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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9234/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa da GALVAN CARLOTTA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Venezia Santa Croce n. 312/A, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
) rappresentato e difeso da IB Controparte_1 C.F._2
FEDERICO, con domicilio eletto presso il suo studio situato in 30174 Venezia Mestre (VE)
Via Palazzo n. 28,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica regolamentazione rapporti genitori/figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
disporsi che il figlio minore nato a [...] in data [...], ai Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 337quater c.c. resti affidato in via esclusiva alla madre signora per i motivi esposti nel ricorso introduttivo presso la quale continuerà ad Parte_1
avere la residenza anagrafica;
pagina 1 di 9 in via subordinata, disporsi che il figlio minore nato a Venezia in [...] 12 Persona_1 novembre 2017, resti affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con prevalente collocamento dello stesso e residenza anagrafica presso la madre.
In ogni caso, autorizzando la signora ad assumere, in autonomia e senza necessità Parte_1
del consenso del signor tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio Controparte_1
minore con particolare riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche. Per_1
Determinarsi eventuali tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse dello stesso e tenuta presente la verifica dell'inadeguatezza dei comportamenti dello stesso nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Disporre che il signor genitore non prevalentemente convivente, Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore secondo la propria capacità reddituale mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Euro 250,00 o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie, mediche- specialistiche, scolastiche, sportive e comunque ludico-ricreative nella misura del 50%, da sostenere nell'interesse dello stesso così come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Per il resistente: Nel merito, in via principale:
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori alle seguenti Per_1
condizioni: sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso La Madre Per_1 come già ora, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con regime di visita e possibilità di pernotto presso il padre almeno a fine settimana alternati ed una notte infrasettimanale, oltre al concorso al mantenimento del minore con un assegno di mantenimento mensile dall'importo di € 300,00 ovvero quello, anche superiore, ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 29.06.23 , premesso che il Tribunale di Venezia, con Parte_1
il decreto n. cron. 756/2022 del 1° giugno 2022 pronunciato a definizione del proc. n.
1297/2020 R.G., dalla medesima instaurato al fine di regolamentare l'affidamento ed il contributo paterno al mantenimento del figlio minore nato a [...]_1 in data 12 novembre 2017, da parte del padre aveva stabilito: l'affido Controparte_1
condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre, nonché la possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con se a week end alternati, dal sabato alle ore 15 fino al lunedi mattina quando lo riporterà all'asilo, tre pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle cinque e mezza (con recupero dell'eventuale turno infrasettimanale non rispettato per cause indipendenti dalla volontà del padre nei trenta giorni successivi) nei week end della settimana in cui festeggerà il compleanno del minore;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di capodanno, per le intere vacanze di carnevale o per quelle pasquali ad anni alterni, per due settimane non consecutive durante l'estate (pari diritto spetterà alla madre) da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
che successivamente alla definizione del citato procedimento civile, in data 26 settembre 2023, era intervenuta anche la sentenza di condanna del signor da parte del Tribunale Ordinario di Venezia, per Controparte_1 maltrattamenti nei confronti della compagna , assumeva che l era Parte_1 CP_1
assolutamente incostante, sia nel pagamento del contributo al mantenimento, che nell'esercizio del diritto di visita, nonché nel mantenimento dei contatti col Servizio Sociale, che lo stesso aveva manifestato in più occasioni un comportamento ostruzionistico nei confronti della madre, ostacolando la stessa nelle scelte funzionali al benessere del minore, come l'iscrizione al centro estivo, tanto premesso sulla scorta del rilievo che il padre non avesse un comportamento maturo ed adeguato nei confronti del minore, usando con lo stesso anche un linguaggio scurrile, rassegnava le seguenti conclusioni: a modifica del decreto n. cron. 756/2022 del 1° giugno 2022 pronunciato dal Tribunale di Venezia a definizione del proc. n. 1297/2020 R.G. accolga le seguenti conclusioni: disporsi che il figlio minore ato a Venezia in data 12 novembre 2017, resti affidato in Persona_1
via esclusiva alla madre signora per i motivi esposti in narrativa presso la quale Parte_1
continuerà ad avere la residenza anagrafica;
in via subordinata, disporsi che il figlio minore ato a Venezia in data 12 novembre 2017, resti affidato ad entrambi Persona_1
i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con prevalente collocamento dello stesso e residenza anagrafica presso la madre. In ogni caso, autorizzando la signora Pt_1
pagina 3 di 9 ad assumere, in autonomia e senza necessità del consenso del signor Pt_1 [...]
tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio minore con particolare CP_1 Per_1
riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche. Determinarsi eventuali tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse dello stesso, laddove il signor ne facesse richiesta e previa verifica Controparte_1 dell'adeguatezza dei comportamenti dello stesso nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Disporre che il signor genitore non convivente, contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio minore – con decorrenza dal deposito del presente ricorso - mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 o in quella diversa superiore che verrà ritenuta di giustizia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie, mediche- specialistiche, scolastiche, sportive e comunque ludico-ricreative nella misura del 50%, da sostenere nell'interesse dello stesso così come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni, dichiarandosi, tuttavia disponibile a versare un importo di €
300,00 quale contributo al mantenimento del figlio, ed evidenziando di essere un padre attento ed accudente, nonché di aver seguito un percorso presso i Servizi, asserendo piuttosto che la madre aveva manifestato atteggiamenti immaturi nei confronti del figlio.
Sulla scorta di tali rilievi rassegnava le seguenti conclusioni: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori alle seguenti condizioni: arà affidato Per_1 Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Madre come già ora, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con regime di visita e possibilità di pernotto presso il padre almeno a fine settimana alternati ed una notte infrasettimanale, oltre al concorso al mantenimento del minore con un assegno di mantenimento mensile dall'importo di € 300,00 ovvero quello, anche superiore, ritenuto di
Giustizia.
Con ordinanza del 30.10.23, il Giudice Istruttore, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di Venezia
e gli incontri padre figlio in modalità protetta alla presenza di un educatore, se ritenuti non disturbanti con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024;
pagina 4 di 9 Dispone altresì l'avvio da parte dei genitori di un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare di Venezia con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024.
Conferma allo stato la misura del contributo paterno per il mantenimento del minore
Persona_1
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di indagini dei Servizi Sociali, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28.
2. Sul merito del giudizio: La domanda di modifica
La domanda di modifica è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Si premette, quanto alla rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato di parte resistente, che, a norma dell'art. 85 c.p.c., la procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
2.1.Nello specifico, sull'aumento del contributo economico, non sono insorte contestazioni, potendosi, quindi accordare l'aumento chiesto dalla ricorrente e disporsi l'obbligo per il resistente (il quale percepisce uno stipendio mensile oscillante tra 1.800,00/1.900,00, per come si evince dalle buste paga allegate) di versare un contributo di € 300,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al
Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia.
2.2. Piu' problematica appare invece la situazione relativa all'affido del minore.
Invero, per come emerso dalle reciproche accuse mosse dalle parti, nonché dalle Relazioni dei Servizi Sociali depositate in data 10.10.23, 12.05.25 e 15.10.25, sussiste tra le parti una forte conflittualità che si riverbera in negativo sugli equilibri del minore.
In particolare si legge nella Relazione depositata in data 12.05.25, che: da quanto si è appreso nei colloqui svolti, la coppia genitoriale sembra vivere forti contrasti il cui impatto appare pesantemente riversato anche sul bambino;
persiste una grande difficoltà di confronti e comunicazione nella coppia genitoriale, risulta esposto a continui contrasti Per_1
pagina 5 di 9 genitoriali, ai loro agiti e alle loro incongruenze e ciò puo' produrre effetti negativi sullo sviluppo psico-affettivo del minore. Ne' tutte le azioni messe in campo dal servizio, né il supporto alla genitorialità erogato da parte del Consultorio famigliare sembrano aver portato i risultati auspicati, l'esito attualmente è la permanenza di una condizione di grave pregiudizio per la crescita armonica del minore Per_1
Orbene, si osserva in punto di diritto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. (Cass.civ. 12280/25).
