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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.12.2025:
Visto il provvedimento del 22.10.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14698/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 22.10.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER ZU
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
ER ZU ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14698/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Massimo Collà Ruvolo e Tobia Collà Ruvolo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli Centro Direzionale Isola G1;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Partinico (PA) via Sanfilippo n. 12 presso lo studio dell'Avv. Sara Aurelia Bancheri che la rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 comma 3 cpc;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
2
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 3998/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 18.10.2023;
Condanna la società opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.346,00 oltre interessi come da CP_1
decreto;
Condanna la società opponente alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle CP_1
spese del presente giudizio che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge che vengono distratte, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
3 L'ingiunzione deve essere revocata per i motivi di seguito illustrati.
E' al riguardo da premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale.
Così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003 “….nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore
– ma configurano altrettante eccezioni”.
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
4 Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “….ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito” (Cass. N. 5458/03); ed inoltre, “…l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. N. 5192/98).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
5 In concreto, sulla società opposta – che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di €
20.496,00 – incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nell'ingiunto il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
Ora, se da un lato la ricorrente ha allegato – nel CP_1
procedimento monitorio - di avere fornito materiale edile e servizi in favore dell'odierna opponente, in forza dei quali emise le fatture azionate con il ricorso e il parziale pagamento – da parte dell'opponente - in data 11.4.2024 di parte della somma ingiunta a seguito di intercorse trattative tra le parti dall'altro l'ingiunta, opponendosi al decreto ingiuntivo, ha gradatamente eccepito la nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del Giudice adito e, in subordine, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Le eccezioni formulate dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa appaiono meritevoli di separata disamina.
L'eccezione di nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del giudice adito è infondata, sia perché il forum destinatae solutionis, ex art. 1182 co 3 cc, è il domicilio del creditore, sia perché in ogni caso ai fini della determinazione della competenza territoriale, in base al criterio del forum destinatae solutionis, la
6 designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore: nella specie risulta applicabile il foro del domicilio dell'ingiungente (Palermo): l'eccezione va, quindi, rigettata.
Anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta va disattesa, rinvenendosi in atti istanza di mediazione presentata dall'opposta il cui incontro in data 10.4.2024 dava esito negativo.
Come emerge dalla lettura degli atti della causa il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della presentazione non solo delle fatture ma anche della documentazione allegata e dei solleciti di pagamento che, quindi, costituiscono prova certa dell'esistenza del credito nonché del rapporto contrattuale esistente tra le odierne parti in causa (cfr. fascicolo società opposta).
L'opponente contestando molto genericamente la sussistenza del rapporto e del quantum debeatur nella fase di merito, ha, nelle proprie difese, rappresentato la peculiarità dei rapporti intercorsi – di fatto ammettendoli – senza contestare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture.
7 Tanto premesso, appare evidente che era onere della società opposta fornire adeguata prova del credito azionato.
Tale prova è stata ampiamente prodotta dalla parte su cui incombeva il relativo onere: il creditore, quindi, ha provato il suo credito allegando un assetto probatorio valido nell'ambito di un normale giudizio di cognizione, fornendo una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito (cfr. fascicolo società opposta).
L'opposta ha inoltre allegato bonifico effettuato dall'opponente in data 11.4.2024 di euro 2.150,00 con causale “Saldo prima rata accordo transattivo DI 3998/2023”.
Ciò posto, considerato che il credito azionato in via monitoria è divenuto superiore a quello effettivamente vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente va revocato il decreto ed emessa la pronuncia nel merito, di condanna dell'opponente per la parte del credito non estinta pari a euro 18.346,00 oltre interessi come da decreto.
In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate, ex DM n. 55/2014, come in dispositivo che vengono distratte in favore del procuratore della società opposta
Avv. Sara Aurelia Bancheri.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 9.12.2025
8 Il Got
ER ZU
9
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.12.2025:
Visto il provvedimento del 22.10.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14698/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 22.10.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER ZU
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
ER ZU ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14698/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Massimo Collà Ruvolo e Tobia Collà Ruvolo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli Centro Direzionale Isola G1;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Partinico (PA) via Sanfilippo n. 12 presso lo studio dell'Avv. Sara Aurelia Bancheri che la rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 comma 3 cpc;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
2
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 3998/2023 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 18.10.2023;
Condanna la società opponente al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.346,00 oltre interessi come da CP_1
decreto;
Condanna la società opponente alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle CP_1
spese del presente giudizio che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge che vengono distratte, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
3 L'ingiunzione deve essere revocata per i motivi di seguito illustrati.
E' al riguardo da premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale.
Così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003 “….nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore
– ma configurano altrettante eccezioni”.
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
4 Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “….ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito” (Cass. N. 5458/03); ed inoltre, “…l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. N. 5192/98).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
5 In concreto, sulla società opposta – che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di €
20.496,00 – incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nell'ingiunto il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
Ora, se da un lato la ricorrente ha allegato – nel CP_1
procedimento monitorio - di avere fornito materiale edile e servizi in favore dell'odierna opponente, in forza dei quali emise le fatture azionate con il ricorso e il parziale pagamento – da parte dell'opponente - in data 11.4.2024 di parte della somma ingiunta a seguito di intercorse trattative tra le parti dall'altro l'ingiunta, opponendosi al decreto ingiuntivo, ha gradatamente eccepito la nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del Giudice adito e, in subordine, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Le eccezioni formulate dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa appaiono meritevoli di separata disamina.
L'eccezione di nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del giudice adito è infondata, sia perché il forum destinatae solutionis, ex art. 1182 co 3 cc, è il domicilio del creditore, sia perché in ogni caso ai fini della determinazione della competenza territoriale, in base al criterio del forum destinatae solutionis, la
6 designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore: nella specie risulta applicabile il foro del domicilio dell'ingiungente (Palermo): l'eccezione va, quindi, rigettata.
Anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta va disattesa, rinvenendosi in atti istanza di mediazione presentata dall'opposta il cui incontro in data 10.4.2024 dava esito negativo.
Come emerge dalla lettura degli atti della causa il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della presentazione non solo delle fatture ma anche della documentazione allegata e dei solleciti di pagamento che, quindi, costituiscono prova certa dell'esistenza del credito nonché del rapporto contrattuale esistente tra le odierne parti in causa (cfr. fascicolo società opposta).
L'opponente contestando molto genericamente la sussistenza del rapporto e del quantum debeatur nella fase di merito, ha, nelle proprie difese, rappresentato la peculiarità dei rapporti intercorsi – di fatto ammettendoli – senza contestare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture.
7 Tanto premesso, appare evidente che era onere della società opposta fornire adeguata prova del credito azionato.
Tale prova è stata ampiamente prodotta dalla parte su cui incombeva il relativo onere: il creditore, quindi, ha provato il suo credito allegando un assetto probatorio valido nell'ambito di un normale giudizio di cognizione, fornendo una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito (cfr. fascicolo società opposta).
L'opposta ha inoltre allegato bonifico effettuato dall'opponente in data 11.4.2024 di euro 2.150,00 con causale “Saldo prima rata accordo transattivo DI 3998/2023”.
Ciò posto, considerato che il credito azionato in via monitoria è divenuto superiore a quello effettivamente vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente va revocato il decreto ed emessa la pronuncia nel merito, di condanna dell'opponente per la parte del credito non estinta pari a euro 18.346,00 oltre interessi come da decreto.
In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate, ex DM n. 55/2014, come in dispositivo che vengono distratte in favore del procuratore della società opposta
Avv. Sara Aurelia Bancheri.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 9.12.2025
8 Il Got
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