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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24330/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cammalleri Daniela e dell'avv. Iorio Virginia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIANOCCO il 02/06/2007. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.09.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, e l'8.12.2010. Per_2
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_3 e residenza presso l'abitazione della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare sita in Bussoleno, via Traforo 71/bis, concessa in locazione, rimarrà alla sig.ra la quale rimarrà unica intestataria del relativo contratto di Pt_1 locazione. Il sig. ha già reperito altra sistemazione abitativa ove trasferirà la propria residenza e si Pt_2 allontanerà dalla casa familiare entro il 31.10.2024;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario, salvi diversi Per_2 accordi:
- a fine settimana alterni dal sabato alle ore 14:30 fino alla domenica sera alle ore 21:00 con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna a carico del padre;
- il martedì ed il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 21:00 cena compresa con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna a carico del padre;
- durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con la mamma, e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre ad anni alterni;
- Pasqua con il padre e QU con la madre ad anni alterni;
- vacanze estive, il papà potrà tenere con sé per due (2) settimane, anche non consecutive, da Per_2 concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- i compleanni del figlio ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti concordano che il cane di nome LL di proprietà del sig. resterà Parte_2 presso l'abitazione materna insieme ai figli. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il cane ogni volta che Pt_2 vedrà . Il mantenimento ordinario e straordinario del cane graverà al 50%, su entrambi i coniugi;
Per_2 pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda a mantenere quando è presso di sé; inoltre, il padre Per_2 verserà alla madre l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che siano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese scolastiche (libri di testo, materiale scolastico ecc.) le spese mediche non coperte dal S.S.N. le spese extrascolastiche, sportive e ricreative, come dettagliate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, il cui contenuto si richiama integralmente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno Unico pari ad € 225,00 allo stato viene integralmente percepito dal padre che si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre il relativo 50% sino al mese di gennaio 2025 momento in cui il sig. si impegna a rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_2 pari al 50% in favore della madre. Pertanto, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare preventivo e reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura Renault R targata 7RBJ0D intestata alla sig.ra
[...] errà volturata unitamente alla relativa polizza assicurativa al marito con spese ad esclusivo carico Pt_1 di quest'ultimo entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere conti correnti bancari e/o postali cointestati;
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente, fatto salvo quanto sopra, di essere economicamente indipendenti e di aver risolto qualsivoglia ulteriore rapporto patrimoniale;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24330/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cammalleri Daniela e dell'avv. Iorio Virginia presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIANOCCO il 02/06/2007. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.09.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, e l'8.12.2010. Per_2
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_3 e residenza presso l'abitazione della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare sita in Bussoleno, via Traforo 71/bis, concessa in locazione, rimarrà alla sig.ra la quale rimarrà unica intestataria del relativo contratto di Pt_1 locazione. Il sig. ha già reperito altra sistemazione abitativa ove trasferirà la propria residenza e si Pt_2 allontanerà dalla casa familiare entro il 31.10.2024;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario, salvi diversi Per_2 accordi:
- a fine settimana alterni dal sabato alle ore 14:30 fino alla domenica sera alle ore 21:00 con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna a carico del padre;
- il martedì ed il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 21:00 cena compresa con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna a carico del padre;
- durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con la mamma, e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre ad anni alterni;
- Pasqua con il padre e QU con la madre ad anni alterni;
- vacanze estive, il papà potrà tenere con sé per due (2) settimane, anche non consecutive, da Per_2 concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- i compleanni del figlio ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti concordano che il cane di nome LL di proprietà del sig. resterà Parte_2 presso l'abitazione materna insieme ai figli. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il cane ogni volta che Pt_2 vedrà . Il mantenimento ordinario e straordinario del cane graverà al 50%, su entrambi i coniugi;
Per_2 pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda a mantenere quando è presso di sé; inoltre, il padre Per_2 verserà alla madre l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che siano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese scolastiche (libri di testo, materiale scolastico ecc.) le spese mediche non coperte dal S.S.N. le spese extrascolastiche, sportive e ricreative, come dettagliate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, il cui contenuto si richiama integralmente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno Unico pari ad € 225,00 allo stato viene integralmente percepito dal padre che si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre il relativo 50% sino al mese di gennaio 2025 momento in cui il sig. si impegna a rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_2 pari al 50% in favore della madre. Pertanto, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare preventivo e reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto del figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura Renault R targata 7RBJ0D intestata alla sig.ra
[...] errà volturata unitamente alla relativa polizza assicurativa al marito con spese ad esclusivo carico Pt_1 di quest'ultimo entro e non oltre il 31 gennaio 2025;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere conti correnti bancari e/o postali cointestati;
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente, fatto salvo quanto sopra, di essere economicamente indipendenti e di aver risolto qualsivoglia ulteriore rapporto patrimoniale;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3