Nel caso di specie appare opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, in ragione della forte conflittualità tra le parti, che traducendosi, per come osservato dai Servizi in continue accuse, incapacità di assumere scelte condivise e di collaborare nell'interesse del minore, si riverbera negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore, che deve essere invece garantito.
Tale decisione si fonda anche sul rilievo che la madre da sempre ha rappresentato un punto di riferimento costante nella vita del minore, mentre il padre ha avuto anche dei periodi di assenza nella vita del figlio, per come emerge dalle relazioni dei Servizi, da cui si evince, altresi', che il padre ha espressamente riconosciuto il rifiuto del minore nei suoi confronti.
Si legge infatti nella relazione depositata dai servizi in data 12.05.25, che: il sig. CP_1
riporta non solo il peso di sentirsi rifiutato dal figlio, ma anche il disagio per il danno alla sua immagine: ritiene che la signora lo stia rappresentando in modo non favorevole, non solo col bambino, ma anche con varie conoscenze del rione in cui abitano, alle quali sostiene abbia pagina 6 di 9 raccontato di essere stata picchiata da lui. Dato tutto ciò , considerate anche le accuse ed il percorso giudiziario di maltrattamento, in cui è stato coinvolto, il sig. sostiene di CP_1
versare in un grave stato di malessere da cui desidera fuggire. Dal mese di febbraio 2024, nell'intento di sottrarsi alla spiacevole situazione ha deciso di non frequentare più il bambino, senza tuttavia considerare pienamente i vissuti ed i bisogni di a cui si sarebbe Per_1
sottratto.
Ed ancora nella relazione depositata in data 15.10.25 si evidenzia: Si riscontra l'immaturità e la difficoltà paterna a rapportarsi in modo adulto, ad esempio non essendo in grado di accogliere le paure del piccolo, magari provando ad instaurare un dialogo per superarle;
oppure nell'altalenarsi di atteggiamenti di chiusura rispetto al rapporto con che hanno Per_1 condotto anche a lunghi mesi di silenzio con il piccolo, ad altri in cui 'impone' alla madre del minore modalità e presenza nella vita del figlio. Sul fronte dei comportamenti della signora si rileva un atteggiamento nei confronti dell'ex compagno a volte di accondiscendenza, Pt_1 mentre altre volte si pone come 'mediatrice' delle sue asperità caratteriali, nel tentativo di offrire a na relazione con il padre più serena. L'altalenarsi delle dinamiche descritte Per_1
si susseguono già da molti anni, fin dalla tenera età di pongono il minore, in questo Per_1
modo, in una situazione sempre stressante nella quale il bambino cerca di difendersi come può, o negandosi alle visite paterne, o compiacendo il genitore per timore delle ritorsioni.
Si sottolinea, come già riportato nelle precedenti relazioni, come sia il percorso di supporto alla genitorialità tentato dalle professioniste del Consultorio Famigliare, sia il monitoraggio, i suggerimenti, le regolamentazioni, la presenza dell'educatore domiciliare, implementati dal servizio scrivente, non siano riusciti a produrre un cambiamento nelle caratteristiche di personalità e nei comportamenti di entrambi i genitori.
Va infatti considerato che qualora un figlio minore, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, come nel caso in esame, ciò costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad pagina 7 di 9 un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa. (cfr. ex plurimis Cass. Civ, 21969/24).
