata, avendo attribuito all'Amministrazione doganale una responsabilità che non le compete e, conseguentemente, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane de L'Aquila.
La Società contribuente contesta le argomentazioni dell'appellante, rilevando che il Giudice di primo grado ha correttamente individuato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. L'appellante sottolinea che il ruolo della Provincia de
L'Aquila si limita a quello di beneficiario del tributo – quota parte del gettito erariale, quale fonte di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali – e che la gestione amministrativa delle addizionali provinciali sia stata delegata all'Agenzia, in virtù di precise previsioni normative e di un consolidato sistema operativo che assegna all'Ufficio doganale compiti di riscossione e contenzioso. Secondo la società,
l'appellante erra nel sovrapporre la finalità ultima del tributo alla funzione gestionale, ignorando che la competenza a erogare i rimborsi deriva dall'effettivo esercizio delle funzioni di riscossione e contenzioso da parte dell'Agenzia. Richiama altresì la sentenza n. 52/2013 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l'accisa sull'energia elettrica rappresenti una parte delle entrate dello Stato e rientri dunque tra le competenze esclusive di quest'ultimo. Deduce dunque che anche le addizionali non possano che avere identica natura, rappresentandone una mera maggiorazione.
L'appellata osserva che il Giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato la documentazione prodotta e i precedenti operativi dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a conclusioni coerenti con la ratio normativa e con l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'Agenzia il soggetto passivo del rimborso, sia per ragioni di funzionalità amministrativa, sia per garantire l'effettività del diritto al recupero delle somme versate indebitamente. Evidenzia a riguardo che la base imponibile e la disciplina generale siano le stesse tanto per l'accisa quanto per la relativa addizionale, ragion per cui l'addizionale veniva gestita completamente dalla Dogane, (anche per verifiche ed accertamenti), costituendo una quota di un tributo di natura erariale benché destinato a finanziarie le funzioni delle Province.
Con il secondo motivo contesta l'importo della somma, nel caso, da restituire alla Resistente_1 S.p.A., ritenendo di dover entrare nel merito della determinazione del rimborso stabilito dalla sentenza gravata.
Precisa a riguardo che nelle fatture compiegate al ricorso di primo grado si rilevano importi complessivi dell'addizionale pari ad euro 1.857,16, inferiori agli euro 2.895,66 che essa è stata condannata a rimborsare.
La sentenza deve pertanto essere ritenuta errata in quanto, in base al comma 5bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/92 novellato dalla L. 130/2022, incombeva in capo al contribuente l'onere di fornire le ragioni della propria richiesta di rimborso ove questa non fosse conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La posizione del contribuente è infatti quella di attore formale e sostanziale e deve pertanto dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla restituzione di un'eccedenza di pagamento.
Nel caso in esame dunque oggetto di rimborso potrebbero, a tutto voler concedere, essere esclusivamente le somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa che l'appellata è stata condannata a restituire.
In relazione all'asserita violazione dell'art. 7, comma 5bis del D. Lgs. n. 546/92, la Resistente_1 S.p.A. controdeduce di aver versato in atti tutte le prove necessarie a dimostrare la propria creditoria, peraltro espressamente quantificata da una sentenza civile passata in giudicato. Ricorda in merito che la stessa direzione centrale dell'Agenzia, con Nota n. 204116/RU del 13.05.2022, ha stabilito che, in relazione alle istanze di rimborso notificate dai fornitori, debba essere depositata una “copia della sentenza di condanna al rimborso recante certificazione di passaggio in giudicato o di non proposta di impugnazione”, fornendo prova di regolare costituzione in giudizio e di una diligente condotta processuale, oltre alle fatture emesse nei confronti del consumatore finale delle quali sia possibile evincere il valore della potenza impegnata presso l'utenza rifornita e, infine, dimostrare di aver provveduto al rimborso. La Resistente_1 sottolinea dunque di aver prodotto tutto quanto richiesto dalla cennata Nota e che nessuno dei richiamati documenti è stato contestato dall'ADM.
