TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione pronunciato la seguente ipotecaria
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1845/25 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 1845/25 ter cpc nel termine fissato del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _____________
n. 179/25 R.B. Prev. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
NO IA (Sa), Via Torino, n. 37;
Ricorrente
Discusso nel termine del 16.12.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F. De Cesare del
Foro di Paola in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
Deposito minuta elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paola, _________________
Via Gioacchino da Fiore, n. 1;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1845/25 R.G. c/o +1 pag. 1 Pt_1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 21.03.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2025
000005 72 000, notificata dall in data Controparte_1
19.02.2025, per la somma complessiva di euro 112.976,59, limitatamente a n. 3 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati dell'importo di euro 7.521,56, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo:
1) il difetto di motivazione;
2) la violazione dell'art. 77 del Dpr. n.
602/1973; 3) l'omessa notifica degli atti prodromici;
4) l'intervenuta prescrizione;
5) l'intervenuta rateizzazione e la conseguente riduzione sotto soglia dell'importo dovuto.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 2 CP_2 fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione impugnata. Invero, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l' a intimare il pagamento al contribuente CP_1
e, altresì, riporta l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè gli avvisi di addebito;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia. In particolare, la comunicazione impugnata contiene l'indicazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'obbligazione tributaria: l'importo del tributo con interessi e sanzioni, l'autorità che ha emanato il provvedimento, le modalità e i termini per proporre ricorso, nonché il responsabile del procedimento
(cfr. atto impugnato, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale” (cfr. Cass. n. 3854/2022; Cass. 10639/2022; Cass.
39678/2021; nonché CTR Sez. V, sentenza n. 294/2020; CGT CP_4
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 3 CP_2 Vibo Valentia sentenza n. 588/2023); ed ancora che “Al riguardo questa Corte ha affermato che "il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve essere interpretato alla luce dell'intero sistema in cui si inserisce, tenendo in particolare presente, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, anche il disposto della
L. n. 212 del 2000, art. 10, ove è stabilito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Pertanto, alla luce del principio di ragionevolezza, espresso dall'art. 3 Cost., nonchè del principio di solidarietà economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost., che deve ispirare i rapporti reciproci - anche tributari - fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente, e in negativo, sulla sua sfera giuridica" (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del
09/05/2018)” (cfr. Cass. n. 39678/2021).
Egualmente del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di violazione dell'art. 77, comma 1 bis, del Dpr. n. 602/1973. Invero, il limite di euro 20.000,00 attiene all'iscrizione ipotecaria, non già al preavviso, atto impugnato nel presente giudizio: peraltro, la suddetta norma fa espresso riferimento all'importo complessivo del credito per cui si procede e questo ammonta a ben euro 112.976,59 per capitale, interessi, sanzioni, aggio e spese, ben superiore all'importo di euro
20.000,00, di cui solo una parte afferisce ai tre avvisi di addebito impugnati (cfr. la comunicazione impugnata).
Inoltre, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, tali atti prodromici alla comunicazione impugnata sono stati regolarmente notificati: gli avvisi di addebito risultano notificati in data 19.04.2018, in data 03.07.2018 e in data 02.08.2018, come comprovato dalle relate delle racc. a/r, allegate al fascicolo dell' resistente (cfr. all. nn.
3-6 del fascicolo telematico di parte). CP_3
Giudizio n. 1845/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 CP_2 In proposito, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass.
n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall , l'efficacia Controparte_5
di una contestazione formulata dalla parte ricorrente in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dai resistenti si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Giudizio n. 1845/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 CP_2 Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data
13.05.2014).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, gli avvisi di addebito risultano notificati in data 19.04.2018, in data 03.07.2018 e in data 02.08.2018, come comprovato dalle relate delle racc. a/r, allegate al fascicolo dell' CP_3
resistente (cfr. all. nn.
3-6 del fascicolo telematico di parte).
Successivamente sono stati notificati al contribuente numerosi atti interruttivi della prescrizione, in particolare n. 2 intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificate rispettivamente in data 11.10.2019 a mezzo racc. a/r, in data
07.05.2022 a mezzo pec in data 27.10.2022 a mezzo pec.
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha eventualmente provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (avvisi di di addebito, intimazioni di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione,
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 6 CP_2 in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione ovvero della comunicazione preventiva oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra evidenziato, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 7 CP_2 dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 8 CP_2 dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_6 CP_3
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_2
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 9 CP_2 dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In ultimo, quanto all'eccezione relativa all'intervenuta rateizzazione
e alla conseguente riduzione sottosoglia dell'importo dovuto, va evidenziato, come giustamente rilevato dall resistente, che CP_1
“occorre precisare che la comunicazione preventiva in contestazione, non è fondata solo sugli avvisi di addebito di cui al ricorso del Sig.
. Il carico debitorio portato dalla comunicazione impugnata è Pt_1
per complessivi € 112.976,59, e quindi è evidente che la somma oggi contestata per gli avvisi di addebito pari ad € 7.521,56 è davvero irrisoria rispetto al totale di carico della comunicazione impugnata.
Quanto alla presunta riduzione sottosoglia dell'importo dovuto, occorre precisare che l'art. 77, comma 1-bis, del D.P.R. 602/1973 prevede che
l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria "purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro". Tale soglia si riferisce all'importo originario del credito al momento dell'iscrizione e non all'eventuale importo residuo dopo pagamenti parziali o rateizzazioni successive (cfr. memoria di costituzione, pag. 7).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
Giudizio n. 1845/25 R.G. Esposito c/o + 1 pag. 10 CP_2 nei confronti dell e Parte_1 Controparte_1
dell' con ricorso depositato in data 21.03.2025 e ritualmente CP_3
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1845/25 R.G. c/o + 1 pag. 11 Pt_1 CP_2