Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2009, n. 13831
CASS
Sentenza 11 febbraio 2009

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Massime1

Non è inammissibile ai sensi dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l'insussistenza del "fumus" del reato).

Commentario1

  • 1Il rifiuto all’alcool test comporta la confisca del veicoloAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2009, n. 13831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13831
Data del deposito : 11 febbraio 2009

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