Conclude ricordando che l'eccezione sollevata dalla controparte stride peraltro anche con il principio eurounitario dell'effettività del diritto di rimborso, ragion per cui, pur ipotizzando un eventuale inadempimento documentale, esso non potrebbe comunque produrre alcun effetto sul proprio diritto di rimborso (ex multis
Corte di Giustizia Europea, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade, punti 40, 41). L'Agenzia contesta altresì la sentenza impugnata anche per aver statuito il proprio obbligo di rimborso relativo agli interessi, ritenendo errata la conclusione secondo cui alla Società spetterebbero anche gli interessi corrisposti al cliente finale in ragione della condanna definitiva in sede civile.
La società contesta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui gli interessi corrisposti al cliente finale non sarebbero dovuti, sostenendo che tali somme rappresentino una componente integrale del rimborso cui il soggetto obbligato ha diritto, in quanto riflettono l'effettivo esborso sostenuto per ottemperare alla citata sentenza civile.
L'appellata evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente distinto tra obblighi derivanti dal rapporto privatistico tra fornitore e cliente e quelli concernenti il rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo tuttavia che gli interessi riconosciuti al cliente finale costituiscano un onere direttamente collegato all'ingiusta percezione del tributo da parte del Fisco e pertanto rientrino nella misura del rimborso.
Sottolinea infine che la decisione assunta in primo grado garantisca l'effettività del diritto al ristoro delle somme indebitamente riscosse e non implichi un esborso extra-legem, rappresentando una corretta estensione logica del principio restitutorio previsto dall'ordinamento, coerente con la funzione protettiva del diritto del contribuente.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata. L'appello merita il rigetto.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contesta la decisione del Giudice di prime cure sul proprio rigetto dell'istanza di rimborso, affermando un difetto di legittimazione passiva. La
Corte invece condivide pienamente le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza gravata.
In proposito, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 21883/2024, depositata il 2 agosto 2024, ha stabilito che competa non alle Province, ma all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedere ai rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, e che su di essa incomba l'obbligo di resistere in giudizio nei processi d'impugnazione dei relativi dinieghi.
La Corte non ritiene affatto che tale sentenza sia “errata”, né che la stessa “non debba essere tenuta in considerazione”, come asserito dall'appellante. L'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica era infatti stata istituita a favore dei
Comuni e delle Provincie dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali. Ai sensi del comma
3 della norma citata, le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, ossia a cura del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 52 e ss. del
D. Lgs n. 504/1995, Testo Unico Accise (TUA). Soggetti passivi del tributo erano, esattamente come per le accise di cui l'addizionale rappresenta un mero “supplemento”, gli operatori economici cedenti l'energia elettrica ai consumatori finali, in conformità all'art. 53, comma 1, lett. a) del TUA;
potendo peraltro tali soggetti passivi “rivalersi” del tributo (i sensi dell'art. 56, comma 1, del TUA) nei confronti dei consumatori medesimi, che finivano con il sostenere in concreto tale onere tributario.
L'addizionale in oggetto, dal 1° gennaio 2012, è stata abrogata dal Legislatore, al fine di sottrarsi alla procedura d'infrazione comunitaria derivante dal rilevato contrasto delle norme istitutive dell'addizionale con le norme europee di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. In conseguenza della
“disapplicazione” delle norme relative all'addizionale, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori finali, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni fino al 2011, agendo sul piano civilistico contro gli enti cedenti l'energia che gliele avevano addebitate. Soccombenti nelle cause civili di rimborso, gli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo, si rivolgevano quindi all'ente pubblico impositore per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori.
La norma istitutiva del tributo, per velocizzare il finanziamento a favore dell'ente territoriale, disponeva che le Province fossero competenti a ricevere direttamente il pagamento delle addizionali in questione per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw site nel loro territorio. Inoltre, la legge istitutiva muniva le stesse Province di – esigui, per vero – poteri decisionali in ordine alla determinazione della misura del tributo loro spettante. L'insieme di tali elementi induceva inizialmente molte imprese fornitrici di energia a presentare le loro istanze di rimborso (per le addizionali riguardanti le forniture di minori dimensioni) o alle sole Province, oppure sia alle Province che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti.