Va, inoltre, attribuito rilievo al fatto che il resistente sia stato condannato per maltrattamenti in danno della compagna , (cfr. in atti sentenza 2515/22, in cui si legge che alcune Parte_1
aggressioni sono avvenute anche alla presenza del figlio ), non potendosi ritenere trascurabili nell'ottica di una valutazione complessiva delle capacità genitoriali del resistente, gli agiti violenti che hanno caratterizzato la convivenza tra le parti (cfr. anche Cass. Civ.7409/25 sulla rilevanza delle condotte violente ai fini delle decisioni riguardanti l'affido) , in linea anche con la convenzione di Instabul, ratificata dall'Italia con la L. 77/2013, che impone agli Stati di valutare gli episodi di violenza familiare nella regolamentazione della responsabilità genitoriale, anche quando non si concludano con una condanna penale.
Alla luce delle esposte considerazioni, appare opportuno disporre che gli incontri del minore avvengano con cadenza settimanale presso la sede dei Servizi Sociali di Venezia, alla presenza di un educatore, al fine di favorire il recupero del rapporto genitoriale, allo stato compromesso, secondo un calendario predisposto dai Servizi, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, che preveda almeno un incontro settimanale padre/figlio.
Da ultimo, in ragione dell'esasperata conflittualità tra le parti, delle difficoltà relazionali padre/figlio, appare opportuno disporre, ai sensi dell'art.337 quater, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte solo dalla madre.
3.Spese di lite
Appare equo, anche in considerazione delle ragioni della decisione, del comportamento tenuto dalle parti disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere tutte Per_1
le decisioni di maggiore interesse per i figlio, con collocamento del minore presso l'abitazione materna;
• Dispone che gli incontri padre/figlio avvengano con cadenza settimanale, esclusivamente presso la sede dei Servizi Sociali di Venezia, alla presenza di un pagina 8 di 9 educatore, al fine di favorire il recupero del rapporto genitoriale, secondo un calendario predisposto dai Servizi, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, che preveda almeno un incontro settimanale padre/figlio;
• Dispone l'obbligo per di versare un contributo di € 300,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio.
• Spese compensate
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia in data 11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9234/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa da GALVAN CARLOTTA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Venezia Santa Croce n. 312/A, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
) rappresentato e difeso da IB Controparte_1 C.F._2
FEDERICO, con domicilio eletto presso il suo studio situato in 30174 Venezia Mestre (VE)
Via Palazzo n. 28,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica regolamentazione rapporti genitori/figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
disporsi che il figlio minore nato a [...] in data [...], ai Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 337quater c.c. resti affidato in via esclusiva alla madre signora per i motivi esposti nel ricorso introduttivo presso la quale continuerà ad Parte_1
avere la residenza anagrafica;
pagina 1 di 9 in via subordinata, disporsi che il figlio minore nato a Venezia in [...] 12 Persona_1 novembre 2017, resti affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con prevalente collocamento dello stesso e residenza anagrafica presso la madre.
In ogni caso, autorizzando la signora ad assumere, in autonomia e senza necessità Parte_1
del consenso del signor tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio Controparte_1
minore con particolare riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche. Per_1
Determinarsi eventuali tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse dello stesso e tenuta presente la verifica dell'inadeguatezza dei comportamenti dello stesso nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Disporre che il signor genitore non prevalentemente convivente, Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore secondo la propria capacità reddituale mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Euro 250,00 o in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie, mediche- specialistiche, scolastiche, sportive e comunque ludico-ricreative nella misura del 50%, da sostenere nell'interesse dello stesso così come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Per il resistente: Nel merito, in via principale:
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori alle seguenti Per_1
condizioni: sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso La Madre Per_1 come già ora, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con regime di visita e possibilità di pernotto presso il padre almeno a fine settimana alternati ed una notte infrasettimanale, oltre al concorso al mantenimento del minore con un assegno di mantenimento mensile dall'importo di € 300,00 ovvero quello, anche superiore, ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 29.06.23 , premesso che il Tribunale di Venezia, con Parte_1
il decreto n. cron. 756/2022 del 1° giugno 2022 pronunciato a definizione del proc. n.