La situazione d'incertezza venutasi a creare, (su quale dei due enti fosse titolato a rispondere dei rimborsi), ha comportato la genesi di un significativo filone di contenzioso tributario. A fronte delle decisioni divergenti dei Giudici tributari italiani, che a seconda dei casi stabilivano la carenza di legittimazione passiva o delle
Province, o delle Dogane, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Piacenza disponeva, con le Ordinanze nn. 60 e 61 del 9 agosto 2023, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni di diritto controverse, con l'obiettivo di consentire alla Suprema Corte di individuare in via definitiva quale soggetto pubblico fosse titolato a erogare i rimborsi delle addizionali di cui si discute e a resistere nei relativi giudizi.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo.
La legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia fiscale viene assunta in forza di un orientamento definito già “prevalente nella giurisprudenza di merito” – e ulteriormente confermato “nell'ordinanza di questa Corte n. 10691/2020” – per cui è da valorizzare il dato normativo generale della competenza delle Dogane in punto di amministrazione, riscossione e contenzioso delle accise, che ricomprende anche le addizionali quali “supplemento impositivo” dalla medesima connotazione erariale, propria delle accise stesse (come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013). La Cassazione ha dunque rimarcato la natura statale del tributo, che opera nella logica del mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione dell'art. 119, secondo comma, ultima parte,
Costituzione, e che vede la Provincia semplice destinataria del gettito che ne consegue, in ambito di finanza derivata e non di finanza propria (ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, D.
Lgs. n. 267/2000).
In tale contesto, per il Giudice delle leggi il ruolo delle Province si derubrica a mera funzione di tesoreria all'interno di un meccanismo di trasferimento di risorse che, nell'ambito della configurazione strettamente statale dell'imposta e della relativa competenza attuativa, non può assurgere a titolo della responsabilità obbligatoria passiva dell'ente territoriale.
Il primo motivo di censura viene pertanto respinto.
Con il secondo motivo di censura l'Agenzia contesta il diritto della società anche al rimborso delle somme e degli interessi corrisposti al cliente finale per ottemperare alla sentenza civile intervenuta tra le parti, nella misura che travalica l'importo complessivo della sommatoria delle addizionali provinciali. Anche questa censura non è fondata.
La società appellata, infatti, in qualità di soggetto passivo dell'addizionale, ha svolto sia la funzione di liquidare e versare il tributo all'Erario, sia quella di recuperare l'onere mediante rivalsa nei confronti del consumatore finale. Tale duplice posizione implica che il fornitore, pur operando nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura, ha agito anche quale intermediario del prelievo erariale, riversando somme che, nella loro sostanza economica, non costituiscono un proprio costo.
L'indebita applicazione del tributo determina quindi un duplice effetto: da un lato, l'obbligo del fornitore di restituire al cliente quanto impropriamente addebitato;
dall'altro, il diritto del medesimo fornitore di recuperare dall'Amministrazione Finanziaria le somme riversate, anche in ossequio al principio di neutralità e proporzionalità del prelievo.
Al contrario di quanto asserito dall'appellante, l'istanza di rimborso rivolta all'ADM risulta essere esente da vizi. La Resistente_1 S.p.A. infatti ha correttamente versato in atti copia della sentenza di condanna, passata in giudicato, di rinfondere alla Nominativo_1 S.p.A. l'esatto importo di euro 2.895,66, dimostrato di aver tenuto una diligente condotta processuale e dunque provato di aver adempiuto agli obblighi scaturenti dalla sentenza definitiva di condanna.
Per tale ragione ha diritto a vedersi rimborsare la predetta restituzione effettuata per conto dell'Erario, a favore del quale si è peraltro sobbarcata un'impegnativa, lunga ed onerosa attività difensiva.
Gli interessi corrisposti al cliente finale non traggono origine da un rapporto privatistico, bensì dal fatto che l'Erario abbia trattenuto nel tempo somme che non erano dovute e che il consumatore ha potuto recuperare solo tramite azione giudiziale. Il titolo degli interessi si ricollega dunque direttamente all'indebito fiscale.