1297/2020 R.G., dalla medesima instaurato al fine di regolamentare l'affidamento ed il contributo paterno al mantenimento del figlio minore nato a [...]_1 in data 12 novembre 2017, da parte del padre aveva stabilito: l'affido Controparte_1
condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre, nonché la possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con se a week end alternati, dal sabato alle ore 15 fino al lunedi mattina quando lo riporterà all'asilo, tre pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle cinque e mezza (con recupero dell'eventuale turno infrasettimanale non rispettato per cause indipendenti dalla volontà del padre nei trenta giorni successivi) nei week end della settimana in cui festeggerà il compleanno del minore;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di capodanno, per le intere vacanze di carnevale o per quelle pasquali ad anni alterni, per due settimane non consecutive durante l'estate (pari diritto spetterà alla madre) da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
che successivamente alla definizione del citato procedimento civile, in data 26 settembre 2023, era intervenuta anche la sentenza di condanna del signor da parte del Tribunale Ordinario di Venezia, per Controparte_1 maltrattamenti nei confronti della compagna , assumeva che l era Parte_1 CP_1
assolutamente incostante, sia nel pagamento del contributo al mantenimento, che nell'esercizio del diritto di visita, nonché nel mantenimento dei contatti col Servizio Sociale, che lo stesso aveva manifestato in più occasioni un comportamento ostruzionistico nei confronti della madre, ostacolando la stessa nelle scelte funzionali al benessere del minore, come l'iscrizione al centro estivo, tanto premesso sulla scorta del rilievo che il padre non avesse un comportamento maturo ed adeguato nei confronti del minore, usando con lo stesso anche un linguaggio scurrile, rassegnava le seguenti conclusioni: a modifica del decreto n. cron. 756/2022 del 1° giugno 2022 pronunciato dal Tribunale di Venezia a definizione del proc. n. 1297/2020 R.G. accolga le seguenti conclusioni: disporsi che il figlio minore ato a Venezia in data 12 novembre 2017, resti affidato in Persona_1
via esclusiva alla madre signora per i motivi esposti in narrativa presso la quale Parte_1
continuerà ad avere la residenza anagrafica;
in via subordinata, disporsi che il figlio minore ato a Venezia in data 12 novembre 2017, resti affidato ad entrambi Persona_1
i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con prevalente collocamento dello stesso e residenza anagrafica presso la madre. In ogni caso, autorizzando la signora Pt_1
pagina 3 di 9 ad assumere, in autonomia e senza necessità del consenso del signor Pt_1 [...]
tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio minore con particolare CP_1 Per_1
riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche. Determinarsi eventuali tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre, tenuto conto delle esigenze e dell'interesse dello stesso, laddove il signor ne facesse richiesta e previa verifica Controparte_1 dell'adeguatezza dei comportamenti dello stesso nello svolgimento del suo ruolo genitoriale.
Disporre che il signor genitore non convivente, contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio minore – con decorrenza dal deposito del presente ricorso - mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 o in quella diversa superiore che verrà ritenuta di giustizia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie, mediche- specialistiche, scolastiche, sportive e comunque ludico-ricreative nella misura del 50%, da sostenere nell'interesse dello stesso così come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni, dichiarandosi, tuttavia disponibile a versare un importo di €
300,00 quale contributo al mantenimento del figlio, ed evidenziando di essere un padre attento ed accudente, nonché di aver seguito un percorso presso i Servizi, asserendo piuttosto che la madre aveva manifestato atteggiamenti immaturi nei confronti del figlio.
Sulla scorta di tali rilievi rassegnava le seguenti conclusioni: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori alle seguenti condizioni: arà affidato Per_1 Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Madre come già ora, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con regime di visita e possibilità di pernotto presso il padre almeno a fine settimana alternati ed una notte infrasettimanale, oltre al concorso al mantenimento del minore con un assegno di mantenimento mensile dall'importo di € 300,00 ovvero quello, anche superiore, ritenuto di
Giustizia.
Con ordinanza del 30.10.23, il Giudice Istruttore, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di Venezia
e gli incontri padre figlio in modalità protetta alla presenza di un educatore, se ritenuti non disturbanti con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024;
pagina 4 di 9 Dispone altresì l'avvio da parte dei genitori di un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare di Venezia con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024.
Conferma allo stato la misura del contributo paterno per il mantenimento del minore
Persona_1
Espletata l'istruttoria anche a mezzo di indagini dei Servizi Sociali, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28.
2. Sul merito del giudizio: La domanda di modifica
La domanda di modifica è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Si premette, quanto alla rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato di parte resistente, che, a norma dell'art. 85 c.p.c., la procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
2.1.Nello specifico, sull'aumento del contributo economico, non sono insorte contestazioni, potendosi, quindi accordare l'aumento chiesto dalla ricorrente e disporsi l'obbligo per il resistente (il quale percepisce uno stipendio mensile oscillante tra 1.800,00/1.900,00, per come si evince dalle buste paga allegate) di versare un contributo di € 300,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al
Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia.
2.2. Piu' problematica appare invece la situazione relativa all'affido del minore.
Invero, per come emerso dalle reciproche accuse mosse dalle parti, nonché dalle Relazioni dei Servizi Sociali depositate in data 10.10.23, 12.05.25 e 15.10.25, sussiste tra le parti una forte conflittualità che si riverbera in negativo sugli equilibri del minore.
In particolare si legge nella Relazione depositata in data 12.05.25, che: da quanto si è appreso nei colloqui svolti, la coppia genitoriale sembra vivere forti contrasti il cui impatto appare pesantemente riversato anche sul bambino;
persiste una grande difficoltà di confronti e comunicazione nella coppia genitoriale, risulta esposto a continui contrasti Per_1
pagina 5 di 9 genitoriali, ai loro agiti e alle loro incongruenze e ciò puo' produrre effetti negativi sullo sviluppo psico-affettivo del minore. Ne' tutte le azioni messe in campo dal servizio, né il supporto alla genitorialità erogato da parte del Consultorio famigliare sembrano aver portato i risultati auspicati, l'esito attualmente è la permanenza di una condizione di grave pregiudizio per la crescita armonica del minore Per_1
Orbene, si osserva in punto di diritto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. (Cass.civ. 12280/25).
Nel caso di specie appare opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, in ragione della forte conflittualità tra le parti, che traducendosi, per come osservato dai Servizi in continue accuse, incapacità di assumere scelte condivise e di collaborare nell'interesse del minore, si riverbera negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore, che deve essere invece garantito.
Tale decisione si fonda anche sul rilievo che la madre da sempre ha rappresentato un punto di riferimento costante nella vita del minore, mentre il padre ha avuto anche dei periodi di assenza nella vita del figlio, per come emerge dalle relazioni dei Servizi, da cui si evince, altresi', che il padre ha espressamente riconosciuto il rifiuto del minore nei suoi confronti.
Si legge infatti nella relazione depositata dai servizi in data 12.05.25, che: il sig. CP_1
riporta non solo il peso di sentirsi rifiutato dal figlio, ma anche il disagio per il danno alla sua immagine: ritiene che la signora lo stia rappresentando in modo non favorevole, non solo col bambino, ma anche con varie conoscenze del rione in cui abitano, alle quali sostiene abbia pagina 6 di 9 raccontato di essere stata picchiata da lui. Dato tutto ciò , considerate anche le accuse ed il percorso giudiziario di maltrattamento, in cui è stato coinvolto, il sig. sostiene di CP_1
versare in un grave stato di malessere da cui desidera fuggire. Dal mese di febbraio 2024, nell'intento di sottrarsi alla spiacevole situazione ha deciso di non frequentare più il bambino, senza tuttavia considerare pienamente i vissuti ed i bisogni di a cui si sarebbe Per_1
sottratto.