La natura accessoria del debito per interessi, rispetto alla restituzione dell'imposta non dovuta, rende evidente che il fornitore non possa essere gravato di un onere che si è prodotto come conseguenza immediata dell'erroneo prelievo, e non già del contratto di fornitura. Se il cliente avesse agito direttamente nei confronti dell'Agenzia, quest'ultima sarebbe stata tenuta alla restituzione della somma stabilita in sentenza nella sua interezza, comprensiva degli accessori maturati. Non vi è pertanto ragione per attribuire al fornitore un pregiudizio che nasce dall'indebita percezione del tributo da parte dell'Erario.
Una diversa soluzione determinerebbe un indebito vantaggio per l'Amministrazione Finanziaria, che beneficerebbe del trattenimento di somme non dovute e trasferirebbe sul fornitore il costo degli interessi maturati proprio a causa del prelievo illegittimo. È quindi corretta la decisione di primo grado che ha riconosciuto gli interessi nella stessa misura liquidata nella sentenza civile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NI EP, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di L'Aquila - Via Andrea Doria 42 65100 Pescara pe elettivamente domiciliato presso uadm.abruzzo@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.p.a. - p.i. resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11018 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica presentata dalla società Resistente_1 S.p.A., in qualità di soggetto obbligato alla riscossione e al riversamento del tributo fino alla sua soppressione avvenuta nel 2012.
La Società riferiva di avere provveduto, nel corso dell'anno 2011, a riscuotere l'addizionale provinciale sull'energia elettrica applicata alle forniture effettuate al cliente Nominativo_1 S.p.A., relativamente al POD sito nel territorio della Provincia dell'Aquila, e di averne successivamente effettuato il versamento secondo la disciplina allora vigente. L'addizionale, per le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW doveva essere versata direttamente ai Comuni e alle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 511/1988.
A seguito del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo – culminato nella giurisprudenza di legittimità formatasi tra il 2019 e il 2024 – che ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, numerosi utenti finali hanno richiesto ai propri fornitori la restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale indebitamente applicata. Tra questi anche Nominativo_1 S.p.A., che ha domandato alla Resistente_1 la ripetizione dell'addizionale relativa all'anno 2011 a seguito di sentenza civile di secondo grado a se favorevole passata in giudicato. Essendone obbligata dalla cennata sentenza, Resistente_1 restituiva al cliente quanto stabilito dal relativo dispositivo;
quindi, in data 8 agosto 2023, presentava istanza di rimborso dell'importo di euro 2.895,66 nei confronti dell'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, anziché della Provincia dell'Aquila, ente beneficiario del tributo.
L'istanza veniva presentata senza che fosse preventivamente determinata in modo analitico la corrispondenza tra l'importo indicato – €. 2.895,66 – e le somme effettivamente fatturate e riversate, pari – come avrebbe chiarito l'Ufficio – ad euro 1.857,16.
Con nota del 26 ottobre 2023, l'Amministrazione doganale comunicava alla Società, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rappresentando che l'Ufficio non fosse il soggetto percettore del tributo e che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente alla Provincia dell'Aquila. La ricorrente non formulava alcuna osservazione al preavviso. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Ufficio delle Dogane adottava, il 10 novembre 2023, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso. Resistente_1 proponeva ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, deducendo l'erroneità del diniego, la natura erariale dell'addizionale provinciale, la competenza dell'Agenzia delle
Dogane alla gestione del tributo e il diritto al rimborso dell'intero importo richiesto, comprensivo anche degli interessi restituiti al cliente finale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 504/2024, accoglieva il ricorso.
Il Giudice adito riteneva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fosse il soggetto competente alla gestione e al contenzioso relativo alle addizionali provinciali, escludendo quindi la fondatezza della tesi dell'Ufficio sulla carenza di legittimazione passiva. In relazione al quantum, la Corte considerava provata la debenza dell'importo di euro 2.895,66 sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e dichiarava il diritto della Società al rimborso di tale somma comprensiva degli interessi versati al cliente Nominativo_1
spese di lite venivano poste a carico dell'Agenzia.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello, deducendo argomentazioni relative alla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato, alla natura giuridica dell'addizionale provinciale, alla non applicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal Giudice di prime cure e alla erronea determinazione dell'importo oggetto di eventuale rimborso, nonché degli accessori.
Con il primo motivo di gravame l'Agenzia contesta in modo articolato il passaggio fondamentale della sentenza impugnata, rappresentato dall'affermazione secondo cui non sarebbe l'Agenzia delle Dogane, ma la Provincia, il soggetto istituzionalmente competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. Deduce, a riguardo, che la Cassazione, nella propria sentenza n. 21883/2024, avrebbe mal interpretato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988.
L'Agenzia sostiene che il Giudice di prime cure, nel ritenere che la Provincia svolgesse un ruolo meramente
“beneficiario” del tributo e che la gestione dell'imposta rimanesse integralmente in capo all'Amministrazione doganale, avrebbe completamente frainteso la natura del rapporto giuridico. Secondo l'Ufficio, l'addizionale provinciale sarebbe infatti un tributo “proprio” degli enti locali, istituito dal legislatore statale ma destinato esclusivamente a finanziare gli enti territoriali.
In merito alla sentenza della Suprema Corte n. 21883/2024, richiamata nella sentenza gravata, sostiene che essa sia “errata” e che “non debba essere tenuta in considerazione”, giacché l'addizionale sulle accise sull'energia elettrica non sarebbe una mera maggiorazione dell'accisa, avendo in realtà natura di imposta indiretta aggiuntiva, per cui l'Agenzia non avrebbe in merito alcuna legittimazione passiva.
In questa prospettiva – insiste l'appellante – l'Amministrazione doganale avrebbe svolto un ruolo meramente tecnico-strumentale: essa riscuoteva materialmente il tributo perché la macchina amministrativa degli enti locali non disponeva di strutture adeguate a farlo, ma ciò non mutava la natura del rapporto sostanziale.
Per l'Agenzia, la funzione svolta sarebbe quella del “riscossore per conto altrui”: l'ente impositore e il percettore effettivo delle somme sarebbe la Provincia, unico soggetto che – secondo questa ricostruzione – potrebbe essere chiamato a restituire quanto indebitamente percepito.
L'appellante, pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato i principi giurisprudenziali riguardanti le accise, estendendoli automaticamente alle addizionali senza considerare che queste ultime, pur poggiando sulla stessa base imponibile e condividendo alcune modalità di gestione, avrebbero una propria autonomia soggettiva e funzionale. Afferma che proprio tale autonomia – che si riflette nell'attribuzione del gettito agli enti territoriali – imporrebbe di individuare in questi ultimi i destinatari della richiesta di restituzione.
L'Agenzia richiama inoltre la prassi amministrativa, (non per valore di precedente, ma come elemento interpretativo), evidenziando che, fin dal 2012, più amministrazioni – incluso il Dipartimento delle Finanze
e la stessa Agenzia delle Dogane – avevano indicato negli enti territoriali i soggetti deputati a restituire le somme indebitamente versate. Tali orientamenti, pur non essendo vincolanti per il Giudice, dimostrerebbero – secondo l'appellante – che l'interpretazione accolta dalla Corte di primo grado contrasterebbe con la regola istituzionale seguita dall'Amministrazione Finanziaria da oltre un decennio.
Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata, avendo attribuito all'Amministrazione doganale una responsabilità che non le compete e, conseguentemente, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane de L'Aquila.
La Società contribuente contesta le argomentazioni dell'appellante, rilevando che il Giudice di primo grado ha correttamente individuato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. L'appellante sottolinea che il ruolo della Provincia de
L'Aquila si limita a quello di beneficiario del tributo – quota parte del gettito erariale, quale fonte di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali – e che la gestione amministrativa delle addizionali provinciali sia stata delegata all'Agenzia, in virtù di precise previsioni normative e di un consolidato sistema operativo che assegna all'Ufficio doganale compiti di riscossione e contenzioso. Secondo la società,
l'appellante erra nel sovrapporre la finalità ultima del tributo alla funzione gestionale, ignorando che la competenza a erogare i rimborsi deriva dall'effettivo esercizio delle funzioni di riscossione e contenzioso da parte dell'Agenzia. Richiama altresì la sentenza n. 52/2013 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l'accisa sull'energia elettrica rappresenti una parte delle entrate dello Stato e rientri dunque tra le competenze esclusive di quest'ultimo. Deduce dunque che anche le addizionali non possano che avere identica natura, rappresentandone una mera maggiorazione.