Ed ancora nella relazione depositata in data 15.10.25 si evidenzia: Si riscontra l'immaturità e la difficoltà paterna a rapportarsi in modo adulto, ad esempio non essendo in grado di accogliere le paure del piccolo, magari provando ad instaurare un dialogo per superarle;
oppure nell'altalenarsi di atteggiamenti di chiusura rispetto al rapporto con che hanno Per_1 condotto anche a lunghi mesi di silenzio con il piccolo, ad altri in cui 'impone' alla madre del minore modalità e presenza nella vita del figlio. Sul fronte dei comportamenti della signora si rileva un atteggiamento nei confronti dell'ex compagno a volte di accondiscendenza, Pt_1 mentre altre volte si pone come 'mediatrice' delle sue asperità caratteriali, nel tentativo di offrire a na relazione con il padre più serena. L'altalenarsi delle dinamiche descritte Per_1
si susseguono già da molti anni, fin dalla tenera età di pongono il minore, in questo Per_1
modo, in una situazione sempre stressante nella quale il bambino cerca di difendersi come può, o negandosi alle visite paterne, o compiacendo il genitore per timore delle ritorsioni.
Si sottolinea, come già riportato nelle precedenti relazioni, come sia il percorso di supporto alla genitorialità tentato dalle professioniste del Consultorio Famigliare, sia il monitoraggio, i suggerimenti, le regolamentazioni, la presenza dell'educatore domiciliare, implementati dal servizio scrivente, non siano riusciti a produrre un cambiamento nelle caratteristiche di personalità e nei comportamenti di entrambi i genitori.
Va infatti considerato che qualora un figlio minore, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, come nel caso in esame, ciò costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad pagina 7 di 9 un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa. (cfr. ex plurimis Cass. Civ, 21969/24).
Va, inoltre, attribuito rilievo al fatto che il resistente sia stato condannato per maltrattamenti in danno della compagna , (cfr. in atti sentenza 2515/22, in cui si legge che alcune Parte_1
aggressioni sono avvenute anche alla presenza del figlio ), non potendosi ritenere trascurabili nell'ottica di una valutazione complessiva delle capacità genitoriali del resistente, gli agiti violenti che hanno caratterizzato la convivenza tra le parti (cfr. anche Cass. Civ.7409/25 sulla rilevanza delle condotte violente ai fini delle decisioni riguardanti l'affido) , in linea anche con la convenzione di Instabul, ratificata dall'Italia con la L. 77/2013, che impone agli Stati di valutare gli episodi di violenza familiare nella regolamentazione della responsabilità genitoriale, anche quando non si concludano con una condanna penale.
Alla luce delle esposte considerazioni, appare opportuno disporre che gli incontri del minore avvengano con cadenza settimanale presso la sede dei Servizi Sociali di Venezia, alla presenza di un educatore, al fine di favorire il recupero del rapporto genitoriale, allo stato compromesso, secondo un calendario predisposto dai Servizi, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, che preveda almeno un incontro settimanale padre/figlio.
Da ultimo, in ragione dell'esasperata conflittualità tra le parti, delle difficoltà relazionali padre/figlio, appare opportuno disporre, ai sensi dell'art.337 quater, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte solo dalla madre.
3.Spese di lite
Appare equo, anche in considerazione delle ragioni della decisione, del comportamento tenuto dalle parti disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere tutte Per_1
le decisioni di maggiore interesse per i figlio, con collocamento del minore presso l'abitazione materna;
• Dispone che gli incontri padre/figlio avvengano con cadenza settimanale, esclusivamente presso la sede dei Servizi Sociali di Venezia, alla presenza di un pagina 8 di 9 educatore, al fine di favorire il recupero del rapporto genitoriale, secondo un calendario predisposto dai Servizi, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, che preveda almeno un incontro settimanale padre/figlio;
• Dispone l'obbligo per di versare un contributo di € 300,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio.
• Spese compensate
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia in data 11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
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