L'appellata osserva che il Giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato la documentazione prodotta e i precedenti operativi dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a conclusioni coerenti con la ratio normativa e con l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'Agenzia il soggetto passivo del rimborso, sia per ragioni di funzionalità amministrativa, sia per garantire l'effettività del diritto al recupero delle somme versate indebitamente. Evidenzia a riguardo che la base imponibile e la disciplina generale siano le stesse tanto per l'accisa quanto per la relativa addizionale, ragion per cui l'addizionale veniva gestita completamente dalla Dogane, (anche per verifiche ed accertamenti), costituendo una quota di un tributo di natura erariale benché destinato a finanziarie le funzioni delle Province.
Con il secondo motivo contesta l'importo della somma, nel caso, da restituire alla Resistente_1 S.p.A., ritenendo di dover entrare nel merito della determinazione del rimborso stabilito dalla sentenza gravata.
Precisa a riguardo che nelle fatture compiegate al ricorso di primo grado si rilevano importi complessivi dell'addizionale pari ad euro 1.857,16, inferiori agli euro 2.895,66 che essa è stata condannata a rimborsare.
La sentenza deve pertanto essere ritenuta errata in quanto, in base al comma 5bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/92 novellato dalla L. 130/2022, incombeva in capo al contribuente l'onere di fornire le ragioni della propria richiesta di rimborso ove questa non fosse conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La posizione del contribuente è infatti quella di attore formale e sostanziale e deve pertanto dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla restituzione di un'eccedenza di pagamento.
Nel caso in esame dunque oggetto di rimborso potrebbero, a tutto voler concedere, essere esclusivamente le somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa che l'appellata è stata condannata a restituire.
In relazione all'asserita violazione dell'art. 7, comma 5bis del D. Lgs. n. 546/92, la Resistente_1 S.p.A. controdeduce di aver versato in atti tutte le prove necessarie a dimostrare la propria creditoria, peraltro espressamente quantificata da una sentenza civile passata in giudicato. Ricorda in merito che la stessa direzione centrale dell'Agenzia, con Nota n. 204116/RU del 13.05.2022, ha stabilito che, in relazione alle istanze di rimborso notificate dai fornitori, debba essere depositata una “copia della sentenza di condanna al rimborso recante certificazione di passaggio in giudicato o di non proposta di impugnazione”, fornendo prova di regolare costituzione in giudizio e di una diligente condotta processuale, oltre alle fatture emesse nei confronti del consumatore finale delle quali sia possibile evincere il valore della potenza impegnata presso l'utenza rifornita e, infine, dimostrare di aver provveduto al rimborso. La Resistente_1 sottolinea dunque di aver prodotto tutto quanto richiesto dalla cennata Nota e che nessuno dei richiamati documenti è stato contestato dall'ADM.
Conclude ricordando che l'eccezione sollevata dalla controparte stride peraltro anche con il principio eurounitario dell'effettività del diritto di rimborso, ragion per cui, pur ipotizzando un eventuale inadempimento documentale, esso non potrebbe comunque produrre alcun effetto sul proprio diritto di rimborso (ex multis
Corte di Giustizia Europea, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade, punti 40, 41). L'Agenzia contesta altresì la sentenza impugnata anche per aver statuito il proprio obbligo di rimborso relativo agli interessi, ritenendo errata la conclusione secondo cui alla Società spetterebbero anche gli interessi corrisposti al cliente finale in ragione della condanna definitiva in sede civile.
La società contesta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui gli interessi corrisposti al cliente finale non sarebbero dovuti, sostenendo che tali somme rappresentino una componente integrale del rimborso cui il soggetto obbligato ha diritto, in quanto riflettono l'effettivo esborso sostenuto per ottemperare alla citata sentenza civile.
L'appellata evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente distinto tra obblighi derivanti dal rapporto privatistico tra fornitore e cliente e quelli concernenti il rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo tuttavia che gli interessi riconosciuti al cliente finale costituiscano un onere direttamente collegato all'ingiusta percezione del tributo da parte del Fisco e pertanto rientrino nella misura del rimborso.
Sottolinea infine che la decisione assunta in primo grado garantisca l'effettività del diritto al ristoro delle somme indebitamente riscosse e non implichi un esborso extra-legem, rappresentando una corretta estensione logica del principio restitutorio previsto dall'ordinamento, coerente con la funzione protettiva del diritto del contribuente.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata. L'appello merita il rigetto.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contesta la decisione del Giudice di prime cure sul proprio rigetto dell'istanza di rimborso, affermando un difetto di legittimazione passiva. La
Corte invece condivide pienamente le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza gravata.
In proposito, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 21883/2024, depositata il 2 agosto 2024, ha stabilito che competa non alle Province, ma all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedere ai rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, e che su di essa incomba l'obbligo di resistere in giudizio nei processi d'impugnazione dei relativi dinieghi.
La Corte non ritiene affatto che tale sentenza sia “errata”, né che la stessa “non debba essere tenuta in considerazione”, come asserito dall'appellante. L'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica era infatti stata istituita a favore dei
Comuni e delle Provincie dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali. Ai sensi del comma
3 della norma citata, le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, ossia a cura del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 52 e ss. del
D. Lgs n. 504/1995, Testo Unico Accise (TUA). Soggetti passivi del tributo erano, esattamente come per le accise di cui l'addizionale rappresenta un mero “supplemento”, gli operatori economici cedenti l'energia elettrica ai consumatori finali, in conformità all'art. 53, comma 1, lett. a) del TUA;
potendo peraltro tali soggetti passivi “rivalersi” del tributo (i sensi dell'art. 56, comma 1, del TUA) nei confronti dei consumatori medesimi, che finivano con il sostenere in concreto tale onere tributario.
L'addizionale in oggetto, dal 1° gennaio 2012, è stata abrogata dal Legislatore, al fine di sottrarsi alla procedura d'infrazione comunitaria derivante dal rilevato contrasto delle norme istitutive dell'addizionale con le norme europee di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. In conseguenza della
“disapplicazione” delle norme relative all'addizionale, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori finali, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni fino al 2011, agendo sul piano civilistico contro gli enti cedenti l'energia che gliele avevano addebitate. Soccombenti nelle cause civili di rimborso, gli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo, si rivolgevano quindi all'ente pubblico impositore per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori.
La norma istitutiva del tributo, per velocizzare il finanziamento a favore dell'ente territoriale, disponeva che le Province fossero competenti a ricevere direttamente il pagamento delle addizionali in questione per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw site nel loro territorio. Inoltre, la legge istitutiva muniva le stesse Province di – esigui, per vero – poteri decisionali in ordine alla determinazione della misura del tributo loro spettante. L'insieme di tali elementi induceva inizialmente molte imprese fornitrici di energia a presentare le loro istanze di rimborso (per le addizionali riguardanti le forniture di minori dimensioni) o alle sole Province, oppure sia alle Province che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti.
La situazione d'incertezza venutasi a creare, (su quale dei due enti fosse titolato a rispondere dei rimborsi), ha comportato la genesi di un significativo filone di contenzioso tributario. A fronte delle decisioni divergenti dei Giudici tributari italiani, che a seconda dei casi stabilivano la carenza di legittimazione passiva o delle
Province, o delle Dogane, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Piacenza disponeva, con le Ordinanze nn. 60 e 61 del 9 agosto 2023, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni di diritto controverse, con l'obiettivo di consentire alla Suprema Corte di individuare in via definitiva quale soggetto pubblico fosse titolato a erogare i rimborsi delle addizionali di cui si discute e a resistere nei relativi giudizi.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo.
La legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia fiscale viene assunta in forza di un orientamento definito già “prevalente nella giurisprudenza di merito” – e ulteriormente confermato “nell'ordinanza di questa Corte n. 10691/2020” – per cui è da valorizzare il dato normativo generale della competenza delle Dogane in punto di amministrazione, riscossione e contenzioso delle accise, che ricomprende anche le addizionali quali “supplemento impositivo” dalla medesima connotazione erariale, propria delle accise stesse (come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013). La Cassazione ha dunque rimarcato la natura statale del tributo, che opera nella logica del mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione dell'art. 119, secondo comma, ultima parte,
Costituzione, e che vede la Provincia semplice destinataria del gettito che ne consegue, in ambito di finanza derivata e non di finanza propria (ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, D.
Lgs. n. 267/2000).
In tale contesto, per il Giudice delle leggi il ruolo delle Province si derubrica a mera funzione di tesoreria all'interno di un meccanismo di trasferimento di risorse che, nell'ambito della configurazione strettamente statale dell'imposta e della relativa competenza attuativa, non può assurgere a titolo della responsabilità obbligatoria passiva dell'ente territoriale.
Il primo motivo di censura viene pertanto respinto.
Con il secondo motivo di censura l'Agenzia contesta il diritto della società anche al rimborso delle somme e degli interessi corrisposti al cliente finale per ottemperare alla sentenza civile intervenuta tra le parti, nella misura che travalica l'importo complessivo della sommatoria delle addizionali provinciali. Anche questa censura non è fondata.
La società appellata, infatti, in qualità di soggetto passivo dell'addizionale, ha svolto sia la funzione di liquidare e versare il tributo all'Erario, sia quella di recuperare l'onere mediante rivalsa nei confronti del consumatore finale. Tale duplice posizione implica che il fornitore, pur operando nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura, ha agito anche quale intermediario del prelievo erariale, riversando somme che, nella loro sostanza economica, non costituiscono un proprio costo.
L'indebita applicazione del tributo determina quindi un duplice effetto: da un lato, l'obbligo del fornitore di restituire al cliente quanto impropriamente addebitato;
dall'altro, il diritto del medesimo fornitore di recuperare dall'Amministrazione Finanziaria le somme riversate, anche in ossequio al principio di neutralità e proporzionalità del prelievo.
Al contrario di quanto asserito dall'appellante, l'istanza di rimborso rivolta all'ADM risulta essere esente da vizi. La Resistente_1 S.p.A. infatti ha correttamente versato in atti copia della sentenza di condanna, passata in giudicato, di rinfondere alla Nominativo_1 S.p.A. l'esatto importo di euro 2.895,66, dimostrato di aver tenuto una diligente condotta processuale e dunque provato di aver adempiuto agli obblighi scaturenti dalla sentenza definitiva di condanna.
Per tale ragione ha diritto a vedersi rimborsare la predetta restituzione effettuata per conto dell'Erario, a favore del quale si è peraltro sobbarcata un'impegnativa, lunga ed onerosa attività difensiva.
Gli interessi corrisposti al cliente finale non traggono origine da un rapporto privatistico, bensì dal fatto che l'Erario abbia trattenuto nel tempo somme che non erano dovute e che il consumatore ha potuto recuperare solo tramite azione giudiziale. Il titolo degli interessi si ricollega dunque direttamente all'indebito fiscale.
La natura accessoria del debito per interessi, rispetto alla restituzione dell'imposta non dovuta, rende evidente che il fornitore non possa essere gravato di un onere che si è prodotto come conseguenza immediata dell'erroneo prelievo, e non già del contratto di fornitura. Se il cliente avesse agito direttamente nei confronti dell'Agenzia, quest'ultima sarebbe stata tenuta alla restituzione della somma stabilita in sentenza nella sua interezza, comprensiva degli accessori maturati. Non vi è pertanto ragione per attribuire al fornitore un pregiudizio che nasce dall'indebita percezione del tributo da parte dell'Erario.
Una diversa soluzione determinerebbe un indebito vantaggio per l'Amministrazione Finanziaria, che beneficerebbe del trattenimento di somme non dovute e trasferirebbe sul fornitore il costo degli interessi maturati proprio a causa del prelievo illegittimo. È quindi corretta la decisione di primo grado che ha riconosciuto gli interessi nella stessa misura liquidata nella sentenza civile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri ed accessori di legge.